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brochen bis nach Verlauf eines Jahres nach geschehener Aufkün- 1847 digung fortbestehen soll.

ART. XXIX. Wiewohl der gegenwärtige Vertrag den Hanseatischen Freistaaten Lübeck, Bremen und Hamburg gemeinschaftlich ist, so ist man übereingekommen, dass unter den von einander unabhängigen Regierungen dieser Städte keine solidarische Verantwortlichkeit eintreten und die Bestimmungen des Vertrags daher volle Kraft behalten sollen für den übrig bleibenden Theil der genannten Freistaaten, wenn solcher auch rücksichtlich eines oder mehrerer unter ihnen ausser Wirksamkeit getreten sein sollte.

ART. XXX. Sobald der gegenwärtige Freundschafts-, Handelsund Schifffahrtsvertrag durch die Hanseatischen Freistaaten und durch die Regierung der Republik Guatemala ratificirt worden sein wird, sollen die Ratificationen in Hamburg oder in Guatemala ausgewechselt werden, in einem Zeitraume von einem Jahre, vom heutigen Tage an gerechnet, oder früher, wenn es geschehen kann.

Dess zur Urkunde u. s. w.

(L'accession de la république de Costa-Rica à ce traité, a eu lieu, le 10 Janvier 1818.)

SAINT-SIÉGE ET SARDAIGNE.

Convention de commerce entre le Saint-Siège et la Sardaigne, signée à Rome, le 3 Juillet 1847.

ART. I. Vi sarà tra i Dominj delle Alte Parti contraenti libera reciprocità di commercio e di navigazione.

I loro rispettivi sudditi potranno liberamente viaggiare, risiedere o trafficare in qualunque parte degli Stati di ciascuna di Esse: ed a tale effetto godranno della stessa sicurezza e protezione delle quali godono gli abitanti del paese dove essi risieggono, a condizione però di sottoporsi alle leggi ed ai regolamenti che vi sono e vi saranno in vigore.

Non saranno i medesimi obbligati sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposte che quelle le quali sono pagate, o potranno pagarsi dalle nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio sia per terra, sia per

1847 mare, da prestiti forzosi, e da ogni contribuzione straordinaria, purchè non sia generale o stabilita per legge.

Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di commercio o di residenza saranno rispettali, non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie, non potrà farsi alcun esame od ispezione arbitraria dei loro libri, carte o conti commerciali, nè potranno tali operazioni praticarsi altrimenti che in seguito di sentenza legale de' Tribunali competenti.

Le Alte Parti contraenti si compromettono di guarentire in tutte le occasioni ai sudditi dell' altra di Esse che risieggono nei propri dominj, la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale, nello stesso modo che è guarentita ai suoi sudditi od ai sudditi e cittadini delle nazioni le più favorite.

ART. II. Ogni sorta di merci od oggetti di commercio, prodotti naturali o dell' industria degli Stati della Santa Sede o di qualunque altro paese che possono essere introdotti legalmente su bastimenti Sardi ne' porti del Regno di Sardegna, potranno ugualmente esservi introdotti da' bastimenti dello Stato Pontificio senza dover pagare altri o maggiori diritti, di qualunque denominazione, sieno riscossi in nome ed a pro del Governo, delle Autorità locali, o di qualunque stabilimento privato, se non quelli ch' essi pagherebbero introdotti su bastimenti Sardi, e reciprocamente si stabilisce lo stesso per questi nei porti dello Stato della Santa Sede.

ART. III. Li bastimenti pontificj che si trovano caricati od in zavorra ne' porti del Regno di Sardegna, e reciprocamente i bastimenti di questo che si trovano caricati od in zavorra ne' porti degli Stati della Santa Sede, saranno trattati alla loro entrata, uscita e durante il loro soggiorno, sullo stesso piede che i bastimenti nazionali per tutto ciò che riguarda i diritti di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale, di quarantena, di darsena, patente ed altri, sotto qualunque denominazione essi sieno, che si riscuotono a nome ed a pro del Governo delle autorità locali o di stabilimento qualunque.

ART. IV. Per maggior chiarezza dei due precedenti articoli si stabilisce, che la concessione in essi fissata sarà la stessa, sia che i bastimenti delle due Nazioni vengano direttamente dai loro porti rispettivi o da altri stranieri.

