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(N. 22117, div. II, sez. Benefic.")

R. PREFETTURA DI MILANO

Iscrizioni ipotecarie a favore delle Opere pie,

e loro rinovazioni secondo il nuovo Codice civile italiano

Ai Consigli, alle Amministrazioni e Direzioni delle Opere pie alle Giunte municipali ed alle Fabbricerie amministratrici delle Opere pie di beneficenza del Circondario, ai signori Sotto-prefetti della Provincia.

Milano, 10 novembre 1866.

Il Ministero dell' Interno preoccupandosi dell' importante pratica relativa alle iscrizioni ipotecarie che stanno a favore delle Opere pie, con Circolare, 10 ottobre p° po, N. 67, premettendo anzitutto il confronto delle disposizioni già vigenti nei diversi Stati d'Italia, con quelle portate in materia dal nuovo Codice civile e dalle disposizioni transitorie, ha disposto, che la Prefettura, d'accordo colla Deputazione provinciale, facciano le sollecitazioni necessarie acciò le iscrizioni ipotecarie, già sussistenti a favore delle Opere pie, siano regolarizzate per la loro efficacia, colla nuova legislazione.

Il sottoscritto riproduce qui le nozioni di legge surricordate, che dal Ministero, per maggiore chiarezza, furono esposte in altrettanti paragrafi.

§ 1. IPOTECA LEGALE. In massima generale veniva, pei Codici già vigenti negli antichi Stati d'Italia, accordata alle

BOLLETTINO DELLA PREFETTURA.

61-62

Opere pie, al pari che ad altri Corpi morali, l'ipoteca legale sui beni dei loro tesorieri, cassieri ed altri amministratori; e per di più era stabilito che l'ipoteca stessa prendesse grado dal giorno della nomina di detti agenti, o da quello della sua approvazione.

Pel nuovo Codice civile invece l'ipoteca legale fu ristretta ai casi particolarmente nominati nell' art. 1969, ed in esso più non si fa menzione nè delle Opere pie, nè di altri Corpi morali.

Incumbe dunque alle Pie Amministrazioni di provvedere altrimenti per guarentirsi contro le malversazioni dei cassieri, tesorieri ed altri amministratori o agenti risponsabili, regolarizzando cioè con formali iscrizioni (secondo il nuovo Codice e le disposizioni transitorie citate qui appresso al § 5o) le ipoteche preesistenti in quanto a quelli che si trovassero già in funzione, ovvero esigendo, per quelli di nuova nomina, una adeguata cauzione o malleveria secondo le prescrizioni portate dall' art. 11 della Legge, 3 agosto 1862.

2. IPOTECA GENERALE. Una non meno grave modificazione fu introdotta dal nuovo Codice con gli articoli 1965 e 1979, pei quali è stabilito che l'ipoteca non ha effetto se non cade sopra beni specialmente indicati e per somma determinata in danaro, e se non è resa pubblica mediante iscrizione nell'Ufficio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni stessi.

È venuta in conseguenza a cessare ogni ipoteca generale, che secondo le antiche leggi potevasi esercitare in certi casi dalle Opere pie sopra tutti gli immobili presenti e futuri del debitore; com'è venuta altresi a cessare ogni dispensa dalla formalità dell' iscrizione.

Quindi laddove esistessero ipoteche generali non rimane altro partito che osservare le formalità prescritte dalle disposizioni transitorie portate dal Regio Decreto, 30 novembre 1865, N. 2606, e di cui più sotto al § 6°.

§ 3. RINOVAZIONE DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE. Altra mo

dificazione arrecata dal nuovo Codice civile si è la durata delle iscrizioni ipotecarie. Esse non producono effetto oltre il termine di trent' anni, giusta l'art. 2001; epperò non sono durature indefinitivamente contro i debitori delle Opere pie, e contro i loro contabili, cassieri, tesorieri e amministratori, ma vanno soggette alla regola generale stabilita dal detto articolo che vuole sia rinnovata ogni iscrizione prima della scadenza del trentennio.

