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Non possono intervenire in Consiglio ove trattisi del loro interesse personale, nè arringare in Consiglio oltre la proposta del Podestà e dei Giudici, nè fare da sè proposta nuova, e facendola sieno multati ed il deliberato sia nullo. Non arringare nessun arrengatore, non sparlare delle arrenghe o delle proposte fatte o che si propongono, nè in Consiglio, nè fuori, nè battere i banchi colle mani o coi piedi, nè mentre l'arrengatore è in ringhiera, sotto pena di XL frissachensi. Non alzarsi in Consiglio per rissare, nè alzarsi dal posto per sedere in altro; nè uscire da Consiglio prima che il partito sia preso. I parenti devono uscire, lo possono gli officiali del Comune.

Il Podestà non può congregare il Consiglio, bensì i tre Giudici, per deliberazione loro anche di maggioranza. Deliberata la congregazione del Consiglio, il banditore la annuncia alle scale del Palazzo, ed in ognuno dei Quartieri della città, ammonendo che quando suonerà la campana i Consiglieri vadano a Consiglio.

Le proposte deliberate dai Giudici si annunciano al Consiglio dal Podestà.

Non si possono fare proposte sulle cose già contenute nelli Statuti, a meno che gli Statuti medesimi non lo ordinino. Le proposte prima di essere annunciate devono scriversi dal Cancelliere nel quaderno apposito; e queste si leggono, poi il Podestà propone. E lette o fatte le proposte, i Giudici eleggono due Savî fra i Consiglieri i quali sotto giuramento siano tenuti di consigliare ciò che credono di maggior utile e vantaggio al Comune; però ad ogni Consigliere è lecito di fare altrettanto, purchè non escano dalle proposte. Le cose dette da questi devono venire registrate nel quaderno. Ed oltre la proposta il Podestà, i Giudici ed i Rettori devono fare il partito, o la mozione, a bossolo e balle, eccettuato il partito di fare arringo.

E venendo addottato di fare partito, il Cancelliere deve prima leggere il consiglio di quelli che sostengono l'utilità, poi degli altri, indi si procede alla ballotazione del partito di utilità, poi alla ballottazione del consiglio contrario, nell' ordine come vennero accampati, un consiglio contro l'altro, e l' ultimo addottato resti fermo. Il Podestà è il primo a votare; le balle devono essere numerate dal Podestà o dal suo Vicario, e numerati i Consiglieri presenti; e se si trovassero più balle che consiglieri si torni a capo.

Nessuna petizione di parte colla quale si chieda o danaro o cose del Comune, sia portata in Consiglio Maggiore, se prima non è stata addottata dal Consiglio Minore o dei Savî con due parti di voti, sopra almeno trenta votanti.

Nessun banditore od alcuno della famiglia del Podestà possa essere presente in Consiglio, se non quando si nominano gli officiali, le balle e pissidi devono venire date in Consiglio dal Cancelliere di sotto la loggia, dal Nodaro dei Malefici e dai Cancellieri del Comune. Durante la congregazione del Consiglio, due uomini stanno sulle scale del palazzo.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere mandate ad effetto se non sono contrarie agli Statuti, e devono essere lette nella radunanza prossima susseguente. Non può proporsi alcuna modificazione degli Statuti che risguardino la Potestaria, nè di dare libero arbitrio al Podestà. Niuna parte che superi 20 soldi di grossi valga se non presa

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da tre parti del Consiglio. Eccettuato se riguardano il Patriarca di Aquileja, il Conte di Gorizia od il Vescovo di Trieste.

I Giudici scelgano, nel Consiglio maggiore, quaranta buoni uomini dell' età di anni 30, che credono i migliori per consigliare sul buono stato del Comune; di uno stesso casato non possano essere che tre; della casata dei Giudici non possano esserne che due. Questo sia il Consiglio dei Sapienti e duri quanto il reggimento dei Giudici che li hanno eletti; però possano i nuovi giudici scegliere quelli nominati dai predecessori. Il numero di quaranta non possa essere accresciuto. Nei 40 non si comprendano il Podestà, i Giudici in attività ed i predecessorî dei Giudici i quali tutti hanno voce e voto. Nel resto si proceda come nel Maggiore. Il numero legale sia di 30.

