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ART. V. Per additarsi sul terreno la convenuta confinazione ap- 1840 ponendosi i termini artificiali là dove manchino i naturali giusta l'articolo III. saranno destinati due Ingegneri, uno eletto dal Governo Pontificio, e l'altro dal Governo Napoletano, i quali si recheranno sopra luogo, ed imprenderanno, e compiranno tutt' i lavori necessarj. A quest' oggetto essi dipenderanni dai Plenipotenziarii, che hanno segnato il Trattato. Gl' Ingegneri agiranno di accordo tra loro, e adopereranno metodi, misure, ed istromenti uniformi.

ART. VI. L'opera della confinazione sarà intrapresa immediatamente dopo la ratifica della presente convenzione, e dovrà essere menata a compimento nel più breve tempo possibile, che i Plenipotenziarii prescriveranno agl' Ingegneri esecutori.

ART. VII. Ove nella novella confinazione occorresse fare qualche lieve modificazione alla linea di confine descritta nell' articolo I. per ispeciali ragioni risultanti dalla esecuzione dei lavori, ciò non debbe punto alterare, o ritardare l'opera della confinazione, dovendo conciliarsi amichevolmente le differenze tra i Plenipotenziarii.

ART. VIII. Non si considererà come determinata la novella confinazione circa gli effetti legali che ne derivano, se non quando saranno intieramente apposti tutt' i termini lignei provisorj con annuenza dei due Plenipotenziarii. Verranno intanto compilati al più presto dei speciali regolamenti d'accordo tra i due Governi per i possidenti di terre presso il confino.

ART. IX. Perchè la convenuta confinazione rimanga per sempre salda, ed inviolata, ogni cinque anni dal giorno, nel quale sarà essa compita e promulgata, verrà visitata formalmente da due Commissarj, uno Pontificio, e l'altro Napoletano, i quali d'accordo dovranno riferire ai due Governi, se lo stato dei confini risponda pienamente alle piante levate nella determinazione di questi, di che si formera atto pubblico, e legale.

ART. X. Quando per effetto della visita quinquennale si scorgerà il bisogno di restaurare uno, o più termini artificiali, i Commissarj visitatori potranno procedere senza indugio a tale restaurazione, facendone rapporto ad entrambi i Governi. Ma ove si osservasse alterazione di confine per divellimento, o remozione de' termini, essi dovranno soltanto farne rapporto ad entrambi i Governi, che d'accordo daranno i convenevoli provvedimenti.

ART. XI. I Commissarj visitatori avranno altresì la facoltà di far disgombrare i termini dall'erbe, arbusti, o macchie che vi fossero allignati dappresso, e che rendessero nascosto il confine.

ART. XII. Le spese occorrenti per la determinazione del confine, e l'apposizione de' termini artificiali, nonchè per la loro restaura

1840 zione e manutenzione, saranno sostenute egualmente da entrambi gli Stati. Per tali spese del pari si formerà apposito regolamento anche d'accordo tra i Plenipotenziarii.

ART. XIII. Seguita l'apposizione dei termini lignei provvisorj si daranno dall' uno, e dall' altro Governo gli opportuni provvedimenti di pubblica amministrazione per le corrispondenti modifiche nel catasto, e per la circoscrizione territoriale ne' punti, ne' quali avvengano passaggi di terre, e di abitanti sotto nuova giurisdizione e dominio, dall' una, e dall' altra parte.

ART. XIV. I sottoscritti Plenipotenziarii rimangono incaricati della esecuzione di quanto nel presente Trattato è stabilito.

ART. XV. Dal dì della pubblicazione del presente Trattato non vi sarà più luogo a veruna reclamazione, e rimane estinta ogni azione penale pe' reati apposti a'sudditi dell' uno, e dell' altro Stato a causa di violazione di territorio.

ART. XVI. Il presente Trattato sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate a Roma nello spazio d'un mese, o più presto se si potrà. In fede di che noi Plenipotenziarii rispettivi lo abbiamo sottoscritto, e vi abbiamo apposto il suggello delle nostre armi.

DESCRIZIONE

Dell' andamento del confine giurisdizionale da sud-ovest al nordest, cioè dal Mar Tirreno all' Adriatico fra gli Stati della S. Sede, e quelli di S. M. Siciliana; confine convenuto fra i Plenipotenziarii di ambe le Corti, additato con linea rossa nelle qui annesse 15 tavole.

