sero stare senza il palazzo, come il privato non può vivere senza la casa che lo alberghi. Il Civrani solo diede 20,000 ducati. E fu rifatto con tutta sollecitudine, però la metà soltanto dell'antico, dicono sul disegno di Andrea Palladio, ma non è vero, Palladio non viveva a que' tempi. Fu edifizio isolato, il pianterra a porticato da due lati, sotto il porticato botteghe e mezzanini, bische da giuoco, offici minori di frequente convegno. Magnifica scala marmorea metteva all' unico piano superiore in cui dapprima un vestibolo a tre grandi arcate aperte al sole ed all'aria, poi la sala ampia, alta, selciata a marmo. Nè altro fu in quel palazzo, destinato unicamente al Consiglio maggiore, il minore aveva altro edifizio dirimpetto, ove ora è la casa del Magistrato. Non si giunse in tempo di decorarne le pareti più che con leggende o adulatorie, o storiche, che al diroccamento del palazzo furono disperse. L'esterno mostrava sette grandi finestre, con ordine superiore di aperture ovali quasi spiragli, scompartita la faciata a pilastri di ordine simile al jonico. L'ordine patrizio ebbe grande merito nel promuovere le cose di marina e di commercio ancorchè egli medesimo non trattasse la mercatura considerata allora quale ignobile professione da lasciarsi ai borghesi però la alimentava col danaro, e colle barche che faceva costruire. Si sperava molto da Leopoldo I e più da Giuseppe I; bellissimo documento ci fù conservato nel quale si descrivevano le condizioni della città, e si implorava soccorso, ma quell' Imperatore non regnò tempo sufficiente a provvedervi. Carlo VI intento a promuovere i commercî e le industrie di tutti li suoi stati ereditarî, voleva capo del commercio marittimo, uno dei non molti porti che i Principi Austriaci avevano sull' Adriatico, ed erano Cervignano, Aquileja, Duino, Trieste, Fiume, Buccari, Portorè, Segna, Carlopago, Jablanaz. Le intenzioni erano rivolte dapprima al Litorale croato, alle spiaggie ed ai seni di Buccari e Portorè che si credevano atte ad accogliere nuova colonia, ed a divenire centro di setifizio, di manifatture, di tintorìe. Il Consiglio patriziale, si sforzò di porre in tutta luce le condizioni di Trieste, e fù anche invitato a spiegarsi sulla preferenza da darsi all' uno od all' altro luogo. I patrizi Barone Gabriele Marenzi, e Casimiro Donadoni inviati a Gratz ed a Vienna quali oratori, esposero le ragioni (quelle del Donadoni sono stampate) ed usarono di tutti quei modi che la trattazione di affari concedeva allora per vedere data la preferenza a Trieste. L' Imperatore diede moltissime agevolezze, e dichiarò porti esenti da dogana Trieste e Fiume, concedette fiere, immunità. Il Portofranco di Carlo VI era diverso da quello che più tardi si vidde; i canoni di Carlo VI erano: Immunità di dogane sul mare, non sulla terra; immune l'ingresso nel porto, immune la sortita, immune il trasbordo da un naviglio all' altro, eccetto gli articoli di privatitura, il ferro, il mercurio, i vetrami; facoltà agli esteri di vendere entro il porto, e di negoziare, immunità per delitti commessi altrove, immunità di esecuzioni per debiti contratti altrove, purchè non se ne fosse promesso il pagamento in Trieste, però questa immunità concesse soltanto ai negozianti all' ingrosso, ed ai manufatturieri, non ad altri merciajuoli, od ai negozianti che aprissero case stabili; l'estradizione di delinquenti era ammessa. A comodità dei negozianti esteri vennero costrutti magazzini, l'odierno Lazzareto S. Carlo, ed a questi magazzini data l'immunità di Portofranco. Più tardi si concedette una fiera franca detta di S. Lorenzo. Tanto era pei forestieri; per gli indigeni, potente leva del commercio doveva essere la Compagnia Orientale, dotata di amplissimi privilegi. La quale avuto concessione di prendere stanza in Trieste e di avere pressochè il monopolio del commercio, vi mandò suoi agenti, alteri come uno colle saccoccie piene d'oro dinnanzi a mediocre possidente, esigenti come uno che si credeva per privilegio di Principe mandato a salvare altri da miseria. La compagnia aveva comperato presso alle mura e dove ora stanno il Teatro, il Tergesteo e le case intorno alla Portizza, terreno per fare navale, magazzini di merci, abitazioni di agenti, e tosto vennero questioni per poggiarsi alle mura della città coi caseggiati ed il Consiglio dovette piegare, perche si faceva per bene della città, che il Consiglio non comprendeva; poi venne la questione per le giurisdizioni, assai più grave. La Compagnia aveva, o diceva d'avere privilegio imperiale per cui sulli terreni suoi poteva esercitare