Se viene deliberato di fare proposta al Consiglio Maggiore, il Podestà ed i Giudici devono proporla entro otto giorni. Non si può dar lettura di suppliche nel Consiglio Minore, se i Giudici non lo ammettono. Le petizioni che i 40 rimettono al Consiglio Maggiore, devono prodursi dai Giudici entro otto giorni.

Il Consiglio Maggiore ha il titolo di Nobile, di Reverendo. Le suppliche chiudevano colla formola: che Iddio conceda buono stato e libertà perpetua al Comune.

La città di Trieste aveva il titolo di Alma.

Duca Leopoldo d' Austria nell' accogliere la città di Trieste in perpetua sudditanza e devozione concedeva che la città di Trieste reggesse se medesima colle leggi che si era date e che allor duravano, coi Corpi amministranti e colle Magistrature volute dalle leggi, e confermava i Consigli municipali di Trieste; anzi ordinava che la città, il Comune ed i cittadini di Trieste fossero obbligati a formare il Consiglio, a nominare gli officiali secondo lo Statuto e secondo le Consuetudini della città di Trieste.

Sifatti Statuti erano quelli compilati nel 1365, diciasette anni prima, essendo Podestà Giovanni Foscari di Venezia, e questi medesimi erano correzioni dell' anteriore Statuto che fu dell' anno 1350, Statuti ai quali i Giureconsulti Veneti davano la forma; la materia davasi dal Consiglio medesimo e dalle persone meglio esperte.

La pianta amministrativa del Comune di Trieste, non ebbe cangiamenti per la dedizione, le stesse Magistrature, gli stessi Consigli, gli stessi Collegi, gli stessi elementi sociali, la stessa coordinazione o subordinazione degli ordini sociali; il cangiamento non toccava che la persona, la titolatura del Podestà, e la durata della carica altra volta semestrale e di elezione del Consiglio; l' indole del Comune certamente ebbe cangiamento in ciò che postosi sotto Principato, ed avendo riconosciuto nel Principato tuttociò che era vera e naturale Signoria, il Principato avrebbe potuto quandochessia esercitare i poteri secondo cangiamenti alle condizioni governamentali di Trieste, siccome più tardi

avvenne.

Conservatosi l'atto integro di dedizione, o più veramente, il diploma che Duca Leopoldo rilasciava in risposta, nel quale tutto il sistema di reggimento è registrato, crediamo miglior cosa darne il testo medesimo voltato in italiano; il latino fu più volte e da noi medesimi in altri incontri stampato.

"Nel nome del Signore, Amen. Noi Leopoldo per la grazia di Dio Duca d' Austria, Stiria, Carintia e Carniola, Signore della Marca e di Pordenone, Conte di Absburgo, del Tirolo, di Ferrete e di Kiburgo, Marchese di Burgovia e di Treviso, Landgravio di Alsazia. Riconosciamo e confessiamo per Noi, pei nostri eredi, e pei nostri successori presenti e futuri, che i nobili, sapienti e fedeli a noi dilettissimi, il Comune, il Consiglio ed i Cittadini della città di Trieste, considerando i carichi grandi ed insopportabili della città e le oppressioni che ebbe a soffrire finora per il frequente cangiamento di dominio siccome è notorio; considerando che i patti e le convenzioni coi quali diedero al patriarca di Aquileja, il Reverendissimo Padre in Cristo Marquardo or defunto, ed alla sua chiesa, la città ed il distretto di Trieste, sieno stati manifestamente violati ed infranti; considerando inoltre che confinando alcune terre e distretti e dominî nostri col loro territorio possiamo difenderli più validamente che qualunque altro principe e potentato; considerando precipuamente che alcuni progenitori nostri di buona memoria godevano nella città di Trieste buoni diritti e li esercitarono, i quali non immeritamente si rinnovano in noi per successione ereditaria hanno inviato gli onesti e sapienti Adelmo dei Petazzi, Antonio de Domenico, e Nicolò de Picha Procuratori della città e del distretto di Trieste, Sindici, Nuncii ed Ambasciatori a ciò legittimamente ed insolidariamente costituiti con pienezza di poteri chiamando Noi in loro vero e naturale Signore e Principe e coll'aiuto di Dio in precipuo difensore della detta città, dei castelli di lei e del distretto, degli abitanti e dei distrettuali, siccome appare da pubblico stromento del comune e della città di Trieste sigillato col sigillo della Comunità, e consegnatoci dai sopradetti Procuratori e Sindici:

„Noi Duca Leopoldo riconoscendo come benefizio grazioso la placida loro obbedienza abbiamo accettato ed ammesso gli infrascritti articoli, modi ed osservanze con essi loro e con tutti gli abitanti della città e del distretto, siccome qui sotto si contiene.

