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1847 10 miles to the northward of the northern extremity of the Island of Labuan, to be possessed in perpetuity and in full sovereignty by Her Britannic Majesty and Her successors; and in order to avoid occasions of difference which might otherwise arise, H. H. the Sultan of Borneo engages not to make any similar cession, either of an island, or of any settlement on the main land, in any part of his dominions, to any other nation, or to the subjects or citizens thereof, without the consent of Her Britannic Majesty.

ART. XI. Her Britannic Majesty being greatly desirous of effecting the total abolition of the trade in slaves, H. H. the Sultan of Borneo, in compliance with Her Majesty's wish, engages to suppress all such traffic on the part of his subjects, and to prohibit all persons residing within his dominions, or subject to him from countenancing or taking any share in such trade; and H. H. further consents, that all subjects of H. H. who may be found to be engaged in the slave trade, may, together with their vessels, be dealt with by the cruizers of Her Britannic Majesty, as if such persons and their vessels had been engaged in a piratical undertaking.

ART. XII. This treaty shall be ratified, and the ratifications thereof shall be exchanged at Bruni, within 12 months after this date.

Additional article.

H. H. the Sultan of Borneo agrees that, in all cases when a british subject shall be accused of any crime committed in any part of H. H. dominions, the person so accused shall be exclusively tried and adjudged by the English Consul-General or other officer duly appointed for that purpose by Her Britannic Majesty; and, in all cases where disputes or differences shall arise between British subjects, or between British subjects and the subjects of any other Power, within the dominions of the Sultan of Borneo, Her Britannic Majesty's Consul-General or other duly appointed officer, shall have power to hear and decide the same, without any interference, molestation, or hindrance, on the part of any authority of Borneo, either before, during, or after the litigation.

RUSSIE ET SUÈDE.

Déclaration échangée entre la Russie et la Suède, touchant la révision périodique de la frontière entre la Norvége et la Russie, signée à St. Pétersbourg le

1 Juin
20 Mai

Déclaration.

1847.

S. M. le Roi de Suède et de Norvége et S. M. l'Empereur de toutes les Russies ayant, à la suite d'un accord mutuel, fait réviser par des commissaires nommés de part et d'autre, la frontière que la Convention du 14/2 Mai 1826 a déterminée entre le Royaume de Norvége et l'Empire de Russie; rétablir les colonnes que les injures du temps ou d'autres accidents avaient endommagées ou détruites; et layer les bois partout où la crue des arbres avait fait disparaître le trace de la dite frontière, les commissaires respectifs, après avoir, dans deux protocoles signés l'un à Neiden dans l'Ost Finmarken le 17/5 Août 1846, l'autre à Torneå le 13 Octobre de la même année, rendu un compte détaillé de leurs opérations, ont, conformément aux ordres, qu'ils en avaient reçus, émis leur opinion quant aux époques auxquelles il conviendrait de renouveler la même révision, et les dits commissaires ayant été unanimement d'avis qu'il suffirait de fixer un espace de vingt cinq ans pour la révision périodique de la frontière et l'exécution des travaux de démarcation qui pourraient alors être nécessaires, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvége et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, en confirmant cette proposition de leurs commissaires, ont arrêté d'un commun accord, pour Eux mêmes et pour Leurs Successeurs et Héritiers respectifs, que la frontière entre le Royaume de Norvége et l'Empire de Russie, telle qu'elle a été déterminée par la convention du 14/2 Mai 1826 et rétablie en 1846, sera périodiquement révisée par intervalles de vingt cinq ans, et qu'en même temps les colonnes et autres marques indiquant la dite frontière, seront restaurées partout où besoin sera; qu'en conséquence la première révision aura lieu dans l'année milhuit-cent-soixante et onze.

En foi de quoi, etc.

1847

1847

SARDAIGNE ET TOSCANE.

Convention de navigation et de commerce entre la Sardaigne et la
Toscane, signée à Florence le 5 Juin 1847.

