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1847 leggi, usi e costumi a cui saranno soggetti gl' individui privati della loro nazione ed i sudditi di quegli altri Governi co' quali esistono trattati d'amicizia, di commercio e navigazione.

ART. XVIII. Resta espressamente convenuto che se una delle due Alte Parti contraenti nominasse suo Console destinato a risiedere in un porto o città commerciante dell' altra un suddito di questa, detto Console, malgrado la sua qualità di Agente straniero, continuerà a venir considerato come suddito o cittadino della nazione a cui appartiene, e sarà in conseguenza soggetto alle leggi e regolamenti ai quali sono sottomessi i nazionali nel luogo della sua residenza, senza però che quest' obbligo tocchi in nulla l'esercizio delle sue funzioni consolari, e l'immunità de' suoi archivj.

ART. XIX. Senza pregiudizio di quanto vieno stabilito nell' artiticolo precedente, ambe le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere reciprocamente nei Consoli sudditi, o cittadini che l'altra avesse nominati tutte le destinzioni, con le quali il Governo che li nomina avesse creduto di decorarli, sempre in conformità alle leggi vigenti nei rispettivi paesi.

ART. XX. I suddetti Consoli, Vice-Consoli od Agenti commerciali saranno autorizzati a richiedere dalle autorità locali la ricerca, arresto e detenzione de' disertori dei bastimenti da guerra o mercantili delle loro rispettivi nazioni. Si dirigeranno a tale scopo per iscritto ai Tribunali, Giudici ed Uffiziali competenti, producendo copia dei registri del bastimento od altri documenti bastanti a comprovare che gl' individui reclamati facevano parte dell' equipaggio, nel qual caso l'estradizione non potrà essere rifiutata. Questi disertori arrestati saranno posti immediatamente a disposizione dei Consoli, Vice Consoli od Agenti commerciali, e potranno essere incarcerati nelle prigioni del paese alla richiesta e spesa di coloro che fanno la reclamazione, finchè possano venir restituiti al bastimento a cui appartengono o rimessi al loro paese in altro pure nazionale, nel termine preciso di tre mesi, contando dal giorno dell' arresto, passato il quale senza che sieno stati mandati al loro paese, saranno posti in libertà, e non potranno essere carcerati una seconda volta per la medesima causa. Però se il disertore o i disertori reclamati avessero commesso qualche delitto, si sospenderà il rilascio delle loro persone fino a tanto che il Giudice che prese conoscenza della loro causa, abbia pronunziato la sua sentenza ed abbia questa ricevuta la sua esecuzione.

ART. XXI. I Consoli avranno la facoltà di dirigere le operazioni relative al soccorrere e salvare i bastimenti della loro rispettiva nazione che avessero fatto naufragio o fossero in pericolo di farlo,

senza che l'Autorità locale debba ingerirsene che per rapporto alla 1847 regola conveniente ed alla conservazione dell' ordine. Potranno egualmente fissare le avarie di detti bastimenti, a meno che non vi sieno interessati abitanti del paese o che esistano stipulazioni contrarie fra gli aramatori, caricatori ed assicuratori del bastimento.

ART. XXII. Benchè detti Consoli non esercitino giurisdizione alcuna, siccome venne stabilito nell' art. 16, potranno nondimeno essere scelti arbitri e componenti amichevoli nelle questioni mercantili che possono suscitarsi fra gl' individui della stessa nazione loro, o fra uno di questi ed altri del paese in cui risiede il Console, semprecchè le parti interessate vogliano sottomettersi volontariamente alle sue decisioni. Però non si potranno privare questi del diritto di ricorrere alla giustizia del paese in cui risiedono, bastando per questo che un solo de' contendenti lo reclami.

ART. XXIII. Sua Santità, secondando il desiderio di Sua Maestà il Re di Sardegna, consente ad estendere tutte le stipulazioni del presente Trattato al Principato Sovrano di Monaco posto sotto il protettorato di Sua Maestà Sarda, mediante reciprocità da parte del detto Principato.

ART. XXIV. Il presente Trattato resterà in vigore per dieci anni che cominceranno a decorrere dal cambio delle ratifiche, e al di là di questo termine fino allo spirare di dodici mesi dopo che una delle Alte Parti Contraenti avrà dato avviso all' altra della sua intenzione di farne cessare l'effetto, riservandosi il diritto ognuna delle Alte Parti contraenti di dare un simile avviso all' altra al termine dei primi nove anni; ed è convenuto fra di loro che alla scadenza di dodici mesi dopo che simile avviso dell' una delle Alte Parti contraenti sarà stato ricevuto dall' altra, il presente Trattato e tutte le stipulazioni che rinchiude cesseranno di essere obbligatorie per le due Parti.

ART. XXV. Il presente Trattato sarà approvato e ratificato da Sua Santità il Regnante Sommo Pontefice e da Sua Maestà il Re di Sardegna, e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma fra cinque settimane dalla data della sottoscrizione, e più presto se sarà possibile. In fede di, etc.

1847

GRANDE-BRETAGNE ET PORTUGAL.

Protocole de la conférence des plénipotentiaires de la Grande-Bretagne et du Portugal, touchant la suppression de la traite des Noirs sur la côte orientale d'Afrique, signé à Londres le 12 Août 1847.1

The plenipotentiaries of Great-Britain and of Portugal having met to take into consideration certain matters connected with the execution of the treaty between Their Majesties the Queen of the United Kingdom of Great-Britain and Ireland, and the Queen of Portugal and the Algarves, signed at Lisbon on the 3rd July 1842 for the suppression of the slave-trade.