i diritti di autorità inferiore, specie di Signoria, e non si voleva tollerare la presenza nè del bargello, nè del daziaro sulli terreni, e voleva punire essa medesima i propri, e far loro giustizia. Del che facevano i Patrizi grande rumore, per la sottrazione alla giurisdizione e per il vino che si beveva senza pagare dazio, non solo dagli abitanti del borgo, ma dai cittadini che vi si recavano in folla, che allora piaceva il bevere ed a buon mercato. Ma la compagnia falli, l' Arsenale, i terreni, le case vennero comperate dall' Erario Camerale. Ciò avveniva nel 1722, l' Imperatore subentrato nei diritti di fondalità che erano della Compagnia Orientale li accrebbe dandovi tutte le giurisdizioni maggiori e minori, e si formo la Borgata detta delle Saline e quella dei SS. Martiri (lo chiamavano di giuil Distretto Camerale) entro il quale tutti i poteri di governo, stizia penale, di finanza erano concentrati nel Capitano o Governatore; la giustizia civile nel Tribunale di Cambio e Consolato del mare. Così due corpi politici amministrativi si ebbero in Trieste, stranieri l' uno all'altro; il Distretto Camerale in amministrazione di Autorità imperiali, senza condizione di Comune, o di cittadinanza, destinato ad accogliere la classe mercantile; la Città in amministrazione delli propri Magistrati e dei Patrizi alla quale Carlo VI aveva confermato gli Statuti ed i Privilegi tutti. Nell' amministrazione Carlo VI volle miglior ordine, e volle che uno dei tre Giudici fosse a sua nomina, a vita, con paga, con titolo di Giudice regio, con precedenza agli altri. E fù primo Giudice Regio il Patrizio Gabriele Marenzi. Ecco l'Albo dei Giuseppe Burlo Pietro Giuliani qm. Antonio Dn. Pietro Bonomo sacerdote Bar. Franc. Antonio Marenzi Dr. Giov. Giac. Giuliani Antonio Giuliani qm. Giusto Dr. Domen. Dolceti medico Dr. Aless. Dolcetti can. arch. Baron Andrea de Fin, capitano Cesareo di Trieste Ludovico Kupfersein piovano Dottor Ant. Pietro Giuliani Cesareo Cancelliere Don Pietro Urbani sacerdote Consiglieri nel 1727. Baron Giov. Giac. Brigido Giov. Battista Bonomo Fr. dell'Argento qm. Dom. Don Corrado Giuliani can. Pietro Montanelli Cristof. Kupferschein piov. Dottor Alvise Ginliani Ant. Giuliaui qm. Argentino Antonio Burlo di Giuseppe Argentino dell'Argento Dottore Saverio Jurcho Don Fr. Giuliani sacerdote Franc. Bajardi qm. Carlo Rodolfo Giuliani di Cristof. Fr. dell'Argento q. Antonio qm. Pompeo Dottore Leonardo Burlo Gio. Batt. Bonomo di Giulio Giov. Batt Giuliani q. Ant. Baron Rodolfo Marenzi Geremia Francol di Antonio Dottor Antonio Marchisetti Giuseppe Conti Giovanni Dolzetti Ludovico Cergna 蘿 Dom. Francol q. Francesco Ed ecco la Riforma nell' Amministrazione Comunale. Dalla vostra umile informazione delli 7 novembre passato, abbiamo diffusamente inteso quello che voi nell' inquisizione di quel Pubblico di Trieste tanto nelli Conti dell' Economia quanto negli altri disordini, contravvenzioni ed abusi abbiate ritrovato, e come voi, per rimediare nell'uno e l'altro preliminariamente, ci abbiate suggerito il buon sentimento. Noi vogliamo perciò, presa un' esatta ispezione nel riguardevole affare per miglior stabilimento del suddetto Pubblico ed introduzione d'un buon Ordine, con il presente, aver clementissimamente ordinato: 1.o Che il nostro Rappresentante colà, com' anche il nostro Giudice Imperiale ambi uniti, e ciascheduno, nella sua parte, separati debbino insistere nell'avvenire ad una regolata, buona e fedel Economia del Pubblico con serietà e zelo; ed anche procurare che le Entrate della Città di Trieste, non altrove ma solamente in utile del Pubblico, impiegate venghino: mentre questa vigilanza ad un Rappresentante pro tempore vi Statuti Tergestini, e della sua Istruzione senz' altro incombe in guisa tale, che il medesimo anche pro preterito doveva in tal forma osservare, acciocchè sopra le medesime ora potesse parlare e rispondere. Laonde affinchè ciò segua tanto più sicuramente nell' avvenire, così dovrà ad esso Rappresentante in tal forma particolare fedelmente prestarsi la mano, anco il Giudice Imperiale ed in tutto assisterlo, acciocchè nulla dell' Entrate della Città venghi in cose aliene impiegato, ed anco niente senza un giusto e retto rendimento di conti possa esser esborsato. Dovrà il suddetto Rappresentante, e Giudice anco presentemente, per quanto gli sarà possibile pro praeterito definire dove sieno state impiegate, ed acciocchè in tal particolare li peranco a voi non consegnati Documenti, specialmente dell' Entrate ed Uscite; gli Estratti quanto prima, anco in absenza di voi Rappresentante a mano del Nostro Rappresentante e Giudice consegnati, quali poi da loro questi, ed altri di già estratti, Istrumenti, fedelmente cogli originali venghino ripassati, e se sono uno e l'altro veramente concordi sijno autenticati: appresso di ciò doverassi al Pubblico seriamente imporre, acciò quello debba dare distintamente alla luce li peranco non specificati debiti con rendersi in tal forma capaci, per poter in avvenire li Conti dell' Economia ad ogni vostro piacere in virtù anco d'officio con le certificazioni, farvi consegnare. 