„Noi Duca gli eredi e successori nostri dovremo governare, mantenere e difendere la città ed il distretto di Trieste, ed i castelli, tutti i cittadini e gli abitanti, i loro beni e possessioni in qualunque parte si trovino contro qualunque persona, siccome faciamo degli altri nostri fedeli e sudditi, e siccome abbiamo consuetudine di fare; Noi non venderemo la predetta città di Trieste, i di lei diritti e pertinenze a nessuna persona fisica o morale, nè li obbligheremo, affitteremo, daremo in enfiteusi o feudo in qualsiasi modo; Noi anzi non alieneremo dalle nostre mani e potere la città, i castelli, il distretto dovendo rimanere in perpetuo inviolabilmente attaccata al Principato e titolo dei Duchi d' Austria.

„Noi Duca, i nostri eredi e successori avremo ed abbiamo il diritto di preporre alla città di Trieste il Capitano a nostro beneplacito, quantunque per le usanze il Capitano della città si potesse cangiare ogni anno; volendo riservato a Noi, ai nostri eredi e successori, di tenere in carica il Capitano fino che piace a Noi, a meno che non sia meritevole di venire cangiato per cause ragionevoli.

"

Il Capitano da Noi deputato dovrà tenere presso di sè due Vicari idonei periti dei sacri canoni e delle leggi civili siccome compagni, e tenere famulizio come è disposto dagli statuti e consuetudini di

Trieste. Il quale Capitano percepirà dal Comune e dal Consiglio di Trieste quattro mila lire di piccoli per onorario suo e dei suoi. Sarà dovere del Capitano di reggere, governare e mantenere fedelmente la città ed il distretto, i cittadini e gli abitanti secondo li statuti e le consuetudini di Trieste; i quali statuti e riforme dovranno essere valide e ferme anche pei posteri senza dolo e frode.

„Per le sentenze del Capitano, dalle quali si vorrà appellare, il Consiglio di Trieste dovrà due volte l'anno, cioè alla fine di ogni sei mesi, deputare Sindici ed Officiali idonei, i quali abbiano a pronunciare secondo gli statuti e le consuetudini, se la querimonia sia giusta. „Di ogni condanna pecuniaria, delitti, eccessi, multe, in qualunque modo avvenute in Trieste, la metà integra spetterà a Noi siccome a naturale Signore.

Le condanne suddette, il vino di cui più abbasso, i dazi, le gabelle, le dogane ed altre esazioni che spettano al dominio di Trieste, si esigeranno da quelli che Noi, i nostri eredi e successori troveranno di deputare ad esigerli; però la metà delle condanne dovrà passare al comune di Trieste affinchè possa pagare l'onorario di 4000 lire al Capitano, e dare a Noi ed ai nostri eredi e successori l' annuo tributo del vino di cui si dirà più abbasso; e possa pagare i salari dei medici e degli ufficianti di detta città, riparare le mura, le porte, le strade e provvedere ad altre necessità.

„Noi, i nostri eredi e successori avremo la potestà di imporre alla predetta città dazi, mude, gabelle, dogane e di esigerli a nostro piacimento entro o fuori delle porte d'essa città, però colle seguenti condizioni di tutte le merci che verranno esportate dalla città di Trieste per la via di mare, si pagheranno li dazi, le mude, le gabelle, le dogane al nostro dominio, eccettuato il vino di Ribolla, pel quale non si pagherà cosa alcuna; similmente di ogni mercanzia che verrà a Trieste per la via di mare si pagheranno le imposte, eccettuato ciò che si introduce in Trieste per la via di mare per servire all'uso e consumo dei cittadini e degli abitanti, come frumento, sale, vino, uve, ed altri commestibili, i quali generi devono essere totalmente esenti. Qualunque animale sortirà dalla città di Trieste e dal distretto per portarsi in altre regioni per la via di terra, sarà soggetto al dazio, muda, dogana. Gli animali, somieri ed altri che entrano per la via di terra nella città di Trieste e nel distretto per uso degli uomini, purchè non si trasportino in altre parti, devono essere totalmente esenti da imposta.

