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JX152

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v.b

AVERTISSEMENT.

Notre intention en publiant le VI volume du Recueil manuel et pratique de traités et conventions, etc., était d'y réunir tous les actes internationaux qui ont été signés depuis la fin de l'année 1846 jusqu'à l'époque actuelle ; mais le nombre de ces documents s'est tellement accru, pendant l'impression même du VIo volume, que nous nous sommes trouvés dans l'obligation de former un VII volume consacré aux actes des années 1852 à 1856. Ce VII volume est sous presse, et paraîtra incessamment.

DEUX-SICILES ET LE SAINT-SIÉGE.

Traité entre les Deux-Siciles et le Saint-Siège pour fixer les 1840 limites du royaume de Naples et des États romains, signé à Rome, le 20 septembre 1840.1

IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.

La incertezza, in cui trovasi per vicende di tempi in molti punti la linea del confine, che separa lo Stato Pontificio dal Regno delle due Sicilie dal suo cominciamento alla riva del mare Tirreno fra i tenimenti di Fondi, e Terracina infino a quella del mare Adriatico alla foce del Tronto; incertezza che rimonta a lontani tempi; ha gravemente turbato al pari che turba tuttavia la pace, e la tranquillità delle popolazioni limitrofe, causa sempre rinascente di contese, e misfatti; e però di spiacevoli rinascenti reclamazioni tra i due Governi. Volendo quindi Sua Santità il Sommo Pontefice Gregorio XVI, e Sua Maestà Ferdinando II. Re del Regno delle due Sicilie dar opera a togliere la cagione di un tanto male, ed assicurare in conseguenza ai sudditi rispettivi il pacifico godimento delle terre confinanti hanno fermato di compiutamente definire tutte le questioni circa quelle parti di terre, che sono controverse presso la frontiera, e determinare chiaramente e stabilmente il confine dei due Regni con un atto solenne di reciproca utilità, il quale valga ad annodare tra loro sempre più strettamente la buona corrispondenza. A questo fine hanno essi eletto loro Plenipotenziarj.

(Suivent les noms des plénipotentiaires.)

ART. I. La linea di confine, che divide il Regno delle due Sicilie dallo Stato Pontificio, sarà quella additata da striscia rossa sulla

1 Quoique l'existence de ce traité nous fut déjà connue lors de l'impression du Ve volume de ce Recueil, ce ne fut toutefois qu'après sa publication que le texte complet de ce document nous parvint.

4840 carta topografica annessa al presente Trattato, la cui descrizione sottoscritta dai Plenipotenziarii medesimi si legge alla fine di questo medesimo Trattato.

ART. II. La fissazione del confine secondo la convenuta, e stabilita linea additata nell' articolo precedente non deve recare il minimo danno agli attuali padroni, e possessori dei fondi limitrofi riguardo ai loro diritti, possessi, e dominj; dovendo sempre rimanere inviolabili e sacre le proprietà. Il solo effetto della convenuta confinazione è quello di segnare chiaramente, e stabilmente la rispettiva giurisdizione governativa del territorio, dovendo i proprietarj essere sottoposti alla osservanza delle leggi dello Stato, nel quale si trovano i loro fondi.

ART. III. La linea di confine già convenuta, e segnata in rosso sulla carta topografica, di cui si è fatta parola nell' articolo I., e che è additata nella maggior parte da segni naturali, come monti di marcato profila nella sommità, fiumi, fossi, valli ec., ne' punti, dove questi segni naturali mancano, sarà fissata con termini artificiali aventi lo stemma Reale dalla parte, che guarda il Regno, e lo stemma Pontificio dalla parte rivolta alla Stato, conforme alla qui annessa figura.

ART. IV. Allorchè la linea di confine è additata da monti s'intende, che debba passare pe' punti più elevati di essi, cioè per le vette o scrime, ed all' opposto per le valli sarà confine quella linea, che passa pe' punti di maggior depressione, cioè nella unione di due versanti, i quali sogliono avere un piccolo corso di acque piovane chiamato Cunetta, sempre secondo la linea convenuta, e descritta nell' articolo I. Il confine segnato da fiumi, da fossi, da torrenti viene fissato nel mezzo del fiume, del fosso, del torrente, sicchè il dominio di ciascuno de' due Stati è dalla sponda infino alla metà della intera larghezza del letto. Quando poi le acque aprendosi novello cammino cambiassero il loro corso, non perciò il confine sarà variato, sempre rimanendo nel mezzo del letto antico, dovendosi con opere da eseguirsi subito in accordo dai due Governi fare, che le acque rientrino nell' antico letto. A fine che si riconosca con maggiore sicurezza, in caso di tali possibili deviazioni, la linea media dell' alveo abbandonato, saranno fin d'ora apposti due così detti controtermini, l'uno per parte ad eguale distanza dalla linea medesima in que' luoghi, in cui vi sia da temere con probabilità alcuna di queste deviazioni. Ciò pure avrà luogo in que' punti, ne' quali i corsi di acque o cominciano, o cessano di formare il confine dei due Stati. È vietata ogni opera, la quale possa distogliere, e gettare nel territorio opposto le acque.

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