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regno lombardo-veneto, venga pure estesa ai novizj degli altri conventi di questo regno.

E con sovrano rescritto del giorno 2 gennajo 1830 la prelodata M. S. mutando il prescritto della suddetta risoluzione del 7 ottobre 1826 che un chierico colpito dalla sorte, in caso che abbandoni la carriera ecclesiastica, venga compreso uel contingente del suo comune nella susseguente leva, ha ordinato che ogni chierico in tale caso venga subito presentato a conto del contingente del suo comune, rimandandosi il suo sostituto immediatamente dal servizio militare.

Le sullodate veneratissime sovrane risoluzioni state comunicate al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica si portano a pubblica notizia per comune intelligenza e norma. Milano, il 15 gennajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GoVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

PARAVICINI, Consigliere.

(N.° 3.) PROIBITA l'esportazione delle armi e munizioni da guerra per la Polonia e Cra

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1

20 gennajo 1831.⠀ . 1.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. in conseguenza dei torbidi scoppiati a Varsavia si è degnata di proibire in generale durante le attuali circostanze l'esportazione pel regno della Polonia e per lo stato libero di Cracovia delle armi, nella categoria delle quali si devono annoverare anche le falci e le picche, non meno che le munizioni da guerra.

In adempimento degli ordini emanati dal signor presidente della camera aulica con ossequiato dispaccio 25 dicembre pross. pass., 0 15234, si recano questi sovrani ordini a pubblica notizia pei corrispondenti effetti. Milano, il 20 gennajo 1831.

n.°

P.P.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere.

(N.° 4.) NELLA proibita esportazione delle armi per la Polonia e Cracovia s'intendono comprese anche le falci, le picche, le munizioni da guerra ed il nitro, come anche il transito da estero stato pei dominj austriaci.

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In appendice alla notificazione 20 gennajo corrente, n.o 35 viene per supremo comando recato a pubblica notizia che il divieto ivi espresso per l'esportazione delle armi, alle quali appartengono anche le falci, le picche e le munizioni da guerra, si estende anche all' esportazione del nitro siccome anche al transito di tutti gli oggetti sunnominati da estero stato pei dominj austriaci nel regno della Polonia e nello stato libero di Cracovia, e che per conseguenza non può accordarsi l'uscita a tutti gli oggetti delle summentovate specie che si vogliano o asportare, o far transitare per questa direzione.

Milano, il 24 gennajo 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERnatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere.

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detto 21

RETTIFICAZIONE della versione italiana
del § 152 del codice penale, parte
II, sostituendo alle parole acqua in-
pura o malsana quelle acqua impura
e malsana

RESTA proibita l'esportazione dei ca-
valli per la Polonia, la quale si trova
in istato di rivoluzione.
RESTA istituita in Vienna una congre-
gazione di monache del SS. Reden-
tore con alcune esenzioni a loro
favore

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detto 15 SOSPENSIONE dell'esportazione e del tran-
sito per gli stati papali e pel ducato
di Modena delle armi e munizioni.
LA, proibita esportazione dei cavalli
per la Polonia si estende anche ai
dominj della città libera di Cracovia. 19
Marzo 1 DETERMINAZIONI emanate dall' eccetsa
imperiale regia camera aulica gene-
rale per reprimere gli abusi che si
commettono sotto pretesto della li-
bera navigazione sul fiume Po a
danno delle finanze...

13

detto

14

15

16

detto 10

detto 12

IL divieto d'esportazione e transito per
gli stati papali e pel ducato di Mo-
dena delle armi, munizioni da guerra
e dei cavalli viene applicato anche
ai dominj dello stato di Parma...
TRA le armi di proibita esportazione
per Modena, Parma e stato ponti-
ficio sono comprese anche le picche
e le falci.

RESTA proibita l'esportazione dei ca-
valli all'estero.

Aprile 1. SUL modo col quale verranno trattate
le obbligazioni della camera aulica
fruttanti il 5 per 100 estratte il
1.° marzo 1831.

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N.° DATA.

TITOLO DEGLI ATTI.

Pag.

1831

17 Aprile 24 PRESCRIZIONI intorno all'uso delle armi

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detto 29

accordato alla forz' armata di finanza RENDICONTI de' prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti negli anni 1827 e 1828 a termini de' SS 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822. Maggio 2 LE competenze ai periti giudiziali dovranno essere determinate da quei giudizj che avranno decretato la perizia .

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21

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FORME da osservarsi nelle cessioni vo-
lontarie delle pensioni assegnate sulle
pubbliche casse

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detto 16 LA caccia dei cervi, daini, camosci e
caprioli da esercitarsi in tutta l'esten-
sione del regno, ad eccezione delle
valli e dei boschi del Ticino come
caccia riservata al sovrano

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detto 18 LEVA di 12400 coscritti per comple-
tare i corpi militari italiani; la quota
spettante alle provincie lombarde è
di 6726 individui.

23

detto 20

24

detto 24

DETERMINAZIONI all'intento di mante-
ner fermo il favore accordato alle
raffinerie degli zuccheri riguardo al
pagamento del dazio delle farine di
zucchero.

PROIBITA l'esportazione delle armi,
delle picche, delle munizioni da
guerra e del nitro per la Moldavia,
la Valachia, la Podolia, la Volinia
e la Bessarabia.

25 Giugno 1. ESTESO il divieto dell'esportazione delle
armi per la Moldavia, ecc., giusta
la notificazione 24 maggio p.o p.o,
anche al transito delle armi e degli
oggetti inservienti alla guerra diretti
a quelle provincie

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