The plenipotentiary of Great-Britain stated, that it had been found that great facilities exist for carrying on the slave-trade within the dominions of the crown of Portugal on the east coast of Africa, owing to the present inability of the Portuguese government to employ a sufficient naval force effectually to prevent the export of slaves from that coast; and that, in order to supply this defect, Her Britannic Majesty's government had requested of the government of Her Most Faithful Majesty, that permission may be granted for Her Britannic Majesty's ships employed in suppressing the slave-trade, to enter the bays, ports, creeks, rivers and other places within the dominions of the crown of Portugal on the east coast of Africa, where no Portuguese authorities are established, in order that those ships may prevent the slave-trade from being carried on in such places.

The plenipotentiary of Great-Britain further explained, that by the permission thus requested, it is intended that the vessels of Her Britannic Majesty shall be authorized to pursue and capture slavevessels which may be found in any such places as before mentioned and also to destroy any barracoons or other arrangements which may be made on shore for purposes of slave-trade.

The plenipotentiary of Portugal hereupon declared, that the government of Her Most Faithful Majesty, desirous of fulfil and carry out, by all means in its power, the obligations contracted by the treaty of 1842, above mentioned, consents to grant the permission requested on the part of the british government.

Ce document fait suite à ceux réunis dans le Ve vol. p. 436 de ce Recueil, concernant la suppression de la Traite des Noirs.

In recording this decision in the present protocol, the plenipo- 1847 tentiaries of Great-Britain and of Portugal declare, that the permission so given is granted and accepted upon the following conditions:

1. The permission is limited to a period of three years commencing of this date.

2. It is limited to places where no Portugues authorities are established.

3. The Lords commissioners of the admiralty shall give the most positive orders to those commanders of Her Britannic Majesty's ships of war who shall have occasion to make use of this permission, to avail themselves of every opportunity to communicate to the nearest Portuguese authorities the circumstances which may take place in the exercise thereof; or, in default of such opportunities, to cause those circumstances to be made known in some other way to the Portuguese government.

4. The permission shall never be made a plea for attacking, disputing, or weakening the rights which the crown of Portugal has, or may have maintained or claimed, with regard to any point upon the said east coast of Africa, nor for injuring or interrupting legal commerce. 1

ÉTATS RIVERAINS DU RHIN.

(LA FRANCE, LA PRUSSE, LA BAVIÈRE, LES PAYS-BAS, LES GRANDDUCHÉS DE BADE ET DE HESSE ET LE DUCHÉ DE NASSAU.)

Protocole Ve de la séance de la commission centrale pour la navigation du Rhin, du 17 Août 1847.

Conclusion.

<< La proposition du commissaire de Prusse d'affranchir du droit de reconnaissance tous les bateaux non chargés (y compris les remorqueurs non chargés) se trouve acceptée unanimement. Les conducteurs des bateaux en question seront néanmoins tenus de se présenter devant les bureaux de perception et d'y remplir toutes

Dans une conférence tenue à Lisbonne le 19 Novembre 1850, la teneur du protocole ci-dessus a été renouvelé pour trois ans

1847 les autres formalités connue par le passé. La franchise en question commencera généralement à partir du 1er Octobre prochain. »>

SARDAIGNE ET LA NOUVELLE-GRENADE.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Sardaigne et la république de la Nouvelle-Grenade, signé à Turin le 18 Août 1847.

I. Vi sarà perpetua e sincera pace fra S. M. il Re di Sardegna, suoi Eredi e Successori da una parte, e la Repubblica della NuovaGranata dall' altra, e fra li sudditi Sardi, ed i cittadini della suddetta Repubblica.

II. I Granadini negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, ed i Sudditi di S. M. nella Nuova Granata avranno reciprocamente la stessa libertà, e sicurezza che i nazionali per entrare coi loro bastimenti e carichi in tutti i luoghi, porti e fiumi che sono o saranno aperti al commercio estero. Nell' esercizio del commercio di scala, purchè vi sia in questo commercio una perfetta e reciproca eguaglianza, i cittadini o sudditi di ambe le Parti contraenti saranno trattati rispettivamente come i cittadini o sudditi della Nazione più favorita ; il commercio però della costa, detto il cabotaggio, rimane esclusivamente riserbato d'ambe le parti per i nazionali.

III. 1 cittadini o sudditi di ciascuna delle Parti contraenti godranno della facoltà di risiedere, e viaggiare scambievolmente nei territorii d'ambedue le nazioni, negoziare in essi si all'ingrosso che al minuto, affittare ed occupare le case, magazzini e botteghe che loro abbisogneranno, trasportar merci e danari, e ricevere delle consegnazioni, tanto dall' interno, quanto dai paesi esteri, senza che per nessuna di queste operazioni vadano soggetti i predetti cittadini o sudditi ad altri oneri che a quei che pesano sopra i nazionali. In tutte le compre e vendite in cui interverranno, godranno della facoltà di stabilire e fissare il prezzo degli effetti, mercanzie od altri oggetti, siano dessi importati o nazionali, sia che li vendano per il consumo dell' interno, sia che li destinino ad essere esportati, uniformandosi però alle leggi e regolamenti del paese.

Di eguale libertà godranno per regolare i loro affari da se stessi, presentar nelle dogane le proprie dichiarazioni, o farsi sostituire da

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