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spidi da un lato e dall' altro, nella fascia bianca sieno curvati a modo di falci ripiegati verso l'asta; con questa differenza che mentre negli antichi armeggi la lancia era di color ferreo naturale, da ora in poi sia di colore d'oro.

„Inoltre a sempre maggiore laude ed onore della detta città e dei cittadini, per grazia singolare concediamo che sovra lo scudo si collochi aurea corona in segno di virtù e di vittoria riportata contro i loro nemici, e di porre lo stemma così coronato in tutti i tempi e tutti i luoghi sulle porte, sulle torri, sulle mura, sul palazzo del Comune, sulle case private e pubbliche, come anche sulle bandiere sui vessilli, sulle tende e padiglioni, sui sigilli maggiori e minori, ed in ogni cosa addatta ad armeggio, siccome armi ed insegne proprie e peculiari della città ecc. ecc. senza contraddizione e molestia od impedimento di Noi e dei Nostri, così dell'Impero che del Ducato d'Austria ecc., Ordinando a tutti e singoli i Principi così ecclesiastici che secolari, duchi, marchesi, conti, baroni ecc. ecc.

„Dato in Cittanova (Wiener Neustadt) il dì vigesimo secondo di febbraro, l'anno dall'incarnazione millesimo quadrigentesimo sessagesimo quarto, duodecimo del nostro impero, vigesimo quarto dei nostri regni, dell' ungarico il quinto„.

Singolare contrasto fra i due diplomi quello del Doge di Venezia che dichiarava i Triestini ladroni e pirati, continuando quel vezzo antico di coprire la pretesa di dominare le coste tutte dell' Adriatico dicendole infeste alla pubblica sicurezza in mare; e quello dell' Imperatore Federico che estolleva le virtù e la fedeltà dei Triestini, li proponeva a modello di tutte le nazioni, e li voleva laudati e premiati a perpetuità. Se Imperatore Federico poggiasse la conclusione della pace di Venezia, se vi rimanesse straniero è cosa che ignoriamo, s'interpose Giorgio Podiebrad Re di Boemia ed altro principe tedesco, sappiamo soltanto che la cessione del Castelnovo, e delle dogane imperiali entro il territorio di Trieste si lasciò pacificamente sussistere, e che ritornarono in mano del Principe in seguito a leggittime guerre posteriori; la città di Trieste non fù chiamata a prestare indennizzo all'Imperatore al che si era obbligata nella pace di Venezia.

Della quale è memorabile essere stata l'ultima che i Patrizi conchiudevano di propria autorità con Potentato, quasi i patrizi fossero principi di Trieste; però continuarono di inviare ambasciatori ad ogni occasione d'elezione di nuovo Doge, e sollennemente mandavano ogni anno ambasciata a recare l'annuo tributo della ribolla e dell' olio a Venezia, locchè durò fino a Massimiliano, ne fù più preteso da Imperatore Ferdinando I impoi.

Del resto dobbiamo ricordare che il diritto di muover guerra non era allora riservato ai Principi, lo avevano i Comuni autonomi ed i grandi Baroni; lo stesso diploma di Federico manifesta che la guerra contro Trieste era stata mossa dalle città istriane prossime, Muggia, Capodistria, Isola e Pirano; il Principe Veneto venne in loro ausilio ed appoggio.

1426, 16 Decembre.

Abolizione del Collegio della Bailia in Trieste, pena di morte a chi propone lo ristabilimento.

(Libro dei Consigli).

Millesimo et indictione et die supra proxime descriptis. In palatio novo Comunis et in dicto eodemet majori Consilio ut supra ad sonum campane et voce preconum more solite congregato supradicti domini Judices Tergesti ex auctoritate dicti Majoris Consilii sibi in hac parte concessa ut sub proximo apparet proposuerunt spectabilibus Consiliariis dicti Majoris Consilii. Qualiter ipsis dominis Judicibus et aliis quibuscunque bonis civibus Tergesti videbatur in casu quod suis Reverentiis placeat quod pro bono et pacifico statu et conservatione hujus alme civitatis, cassaretur collegium Baylie et autoritate dicti Majoris Consilii cum omnibus et singulis statutis et additionibus sive provisionibus per dictum collegium et sub capitulario dicti collegii factis sive additis vel adjunctis. Et quod amplius non esset neque fieret tale collegium Baylie sed imo si quis unquam amplius diceret sive tractaret quod tale collegium fieret, cadere debet ad penam capitis et amissionis vite. Ad hoc ut in hac Civitate Tergesti et inter cives possit esse unio amor et pax et ut tot scandalis per dictum collegium occursis ut omnibus manifestum fuerat obviari possit et provideatur. Cum hoc tamen quod cassationi et annullationi dicti collegii deberet addi et provideri sive adnecti omnia infrascripta. Videlicet:

Primo. Quod omnes sententie per dictum collegium hactenus late remanere debeant firme, excepta sententia contra S. Antonium de Vedano, S. Horebonum Belli et Justum Petachium qd. S. Benvenuti lata, quam Dominus noster mandavit retractari, que sententia cassa remanere debent in omnibus et per omnia juxta mandatum sive tenorem literarum prelibati Domini. Salvo tamen et excepto quod omnes et singuli per dictum collegium hactenus condempnati facere et disponere possent de omnibus eorum bonis et rebus quidquid vellent, in omnibus et per omnia pront facere poterant antequam condemnati fuissent dictis sententiis non obstantibus.

