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BODLEIM

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PROGRAMMA DEL BOLLETTINO.

La stampa del Bollettino della Prefettura, che vuol essere diramato periodicamente ai Comuni d'ogni Provincia, a norma dell'art. 2 del Regolamento 8 giugno 1865 N. 2321, deve annoverarsi fra le spese obbligatorie dei Comuni stessi. (Vedi Circolare 27 novembre N. 14802 del Ministero dell' Interno che si pubblica a pag. 5.) Ne fu perciò convenuto col tipografo Pietro Agnelli il prezzo in cent. 12 per ogni foglio di sedici pagine, cent. 24 per due fogli, cent. 36 per tre fogli, e così di seguito, compreso in detto prezzo la copertina colorata.

Il prezzo, ripartito fra tutti i Comuni della Provincia, sarà pagato a fin d'anno in ragione de'fogli diramati. Resta stabilito l'egual prezzo per que' Corpi Morali che intendessero possedere il Bollettino. A tal иоро essi dovranno rivolgersi alla Segreteria della Prefettura. Il Bollettino verrà pubblicato al 28 d'ogni mese in

una o due dispense, di uno o più fogli, secondo le

Occorrenze.

La presente pubblicazione comprende le dispense di gennaio e di febbraio. Nel tratto successivo la pubblicazione della dispensa regolare avrà luogo mensilmente nel giorno indicato; e qualora occorresse una seconda dispensa, il giorno della sua pubblicazione sarà subordinato alla maggiore o minor copia ed urgenza dei provvedimenti da rendersi noti.

Il Bollettino conterrà tutte le circolari e le direttive della Prefettura, non che quelle disposizioni ministeriali nella cognizione delle quali i Comuni ponno avere interesse. Esso deve conservarsi a cura e responsabilità del Segretario Comunale, per essere legato in un sol volume alla fine dell'anno.

A meglio raggiungere lo scopo che si prefigge il Bollettino, verranno in esso registrati a guisa d'appendice quegli atti, che, senza avere il carattere strettamente amministrativo dei provvedimenti governativi, sono tut-· tavia ad essi affini nei risultati che dalla loro nozione possono scaturire, quali sarebbero: relazioni o memorie statistiche, scientifiche, igieniche e legali che formarono argomento di interessanti deliberazioni da parte di istituti o di rappresentanze provinciali.

Milano, 28 febbraio 1866.

N. 14802.

MINISTERO DELL'INTERNO

Oggetto — § 1. Spesa del Bollettino della Prefettura.

Ai Signori Prefetti del Regno.

Firenze, 27 novembre 1865.

§ 1. È stato proposto il dubbio se la stampa del Bollettino della Prefettura che, a norma dell'articolo 2 del Regolamento 8 giugno scorso num. 2321, per la esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, vuol essere diramato periodicamente ai comuni d'ogni provincia, debba annoverarsi tra le spese obbligatorie de' comuni stessi, oppure debba far carico al bilancio dello Stato.

In merito a tale quesito vuolsi considerare che l'articolo 116 num. 16 dell'anzidetta legge, classifica fra le spese comunali obbligatorie l'associazione alla Raccolta ufficiale degli atti del governo: l'avere il legislatore impiegato la locuzione generica di atti del governo, anzichè quella di leggi e decreti del Regno come viene intitolata conformemente ad apposita legge la collezione stampata dalla tipografia reale, indica abbastanza l' intendimento che si abbia da comprendere nell' obbligo dell'associazione anche la raccolta degli atti governativi che si compili essenzialmente a pro de' comuni e che costituisca un appendice complementaria alla collezione delle leggi e decreti. Di questa natura si è appunto il Bollettino della Prefettura prescritto dall'articolo 2 del citato regolamento, il quale nel

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