Die Gränzen zwischen Staat und Kirche und die Garantieen gegen deren Verletzung: historisch-dogmatische Studie : mit Berücksichtigung der deutschen und ausserdeutschen Gesetzgebungen und einem Anhange theils ungedruckter Aktenstücke, Teil 3

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Laupp, 1872 - 4 Seiten
 

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Seite 917 - Nessun Ufficiale della pubblica Autorità od Agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temperarla dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.
Seite 918 - Legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.
Seite 916 - Debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le Decorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.
Seite 804 - Versammlungen bestimmten Orte vor Mehreren, Angelegenheiten des Staates in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstande einer Verkündigung oder Erörterung macht, wird mit Gefängniss oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestraft...
Seite 918 - La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile. Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato.
Seite 917 - Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno. Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno. I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.
Seite 916 - Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso o da espropriazione per causa di utilità pubblica.
Seite 916 - Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.
Seite 917 - Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità pubblica. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.
Seite 917 - Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano. Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità di uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare. ART. 12. — II Sommo Pontefice corrisponde...

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