I. I bastimenti mercantili d'uno dei due Stati carichi, o in zavorra, da qualunque parte arrivino, saranno ricevuti et trattati nei porti dell' altro all'ingresso, durante il loro soggiorno e alla uscita sullo stesso piede dei bastimenti mercantili nazionali in quanto ai diritti di porto, di navigazione, e di sanità, tanto compresi sotto le denominazioni di diritti d'ancoraggio, tonnellaggio, fanale, pilotaggio ecc., quanto stabiliti sotto altra indicazione qualsivoglia, niun escluso nè eccettuato, sia che questi si riscuotano a nome e prò dei Governi rispettivi, sia che costituiscano provento per le locali Autorità o per uno stabilimento particolare qualunque, e bene intesto che il principio della pattuita parificazione dovrà essere reciprocamente osservato tanto per rapporto ai diritti di qualunque natura che si esigono nei porti degli Stati medesimi, quanto per quelli dei quali il pagamento si effettua alle rade, o nelle darsene.

II. La nazionalità dei bastimenti sarà vicendevolmente riconosciuta e ammessa a seconda delle leggi e dei regolamenti particolari di ciascuno dei due Stati per mezzo delle patenti, o spedizioni marittime, e delle carte di bordo rilasciate dalle competenti Autorità ai rispettivi Capitani, o Patroni.

III. Ogni specie di mercanzie o di oggetti di commercio prodotti dal suolo, o dalla industria dei Regii Stati Sardi, o di qualunque altro paese, che possono a tenore delle veglianti leggi essere introdotti, depositati, o immagazzinati nei porti di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, come ugualmente essere da quelli esportati, o riesportati con bastimenti Toscani, potranno esservi ugualmente introdotti, depositati, e immagazzinati con bastimenti Sardi, e del pari venirne esportati, o riesportati. E reciprocamento ogni specie di mercanzie o di oggetti di commercio prodotti dal suolo o dall' industria del Granducato di Toscana, o di qualunque altro paese, a seconda delle leggi, ammessi nei Regii Stati Sardi con bastimenti nazionali, potranno esservi ugualmente introdotti, depositati, o immagazzinati, come altresì venirne esportati o riesportati dai legni di Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana.

IV. Affine di prevenire ogni equivoco rimane espressamente con- 1847 venuto che le disposizioni dei precedenti art. I e III dovranno essere vicendevolmente applicabili ai bastimenti dei due Stati e al loro carico, sia che provengano direttamente dai porti d' uno degli Stati medesimi, sia che muovano da qualunque altro estero paese.

V. Rimane per concorde volontà esclusa dalle disposizioni surriferite la navigazione della costa, altrimenti detta cabotaggio, rispetto alla quale sarà in facoltà di ambidue i Governi Sardo e Toscano d'accordare ai proprii nazionali quei privilegi o favori speciali che a ciascuno dei Governi stessi potranno sembrar convenienti.

VI. Al contrario le disposizioni predette dovranno in tutta la loro estensione considerarsi di rigorosa osservanza, tanto per i porti situati negli Stati di terraferma quanto per quelli esistenti nelle isole che formano parte dei Dominii dei Sovrani rispettivi.

VII. Tutti i bastimenti mercantili Sardi che per forza di mare saranno costretti a cercar ricovero nei porti di sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, come reciprocamente i bastimenti Toscani che entreranno in rilascio forzato in quelli di Sua Maestà il Re di Sardegna sia che si tratti dei porti degli Stati di terraferma, sia de quelli esistenti nelle isole che appartengono ai due Sovrani anderanno esenti da ognuno di quei diritti di porto, di navigazione e di sanità che si riscuotono a vantaggio degli Stati rispettivi negli approdi ordinarii, semprechè non abbiano luogo per parte dei bastimenti medesimi operazioni di commercio mediante imbarco o disbarco di mercanzie, e ritenuto altresì che siano chiare ed evidenti le cause che resero il rilascio indispensabile, ed il soggiorno in porto non si prolunghi al di là del tempo da quelle strettamente voluto.