ART. V. Ogni sorta di merci ed oggetti di commercio che possono essere legalmente esporti dai porti dello Stato Pontificio su bastimenti nazionali potranno esserlo pure su bastimenti Sardi, senza dover per questi pagare altri o maggiori diritti, qualunque ne sia la denominazione, riscossi in nome od a profitto del Governo, delle autorità locali o di stabilimenti particolari che quelli che do

vrebbero pagare essendo esportati su i bastimenti pontificj, e reci- 1847 procamente lo stesso si stabilisce a favore di questi per l'esportazione che fanno dai porti de' dominj di S. M. il Re di Sardegna.

ART. VI. Nello Stato della Santa Sede non si metteranno altri o maggiori diritti d'importazione ai prodotti naturali o dell' industria del Regno di Sardegna, nè in questo s'imporrano ai prodotti naturali o dell' industria di quello, maggiori od altri diritti d'importazione, che quelli imposti sovra simili articoli provenienti da altri paesi. Ugualmente non si frapporrà ostacolo o proibizione qualunque all' importazione od esportazione di ogni articolo proveniente dal suolo o dall' industria degli Stati della Santa Sede o del Regno di Sardegna all'entrata od uscita dai porti d'ambi i paesi che non sia applicabile a qualunque altra nazione.

ART. VII. Resta espressamente convenuto, che gli articoli precedenti non si applicano per nulla alla navigazione delle coste, ossia cabotaggio di ciascuno de' due paesi che le Alte Parti contraenti si riservano esclusivamente nei loro territorj rispettivi.

ART. VIII. In conseguenza degli articoli che precedono, S. M. il Re di Sardegua dichiara che tutti i diritti differenziali del terzo del dazio d'immissione stabiliti nei suoi Stati per l'edito del 17 gennajo 1825 sulle acquevite, sul vino e grano, sugli olii, sulle castagne e farina di castagna, sulle granaglie e biade, sul riso e sopra i legumi infranti, non che sull' olio all' esportazione, ed ogni altro diritto differenziale che potesse del pari essere stato stabilito con altri provvedimenti tanto all' importazione che all' esportazione a favore della propria bandiera ed in pregiudizio di quella dello Stato Pontificio, sono e rimangono aboliti per tutta la durata del presente trattato.

E dal canto suo la Santa Sede, in correspettivo della rinuncia per parte di S. M. il Re di Sardegna ai diritti differenziali in favore della Bandiera Pontificia, dichiara che mentre dura il presente Trattato, il dazio cui vanno attualmente soggetti gli articoli qui sotto specificati, sarà ridotto in favore della Bandiera Sarda nel seguente modo cioè il carbonato di piombo (biacca) e li funghi secchi del 25 per cento le 100 libbre; le piante verdi di qualunque specie, semi di fiori, le sementi dei parti, e le altre dette oleaginose del 30 per cento, e le ardesie o lavagne del terzo dell'attuale dazio ogni 100 libbre.

La reciprocità stabilita da questo Trattato non si estende ai premii che dalle due Alte Parti contraenti possono rispettivamente darsi ai proprii sudditi per l'incoraggiamento della costruzione de' legni della propria bandiera.

ART. IX. A fine di evitare qualunque equivoco riguardo alle norme

1847 con cui vengono fissate le condizioni che stabiliscono la nazionalità dei bastimenti, si conviene che saranno considerati come bastimenti Sardi quelli costrutti negli Stati di S. M. Sarda, o che essendo presi al nemico dai bastimenti da guerra di S. M., o da Suoi sudditi muniti di lettere di marca, saranno stati regolarmente dichiarati di buona presa, come pure tutti i bastimenti che saranno stati condannati da un Tribunale competente qualunque per contravvenzioni alle leggi contro la tratta de' neri, purchè sieno essi posseduti, navigati e registrati secondo le leggi del Regno di Sardegna, che sieno la proprietà intiera d'uno o più sudditi Sardi, e che il Capitano ed i due terzi dell' equipaggio sieno sudditi Sardi. Le stesse norme si seguiranno per stabilire la nazionalità de' bastimenti Pontificj.

ART. X. In caso di naufragio di un legno appartenente all' una delle due Alte Parti contraenti in qualche sito dei rispettivi Dominj non solo sarà prestata ogni sorta di assistenza ai naufraghi, ma anche i legni, le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti che loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli oggetti e le merci che sarebbero state gittate a mare, e che fossero state salvate, non saranno affatto prese o ritenute sotto qualsivoglia pretesto.