Item. Quod aliqua persona que fuerit de aliquo ex predictis collegiis vel in ipso assumpta non audeat vel presumat aliquo modo vel aliquo tempore revellare per se vel alium nec memorare aliquid quod sit vel fuerit dictum vel tractatum in aliquo collegio vel per aliquem de dicto collegio, sub pena perjurii et librarum centum parvorum pro quolibet contrafaciente et vice qualibet contrafacta ultra omnem penam Juris et Statutorum Tergesti. Cum hoc quod de predictis omnibus quilibet possit accusare et accusator haberet terciam partem condempnationis et teneatur secretus, et talis accusatoris sacramento credatur cum uno solo teste fide digno et quod semper de predictis possit procedi per curiam maleficiorum Tergesti, non obstantibus aliquibus statutis Tergesti et in contrarium dictatibus.

Item. Quod si qua persona hactenus usque in diem presentem condemnata in aliquo ex collegiis preteritis Baylie sive in presenti collegio aliquo modo de verbis in futurum injuriabitur vel fecerit injuriari alicui persone que fuerit de tali collegio in quo seu per quod fuerit

condemnata, quod talis persona sic injurians vel injuriari faciens cadat ad penam librarum quinquaginta parvorum pro quolibet contrafacente et vice qualibet contrafacta. Et si talis persona sit in aliquo ex dictis collegiis condemnata modo aliquo in futurum per se vel alium offenderet sive offendi faceret de factis aliquam ex talibus personis que fuissent de tali collegio in quo seu per quod fuisset condemnata, quod tunc talis persona sic offendens sive offendi faciens de factis ut supra cadat et cadere debet quotquot essent ad penam centum ducatorum auri pro quolibet contrafaciente et vice quolibet contrafacta. Et quod premissa haberent locum et exequerentur ultra omnem aliam penam tam Juris quam Statutorum Tergesti; nonobstantibus aliquibus legibus vel statutis. seu ordinibus Tergesti in contrarium facientibus quibuscunque et nullo in contrarium obstante.

Petentes et requirentes prefati domini Judices his sicut supra expositis et prepositis ut superius predictis omnibus omnes Consiliarii predicti Majoris Consilii consulere et determinare deberent quidquid ipsis melius videtur pro utilitate et honore et pacifico statu predicte civitates Tergesti et omnium civium ejusdem, cum ipsi domini Judices parati forent executioni mandare quidquid in ipso Majori Consilio determinaretur etc.

Qua proposita sic per antedictos dominos Judices facta, et posito partito ad pissides cum balotis, post longam consultationem super predictis habitam, captum firmatum et determinatum fuit per majorem partem Consiliariorum dicti Majoris Consilii.

Quod dictum Collegium Baylie cum omnibus suis statutis et additionibus sive provisionibus per dictum Collegium et sub capitulario dicti Collegii factis sive additis vel adjunctis cum clausulis superius declaratis cassetur in omnibus et per omnia et modis et formis superius in proposita expressis et declaratis, et quod liber dicti Collegii comburetur super magna sala dicti palatii omnibus presentibus. Hoc insuper addito supradictis quod si contigeret aliquo de supradictis modis in proposita declaratis aliquam partem que de aliquo ex dictis collegiis vel de presente esset sive fuisset aliquo modo vel ingenio de factis offendi ab aliqua persona que condemnata fuisset in tali sive per tale collegium de quo fuisset in tali sive persona sic de factis offensa; quod tunc et eo casu plenarie credi et stari debeat sacramento talis persone offense de omni offensa contra et in quam persona de factis facta sine aliqua testium probatione, non obstantibus aliquibus statutis Tergesti vel legibus civilibus vel canonicis in contrarium facentibus etc. etiam quam hec finalis clausula que incipit hoc insuper addito locum similiter habeat tam contra personas condemnatas que offenderent de factis ut supra, quod contra quaslibet alias personas per quas tales persone condemnate facerent offendi ut dictum est, videlicet quod similiter credi debeat de omni maleficio facto commisso sacramento persone offense ut supra dicitur.

Ita

IV.

I MALUMORI ED I TUMULTI.

La pace di Venezia aveva suscitato odî gravissimi fra cittadini; le tre castella erano perdute e passate in mano del nemico che circondando Trieste chiudeva le vie al commercio, il mare rimaneva se non chiuso, sottoposto a tali sorveglianze da parte dei Veneti, che il navigare era quanto camminare per casa altrui; il dominio delle acque era perduto ed il far sale era quanto il coltivare i campi altrui. Gli onori dati dallo Imperatore al Comune non erano gran fatto curati, così che neppure ne facevano uso, non per disprezzo ma per dolore; i premi a singole persone invidiati sotto specie di disprezzo, dati a qualche forestiero, del quale avrebbero desiderato sconoscere o dimenticare i meriti.