,,La città, il comune, ed i cittadini di Trieste dovranno e devono scegliere il Consiglio, gli Officiali, ed Officianti secondo gli statuti e consuetudini della città di Trieste.

„I cittadini di Trieste, i loro eredi e successori dovranno ogni anno nel giorno di s. Giusto martire, il quale cade nel dì 2 di novembre, dare a Noi, ai nostri eredi e successori nella città di Trieste a titolo di censo annuo cento orne di vino Ribolla della miglior qualità che si potrà avere in quell'anno.

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Fino a che i due castelli di Montecavo e Moncolano verranno custoditi a spese di Trieste, il Capitano nostro si farà dare giuramento corporale dai custodi che ogni mese verranno mandati dai cittadini, che dessi coi castelli saranno fedeli ed obbedienti alla nostra magnificenza, ai nostri eredi ed ai nostri successori, e ciò si osserverà fino a

che prenderemo in consegna detti castelli, e vi destineremo alla custodia altre persone.

„Per ultimo la detta città ed i di lei abitanti non verranno minimamente impediti nei loro introiti e redditi, nè aggravati più di quello che sopra fu detto, se pur ciò non avvenga a domanda nostra o dei nostri successori, e di beneplacito dei cittadini e distrettuali.

„Noi Duca Leopoldo tutte e singole le cose soprascritte abbiamo approvato ed approviamo, di certa nostra scienza per noi pei nostri eredi e successori ricercando l'onesto notaro ed i nobili infrascritti a voler sottoscrivere le presenti in testimonianza di verità.

Dato e fatto nel nostro castello di Gratz, nella sala ducale l'anno del Signore mille trecento ottantadue, indizione quinta, il dì ultimo di settembre all' ora dei vesperi o quasi, in presenza del Notaro pubblico infrascritto, del Reverendissimo Padre in Gesù Cristo Federico vescovo di Bressanone, Cancelliere della nostra Curia ducale; degli egregi e valorosi Goffredo Mulner, ed Enrico Gessler vassalli della nostra Curia ducale, e Magistrati della camera, di Giovanni Rischach e Flach vassallo e nostro Consigliere, dei provvidi e discreti Conrado Impiber, ed Andrea pievani nel detto Vico, nella Marca presso Sittich delle diocesi di Seckau e di Aquileja, e di molti altri testimoni chiamati e pregati specialmente per quest' atto.

„Ed io Paolo del fu Ulmano da Castelrut, chierico della diocesi di Bressanone Notaro pubblico per autorità imperiale, a motivo che Burkardo de Stain della diocesi di Costanza per la stessa autorità pubblico Notaro è impedito da altri gravi negozi, pregato da lui con grande diligenza e insistenza di assisterlo nella scrittura di questo stromento lo scrissi tutto di proprio pugno, lo ho redatto in questa pubblica forma, e vi apposi il segno del mio Tabellionato in testimonio della verità, così rogato da ambedue le parti.

„Io Burkardo di Stain al Reno, diocesi di Costanza, Notaro giurato per pubblica autorità, fui presente a tutte le singole sopra esposte, mentre si trattavano ed a richiesta d'ambedue le parti lo ho redatto nella presente forma pubblica, ma impedito da altri ardui affari feci scrivere il presente instromento da altra persona, la di cui scrittura io approvo come fosse mia propria, e riconosco che il suggello del suddetto illustrissimo Principe fu appeso al presente stromento in certezza e migliore evidenza delle cose premesse,.

L'ordine patriciale, ed il Consiglio ebbero maggior potere e considerazione, dopo la dedizione alla Serenissima Casa, di quello che avessero avuto per lo innanzi, al che molte cagioni furono efficaci. I Podestà scelti fra i Veneti o mandati dai Veneti erano troppo esperti del pubblico reggimento per concedere che la pianta amministrativa venisse alterata e che le singole parti del reggimento venissero spostate. Gli Statuti mossero sempre guerra all' arbitrio e posero pene gravissime a chiunque l'avesse proposto, divieto al Podestà che l'avesse accettato, i Consigli temevano che il Podestà non la volesse fare da padrone, il Podestà d'altra parte voleva mantenere integra la sua posizione.

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