2.o Noi abbiamo Clementissimo piacere della qualificata esperienza e buono zelo di servizio dell' Imperial Giudice Barone Marenzi, e vogliamo, come che già vi è stato rescritto sotto li 10 corrente, che il niedesimo proseguisca in tale suo giudicato ed esercizio sino ad altro ordine; concernente poi la da voi suggerita sostituzione per il suddetto Barone Marenzi, del nostro Capitano di Trieste, ciò vi faremo prossimamente su tal' affare pervenire la Nostra ulterior conclusione. 3.o Vi sarà già noto, si come al presente et quidem sotto li 24 di questo in obbediente esecuzione del rilasciato immediato Rescritto sotto li 10 corrente a quel Nostro Sostituto Capitano di Trieste, Barone de Fin, per questa volta sijno stati creati per Giudici l'Antonio Giuliani e Steffano Conti; di simil ballottazione anche per l'avvenire si deve confidare e nella miglior forma stabilire che sempre s'abbia di mira sopra Soggetti esperimentati e qualificati in affari. Oltrediciò vogliamo con il presente pro futura norma aver stabilito, che il Nostro Giudice Imperiale assieme con li altri due Giudici sijno tenuti per l'avvenire settimanalmente tenere due Sessioni, cioè al Mercordì ed al Sabbato, ed anco ne' altri giorni se la necessità lo richiede; le Cause civili sentire e terminare, e non si debba in alcuna materia sij piccola per quanto si vuole, terminare da un sol Giudice la causa, ma questa deve sempre in pleno ad decidendum essere intrapresa. Quando poi in materia Economica, oppure Mixti Fori si dasse qualche caso, dovrà sempre il Nostro Rappresentante esservi presente, ed in simili circostanze li voti saranno pari del Rappresentante, e Giudice Imperiale sempre dovranno preponderarsi, ed in simili dovrà anteporsi il sentimento del Cesareo Rappresentante, quando anche non concorra il Giudice Imperiale; ma che uno delli altri Giudici s'intenda col medesimo; appresso di ciò in tutte le ballotazioni tanto in Justitialibus che in Gratialibus li Parenti primi et secundi Gradus affinitatis et consanguineitatis inclusive; quelli d'un nome poi, in perpetuum sijno esclusi, ed a tal effetto sempre quelli che sono presenti alla ballotazione dovranno inscriversi con il nome e cognome, acciò li sudetti si possino ritirare; e stantechè sin' ad ora, in virtù dello Statuto, li Giudici e Provisori, hanno poche volte preso sott'occhio l' Inventario delle cose proprietarie di quel Pubblico; il chè ridonda pure in malefizio del Publico; perciò dovranno nell' avvenire esser obbligati dal Nostro Rappresentante con tutta serietà a ciò prestarsi; ed inoltre, dovranno tutte le Proposizioni che si dovranno fare nelli Consigli, comunicarle prima, due od almen un giorno avanti, al Rappresentante per potervi riflettere a Nostro Serviggio. Similmente non dovranno in avvenire ricusare le Cariche Inferiori li già stati Giudici e Provisori, acciocchè il Pubblico possa essere sempre proveduto di qualificati Soggetti. 4. Stante che voi anco siete di parere, che l' Officio d'un Giudice de' Malefity, possa esercitarsi dal solo Vicario, e che la paga del sin'ora Giudice de' Malefity con ciò possa risparmiarsi, all' incontro il salario del Vicario migliorarsi e ridursi a L. 2060 pari a f. 389:7; così doverassi in tal' affare nel modo premesso regolare; e doveranno a tal fine il Nostro Rappresentante e Giudice Imperiale informarsi di due o più Soggetti capaci per tal Vicariato e Giudicato respective, con proponer li medesimi in Consilio minori, de' quali uno dovrà esser eletto. 5. Concediamo e Vogliamo Noi ulteriormente anche, acciò in luogo del Cancelliere di Palazzo venghi accettato un' altro abile soggetto versato nelle lingue latina, tedesca ed italiana pro Secretario, oppure conservi l'antico nome di Cancelliere di Palazzo, ed al medesimo sia corrisposto il salario di f. 300 ossiano Lire 1500. Le di lui incombenze devono essere: ch'esso tenga un esatto Protocollo nelle conferenze e consulte, spedisca tutti li decreti alla Procuraria: quelli sempre cum formalibus decreti et cum datis prima protocollare; transla |