Il re nelle leggi italiane

Cover
L. Roux e C., 1890 - 88 Seiten
 

Ausgewählte Seiten

Andere Ausgaben - Alle anzeigen

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Beliebte Passagen

Seite 49 - I senatori ei deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scop •.' del bene inseparabile del Re e della patria.
Seite 76 - Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville...
Seite 48 - In presenza di Dio io giuro di osservare lealmente lo Statuto, di non esercitare l'autorità reale che in virtù delle leggi ed in conformità di esse, di far rendere ad ognuno, secondo le sue ragioni, piena ed esatta giustizia, e di condurmi in ogni cosa colla sola...
Seite 76 - Re continuerà ad avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini, e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.
Seite 33 - Perché esso è la consecrazione di un fatto immenso; è la consecrazione del fatto della costituzione dell'Italia, è la trasformazione di questa contrada, la cui esistenza come corpo politico era insolentemente negata, e lo era, conviene...
Seite 43 - Art. 34. I Principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente. Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.
Seite 27 - Art. 13. Se, per la minorità del Principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggiorità del Re.
Seite 73 - Chiunque, con parole od atti, offende il Re, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a .cinquemila.
Seite 49 - Statuto, s'intendono decaduti dal mandato. Art. 2, I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sovraindicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.
Seite 73 - ... sue funzioni, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo.

Bibliografische Informationen