Quelli che confidavano in disperatissima difesa e volevano esperimentare la ultima sorte di un assalto, incolpavano i prudenti, che non volevano si stuzzicasse il Leone, di avere voluto vendere la città al Conte Angelo, e ne indicavano preciso il prezzo del tradimento fino all'ultimo bagattino, e la voce divulgata colle male arti di partito trovava appoggio nel tradimento dei comandanti delle castella, ogni inevitabile soccombenza era vendita della patria. Quelli che consideravano impossibile la resistenza a Venezia, nulle le lusinghe nell' ajuto di altri, e buona fortuna avere salvato la vita sacrificando alcune membra, consideravano gli altri siccome fuor di senno, che nelle pubbliche cose prendevano a consigliero anzi che la prudenza, l'impeto. Ambedue le parti erano oppresse dalle comuni sventure che l'una all'altra rimproverava siccome da lei causate; l'una e l'altra parte volevano tenersi in potere, pensando il proprio avviso essere quello che doveva salvare gl' interessi della patria, e con ogni modo fosse anche inonesto mantenersi. Entro Trieste il dire che uno teneva pei Veneziani, era quanto il dire ad una vecchia che era strega; il laco, la pozzanghera ed il fuoco erano pronti; ed il tenere pei Veneziani era anche l' avere accondisceso a pace umiliante. Mentre un partito aveva forza entro Trieste, l'altro doveva trovarla fuori, la cercò nello Imperatore.

Debole o quasi nullo il governo imperiale in Trieste, le fazioni ebbero dopo la pace di Venezia tutta libertà di azione, ed occupate le cariche potevan opprimere li contrari. Persone distinte per virtù, per magistrature sostenute, furono perseguitate, Gianantonio Bonomo, Pietro Pellegrini, Catarino Burlo, Lazaro Basegio, Francesco Burlo, Giov. Giacomo Bonomo furono presi a mira, condannati per furto e banditi; il che era poi facile. Perchè ogni officiale che avesse maneggio di pubblici danari, non era allora tenuto a deposito dei danari pubblici avuti; anzi dovendo il funzionario fare i dispendi col proprio denaro in mancanza del pubblico, poteva versare in proprio il denaro pubblico. Ma nella scarsezza del danaro facile era l'accusare di furto ed il volere che fosse.

La condanna dei sovraindicati avveniva nel Settembre 1467, ma altri o condannati o tementi il bando avevano abbandonata la città, fra questi Nicolò Mercatelli, Bernardo Petazzi, Pietro Massaro, Francesco Burlo, Nicolò Massaro, Giorgio Gorgis.

Questi banditi (ci si perdoni l'uso della voce allora (usata) ripararono a Duino, ove fecero capo nel Tomaso Ellacher capitano di Duino, e nel Nicolò Luogar amministratore della Signoria di Vipacco. Questa che potrebbe dirsi Trieste esterna si rivolse allo Imperatore con ripetute querimonie, ed era fra li oratori il Marcatelli, chiedendo meno giustizia per sè di quello che riordinamento della cosa pubblica di Trieste, depressione del partito baccante; suggerendo quali mezzi propizi, invio di truppa, costruzione di fortezza, delegazione di Commissari a rifare il governo, cassazione dello Statuto, punizione dei prepotenti. L' Imperatore mosso dalle istanze ripetute, e di persone che a lui erano gradite, assentiva, si nominavano a commissari imperiali Niclas Luogar castellano di Vipacco, Tomaso Ellacher castellano di Duino, e lo stesso Giorgio Cernomel che era Capitano di Trieste. Ma di questi tre, il Luogar era solo l' uomo, come oggidì si direbbe, di azione, Tomaso Ellacher era nome che mai fu declinato, fuorchè all'occasione della nomina, Giorgio Cernomel, mite, prudente e meglio calcolatore nell' interesse dello Imperatore era annichilito per la nomina stessa della Commissione, e doveva ben presto venire supplantato dal Luogar, come anche avvenne. Così che questo Triumvirato concentravasi nella persona del Luogar, cui faceano corona di consiglieri i rifuggiti a Duino. Quali poteri ricevesse il triumvirato lo ignoriamo, propendiamo a credere che fossero soltanto generali, diretti solo a togliere il guasto da quella città, che pochi anni in precedenza Imperator Federico aveva laudata per devozione e coraggio.

Un corpo di stipendiari, cioè a dire di truppe pagate, non di raunaticci, in numero di mille, venne destinato a scorta delli commissari sotto il comando del nobile Andrea de Dictistaner (così troviamo scritto) o se retta è la lezione di Die trichstein.

I commissari fecero il loro ingresso fra Natale ed Anno nuovo, Natale che fu del 1467, e furono ricevuti pacificamente, quasi nulla sovrastasse alla città. Il di primo dell' anno giunsero le truppe guidate dai banditi di Duino, e di notte entrarono per la porta di Donota, quasi venissero a sorprendere città sospetta; occupar ono senza ostacolo alcuno il Taber e le bastiglie; le chiavi delle porte erano come di regola a mani del Capitano Giorgio Cernomel, così che la città fù

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