Comincia il confine dal punto, dove il canale di Canneto mette foce nel Mar Tirreno, e radendo la sponda destra occidentale del canale medesimo giunge al lago di Fondi. Diviene quindi confine la sponda del medesimo lago, ed indi il fosso di campagna o di confine. Da questo fosso il confine percorre l'Epitaffio, il Colle Petroccia, i Monti Pala, o Pagliarella, Cervaro, Romano, Ceraso, Tavanese, Fato, Marino, Calvo, e la Tiglia. Quindi attraversando Acquaviva diruto, giunge alla terra quivi controversa, della quale percorre la parte settentrionale fino alla Quercia del Monaco. Passa dipoi peł monti Chiavino e Santuccio per Serra di Viggiano o Visciano, Monte Calavoli o Calovelli, Costa del Sole, Colle o Scrime di S. Cataldo, Madonna della Macchia, Fico-trabocca, Cerro-grosso, Colle-Sellarino, Monte Vallangelo. Passando il confine per la valle delle Sorbe, o Valle Incarico, procede per uno stradino, ed entra nella gola fra il

Monte-Macerino o Moccarime dello Stato Pontificio, ed il Monte della 1840 Madonna della Guardia o della Grazia del Regno, d'onde si estende insino alla confluenza de' fiumi Tolero, e Liri. Il medesimo fiume Liri forma poscia il confine, il quale appresso lasciando il fiume, torce al nord-est, ed indi al nord-ovest, come trovasi attualmente, e ripigliando il fiume medesimo, lo percorre insino al punto dove in esso confluisce il Rio. Di qui il confine percorre il Rio medesimo, ed indi il fosso della Taverna, e il Vallone S. Cipizio o del confine sino alla sua origine, d'onde ascende ai Castelloni o Monte Corneto, cedendosi dal Regno allo Stato Pontificio la terra, che trovasi alla destra dei detti Fossi della Taverna, e di S. Cipizio. Passa dipoi per la Crocella o Crocetta, Roccagelardi, Gorgone di Faito, Costa del Faggio Grosso, Cima del Monte delle Scalelle, Monte dell' erba, Guado, Monte Acerno, Costa-Calda, Monte-Centurione, MonteBreccioso, Pietra-Rea, Serra di Valle Fredda, Monte Petrillo, Costa del Faggio, Pietra Rotondaria, Monte-Pazzottello, Monte Crepacuore, Forchetta della meta, fosso-Comune, Scrima delle Serre, Cavuto, Serra di S. Antonio, Macera di Pietra, Volubrella, Serra di Staffoli, Monte Ceraso, Serra di Cappadocia, o il Fosso-Fioja sino a Bocca la Croce. Appresso passa il confine per Monte Morrone e Serra di Monte Spino, procede insino a Colle-Campanile, di là al Fosso Riotorto, percorrendo questo fosso medesimo, indi il Fosso Sisara, il fiume Turano, il Fosso Liberani o dell' Acquaviva, il Fosso di Casali, i punti detti Quadrucci, li Pantani, li Caprini o Caprilli, Strada Caprini o Caprilli, Macera dell' Uomo-Morto, Monte Collalto, Ara Porta-Lepre, Rio di Melo-Morcacciano, Pontoni, Fosso-Rio d'Angelo o Riangoli, Piano Mantrile, il Tasso, Fosso, o Rio Mastrisco, Rio Fera insino al Salto. Forma poscia confine questo fiume sino alla sua foce nel Velino. Si cede quindi dallo Stato Pontificio al Regno la terra, che trovasi alla riva destra del Salto co' paesi di Offedio e S. Martino. Ed il Regno cede allo Stato Pontificio i tratti di terra posti alla riva sinistra del fiume medesimo col vilaggio Le Casette. Seguita poscia il confine per il breve tratto del fiume Velino sino avanti il Monte dell' Esta, traversato il quale passa pel fonte di Puzzano, ed indi lasciando allo Stato l'osteria Marsili, torce all' ovest insino al colle Macchiole, e scende al Capo d'Acqua, dove incontra la strada denominata Pajana, Poggiana, o de' Carlucci, quella che mena cioè a Poggio Bustone, la quale diviene confine fino alla Fornace del Roscio. Questa strada rimane d'uso comune fra le popolazioni dell' uno, e dell' altro Stato. Indi passa il confine per Sasso o Balzo-Berardo, Costa Vaja, Colle-Vento, Patrassoni, Vette delle Cese, BancoComune, Colle-Quarantana, e giunto alle Portelle di Campersentino,