I detti bastimenti, effetti e merci saranno al contrario conservati e restituiti mediante il pagamento delle stesse spese di salvataggio e di conservazione, come pure degli stessi diritti di dogana, di quarantena ed altri che in simil caso pagherebbe un legno nazionale. Lo stesso avverrà del prodotto della vendita di questi oggetti, se le circostanze la esigessero immediata.

Nel sopradetto caso i Consoli, Vice-Consoli o Agenti Commerciali rispettivi saranno autorizzati ad intervenire onde prestare l'assistenza ai loro connazionali. Laddove però sorgessero legali reclami risguardanti il naufragio e gli effetti e le mercanzie del legno naufragato, tali reclami saranno deferiti alla decisione dei tribunali competenti del paese.

ART. XI. Li sudditi trafficanti dell' uno parteciperanno negli Stati e Porti dell' altro paese di tutti li vantaggi di commercio e di navigazione che vi godono attualemente gli stranieri di qualsiasi nazione.

Se in avvenire una delle due Alte Parti contraenti accordasse ad altra nazione qualche speciale favore per ciò che risguarda al commercio e navigazione, questo favore diventerà immediatamente comune all' altra parte, godendone gratuitamente se gratuita ne fu la concessione, od accordando lo stesso compenso od altro equivalente se la concessione fu condizionale.

ART. XII. Li bastimenti dell' una delle due nazioni che si tro

vassero sulle coste nella dipendenza dell' altra senza intenzione di 1847 entrare in porto, od essendovi entrati non scaricheranno tutte o parte delle loro merci, godranno dei medesimi privilegi, vantaggi e trattamenti che li bastimenti delle nazioni le più favorite.

ART. XIII. Tanto i bastimenti mercantili Pontificj che dovessero rilasciare forzatamente in qualche porto del Regno di Sardegna, come ugualmente li bastimenti di questo che rilasciassero forzatamente nei porti dello Stato Pontificio senza fare nessuna operazione di commercio, ed al solo oggetto di riparare qualche avaria o di evitare i pericoli di qualche tempesta, saranno considerati e trattati sotto tutti i rapporti come i bastimenti nazionali, purchè le cause che hanno determinato il rilascio sieno reali ed evidenti.

In tutto quanto riflette il collocamento delle navi, il loro caricamento o discaricamento ne' porti, bacini, spiaggie, golfi, e fiumi dei due Stati, non si farà distinzione di sorta tra quelle dell' una e quelle dell' altra potenza.

ART. XIV. Le due Alte Parti contraenti si riconoscono mutuamente il diritto d'inviare e nominare Consoli o Vice-Consoli od Agenti Commerciali ne' porti o nelle città commercianti de' rispettivi Stati dove lo stimeranno opportuno.

ART. XV. I Consoli di qualunque classe essi sieno, debitamente nominati dai loro rispettivi Governi, non potranno entrare nell' esercizio delle loro funzioni senza il previo exequatur del Governo ne' cui dominj vanno a risiedere.

ART. XVI. Onde prevenire ogni cagione di dissensione o disparere, e ad oggetto di fissare in un modo chiaro il carattere, le funzioni, attribuzioni, poteri ed immunità de' Consoli di qualunque classe sieno, ambe le Alte Parti contraenti riconoscono in conformità dei principii generali del diritto delle genti, che i Consoli di qualunque classe essi sieno non sono che meri Agenti commerciali, e per conseguenza senza diritti di trattare, nè discutere (quando non ne avessero speciale missione, locchè dovranno in tal caso provare) col Governo, nel cui Stato risiedono, le questioni politiche che possono occorrere, e senza le immunità che il diritto internazionale concede ai Ministri ed Agenti Diplomatici. Godranno non ostante tanto nelle loro persone, come nell' esercizio delle loro funzioni, e nella protezione che devono accordare ai loro nazionali ne' loro affari mercantili della considerazione e privilegi che si accordano ai Consoli delle altre Nazioni, osservandosi in questo la più stretta uguaglianza e reciprocità.

ART. XVII. Se i Consoli rispettivi facessero speculazioni commerciali, saranno obbligati di sottomettersi riguardo a queste alle stesse

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