Le leggi penali speciali: coordinate e annotate con la giurisprudenza e la dottrinaF. Bocca, 1906 - 854 Seiten |
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Seite 260 - Codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.
Seite 798 - Questo ricorso non avrà effetto sospensivo fuorché nei riguardi del patrimonio delle associazioni disciolte. Qualora le associazioni disciolte si ricostituiscano, anche sotto altro nome, i promotori ei capi delle medesime saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire mille.
Seite 794 - Sono aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.
Seite 794 - Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico o in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.
Seite 795 - Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.
Seite 795 - In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, né è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.
Seite 802 - Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi; e) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini ; d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.
Seite 793 - Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di Guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali Guardie dalle Leggi vigenti del Regno.
Seite 21 - È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione...
Seite 792 - ... per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'art.