1840 piega a destra nel modo delineato, va al Ferrucciame, alla Fonte di Ruzzo, si avvicina a S. Pietro (di Regno), lascia nello Stato la Madonna della Riccia, e giunto ad incontrare il territorio di Trimezzo, lascia l'antico confine volgendosi invece al nord-est, al limité della detta Terra, la quale però viene ceduta dallo Stato Pontificio al Regno col villaggio compresovi, chiamato parimenti Trimezzo. Dopo di che il confine passa, com'è attualmente, per Mont'Oro, Vena di Crocchia, Monte del Vitello, Monte-Ceraso, Monte-Utro, e Monte Fienile e Monte Cupelli, Monte dell'Arce, e scorre sulla costa di Pantani, fino alla Serra di Monti. Qui lascia l'antica linea, e spiegandosi a destra scende al Tronto per Valle-Luce, per il Fosso di Capo d'Acqua, che in quel fiume si scarica incontro la foce del Chiarino. Con siffatto cangiamento restano ceduti allo Stato Pontificio i paesi di Tufo e Capo d'Acqua con tutto il territorio compreso fra l'antica linea, e quella ora convenuta. Successivamente il confine assume per suo andamento il fiume Chiarino dopo attraversato il Tronto cosicchè resta ceduta allo Stato Pontificio la terra che trovasi alla destra del medesimo fiume Chiarino, ov'è notato Casale Marino. Si mantiene poi il confine per il Chiarino suddetto fino alle sue sorgenti al luogo detto Macera della Morte. Volgesi poscia a Fonte Guidone scendendo pel Rivo formato da detto Fonte, si congiunge al fiume Castellano, che diventa confine sin dove in esso sbocca il fosso di Matteo Catillo, o Catello. Laonde vien ceduto al Regno il territorio pontificio, che trovasi alla destra del detto fiume Castellano co' villaggi e paesi, che in esso trovansi, di Pietralta, Morrice, Collegrato, Vignatico e Vallone; e d'altra parte cedesi allo Stato Pontificio il regio territoro posto alla sinistra di detto fiume coi villaggi di Forcella e Vosci. Dal mentovato punto di confluenza il confine percorre il fosso medesimo di Matteo Catillo o Catello. Viene quindi ceduta dallo Stato Pontificio al Regno la terra posta alla sinistra del detto fosso, dov'è il villaggio di Villa-Franca. Continua poscia il confine a percorrere il fosso medesimo, ed indi procedendo sempre a levante raggiunge il confine antico, che procede pel Rio, o torrente-Marino, chiamato anche Sasso; onde lo Stato Pontificio cede al Regno la terra che rimane all' sud dell' additata linea novella. Dal Marino scende il confine sin presso S. Cipriano, indi lasciando il Marino passa pel Piano-del-Vescovo e per Galluccio; indi percorre la strada diretta verso levante, e pel dorso de' Colli Cervinara scende al fiume Vibrata. Traversando poi questo fiume prosegue il confine attuale passando pe' Mattoni, contrada Santa Chiara, fosso dello Stancone insino al Tronto, donde questo fiume addita il confine sino alla sua foce nell' Adriatico,

cedendosi al Regno il paese pontificio di Ancarano con tutto il suo 1841 territorio.

Fatto a Roma il ventisei settembre mille ottocento quaranta.

PORTE OTTOMANE ET VILLES ANSÉA-
TIQUES.

Convention supplémentaire au traité d'amitié, de commerce et de navigation, du 18 Mai 4839, entre la Sublime Porte et les Villes libres anséatiques de Hambourg, Lubeck et Bréme, signé à Constantinople, le 7 Septembre 1841, ratifiée le 4 0 Mars 1842.1

(En turc et en allemand.)

ART. I. Alle Rechte, Vorrechte und Freiheiten, welche den Hanseatischen Bürgern und Unterthanen oder Schiffen durch den bereits bestehenden Tractat verliehen sind, werden heute und für immer bestätigt, mit Ausnahme derjenigen, welche durch den gegenwärtigen Vertrag besonders werden modificirt werden, und es ist überdies ausdrücklich vereinigt, dass alle Rechte, Vorrechte, Befreiungen und Befugnisse, welche die Hohe Pforte den Schiffen und den Unterthanen irgend einer andern auswärtigen Macht heute gewährt oder in Zukunft gewähren wird, oder welche sie den Unterthanen oder den Schiffen einer andern Macht zu geniessen gestatten wird, gleicherweise den Hanseatischen Bürgern, Unterthanen oder Schiffen gewährt werden sollen, welche sie von Rechts wegen ausüben und geniessen sollen.

ART. II. Die Bürger und Unterthanen der freien und Hanseatischen Republiken, oder ihre Agenten, können von heute an in allen Theilen des Ottomanischen Reiches, sei es, dass sie damit im Innern Handel treiben wollen, sei es, dass sie sie auszuführen gedenken, alle Artikel ohne Ausnahme, welche Producte des Bodens oder der Industrie dieses Landes sind, kaufen.

Die Hohe Pforte verpflichtet sich förmlich, alle Monopole abzuschaffen, welche die Producte des Ackerbaues und alle andern Erzeugnisse ihres Gebietes treffen, so wie sie auch dem Gebrauch

1) Par une inadvertance regrettable, ce document n'a point trouvé place dans le vol. V de ce Recueil. Le texte du traité du 18 Mai 1839 se trouve à la page 587 du Vol. IV.

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