Discorsi parlamentari sulla questione romana, 1861-1870: sull'indipendenza spirituale del pontefice e sulla libertà della chiesa, gennaio-febbraio-marzo 1871, pronunziati nella camera de'deputati italiana

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Per gli eredi Botta, 1871 - 483 Seiten
 

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Seite 477 - Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle potenze estere presso il Governo Italiano. Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità di uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione...
Seite 478 - Legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie. Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.
Seite 211 - Il sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno.
Seite 319 - Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.
Seite 213 - Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Seite 478 - Sono aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.
Seite 476 - Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali. D Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili Ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.
Seite 390 - È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
Seite 214 - Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno. Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi Uffizio telegrafico del Regno.
Seite 477 - Gli Ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorità pubblica. Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle Leggi del Regno.

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