Non saranno però da considerarsi per operazioni di commercio i disbarchi, nè i nuovi imbarchi motivati dal bisogno esclusivo di ristaurare il bastimento dalle sofferte avarie. Dai principii stabiliti nel presente Articolo nulla rimane innovato quanto all'obbligo di osservare rigorosamente anche nei casi di approdo forzato le regole e discipline sanitarie prescritte negli Stati rispettivi.

VIII. Accadendo che qualche legno mercantile o da guerra spettante all' uno dei due Stati naufragasse, andasse sommerso, o soffrisse altro danno sulle coste o nei Dominii soggetti all' altro Stato, si concederà ai detti legni e alle persone che vi saranno a bordo lo stesso soccorso e la stessa protezione di cui godono in simili casi ed in circostanze corrispondenti i naviganti nazionali; e i bastimenti, il loro carico salvato dal naufragio, o l'equivalente di esso, qualora abbia dovuto eseguirsene la vendita, saranno consegnati al proprietario o ai di lui aventi causa, senza che debbano pagare diritti di

1847 recupero maggiori o diversi da quelli che verrebbero riscossi in pari caso dai legni nazionali; ed i Consoli, Vice-Consoli ed Agenti Commerciali rispettivi avranno la facoltà di prender parte alle relative operazioni rappresentando i sudditi del proprio Sovrano e prestando loro ogni necessaria assistenza. Le mercanzie salvate dal naufragio non saranno tenute al pagamento di verun altro diritto, a meno che non vengano nella loro totalità, o in parte introdotte per il consumo.

IX. I prodotti del suolo e della industria dell' uno dei due paesi, immessi dall' uno nell' altro, sia per terra, sia per mare, saranno tassati nello stesso modo che gli stessi prodotti immessi da ogni altro paese qualunque, e non saranno sottoposti ad alcun dazio doganale diverso o più elevato, sia qualsivoglia il porto d' onde provengono.

X. Malgrado le convenzioni che precedono intendendo Sua Maestà il Re di Sardegna di preservarsi pel momento il diritto alla percezione dei dazii differenziali stabiliti sui cereali, olio d'oliva, e vini trasportati direttamente dal Mar Nero, dai porti dell' Adriatico, e dal Mediterraneo fino al Capo Trafalgar, Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana si riserba del pari dal canto suo la facoltà di fissarne quando Gli piaccia dei corrispondenti sui medesimi generi nei proprii Dominii a carico del commercio Sardo.

XI. La volontà delle alte Parti contraenti essendo però quella di far godere quanto possibil sia i bastimenti rispettivi e il loro carico d'una perfetta parità di trattamento, dovrà ritenersi per abolito scambie volmente d' ora in poi ogni altro privilegio o favore speciale di cui i legni nazionali o le merci su di essi introdotte o esportate avessero goduto per il passato nei porti dell' uno dei due Stati dirimpetto ai legni dell' altro Stato od al loro carico; e ogniqualvolta il rilascio dei diritti differenziali, di che nel precedente Articolo X, o altro qualsiasi vantaggio venisse da una delle Parti contraenti a concedersi per l'avvenire, sia alla propria bandiera sia a quella di qualche altro estero Stato, la stessa concessione diventerà immediatamente, e di pieno diritto comune ai legni dell' altra Parte contraente, e applicabile alle merci su di essi caricate, per goderne gratuitamente se gratuito sarà per essere il privilegio come sopra stabilito, e mediante un compenso identico o altro equivalente, qualora fosse condizionale.

XII. Sua Imperiale e Reale Altezza il Granduca di Toscana secondando il desiderio di Sua Maestà il Re di Sardegna consente ad estendere tutte le stipulazioni del presente Trattato al Principato Sovrano di Monaco posto sotto il protettorato di Sua Maestà Sarda mediante reciprocità da parte del Principato medesimo.

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