Che se trattasi d'iscrizioni già esistenti, e che secondo le leggi anteriori fossero dispensate dalla rinnovazione, devono rinnovarsi nel termine di quindici anni computabili dall'attuazione del nuovo Codice (art. 41 del detto R. Decreto, 30 novembre 1865, N. 2606).

§4.0 IPOTECHE SOPRA BENI PASSATI DAL DEBITORE IN ALTRE MANI. - Non meno notevole è la modificazione, di cui agli art. 1996 e 2006 del nuovo Codice, pei casi d'iscrizione sopra beni di un defunto, ovvero di rinnovazione d'iscrizione qualunque, e per cui i beni già ipotecati o da ipotecarsi appariscono nei registri censuari da tre mesi passati agli eredi o ad altri aventi causa dal debitore.

In tali casi, tanto la iscrizione quanto la rinnovazione, debbono anche esser fatte contro questi ultimi, siccome verrà detto infra al § 7.o

§ 5. MEZZI PER CONSERVARE LE PREESISTENTI IPOTECHE. A malgrado però queste ed altre modificazioni apportate al pre

cedente ordine di cose, in materia d'ipoteche, non ha mancato il nuovo Codice di provvedere che restassero tutelati i diritti acquisiti; e quindi coll' art. 36 delle disposizioni transitorie contenute nel summentovato Regio Decreto, 30 novembre 1865, N. 2606, è stabilito che i privilegi, le ipoteche e le prenotazioni efficaci, giusta le leggi anteriori, sono conservati in conformità di dette leggi, mediante l'osservanza di alcune formalità.

Importa dunque che le Amministrazioni delle Opere pie pongano ben mente a ciò, e procurino:

1. Che siano iscritti, entro tutto il corrente anno 1866, i privilegi e le ipoteche che secondo le leggi anteriori potevano avere efficacia riguardo ai terzi, benchè non ne fosse stata falta iscrizione, o per la quale il termine utile scadesse col finire dell' anno corrente.

2. Che tale iscrizione debb' essere fatta nelle forme e colle indicazioni stabilite dal nuovo Codice (art. 37 del citato R. Decreto).

§ 6.0 IPOTECHE ISCRITTE SENZA DETERMINAZIONE DI SOMMA E DESIGNAZIONE DEGLI IMMOBILI. Trattandosi poi di privilegi o di ipoteche che, secondo le leggi anteriori e sotto l'impero di queste, furono iscritti senza determinazione di una somma di denaro, o senza specifica designazione degl' immobili, debbe farsi prima della scadenza dell'anno venturo 1867 una nuova iscrizione colle indicazioni stabilite dallo stesso Codice (art. 37 del citato R. Decreto).

BITORE.

§ 7. CASI IN CUI GLI IMMOBILI PIU' NON SIENO PRESSO IL DEChe se, al giorno dell'attuazione del nuovo Codice, gl'immobili, su cui competeva il privilegio, l'ipoteca o la prenotazione, fossero passati agli eredi o ad altri aventi causa dal

debitore secondo le risultanze dei libri catastali, in tal caso il privilegio, la ipoteca o la prenotazione che non siano stati iscritti contro questi nuovi possessori, devono esserlo anche contro di loro, giusta l'art. 2006 dello stesso Codice, entro tutto il 1867, per conservare il loro grado (art. 38 del citato R. Decreto).

Possono qui sorgere i seguenti dubbi, cioè:

1.o Dato che sul catasto apparisca per possessore del fondo chi in fatto non lo è più, l'iscrizione, in ordine all'ultimo allinea dell' art. 38 del R. Decreto predetto, dev' essere presa contro il vero possessore attuale o contro chi tale apparisca dai libri censuari?

2.0 E qualora il fondo ipotecato sia passato in proprietà di un terzo, che lo possiede per franco e libero da più di 30 anni, si dovrà prendere iscrizione contro di lui?

Quanto al primo quesito è forse il caso di attenersi non solo alle disposizioni letterali di legge, ma anche alle ordinarie regole di prudenza e di cautela. La legge ordina che l'iscrizione debba essere presa contro chi apparisce possessore dai libri censuari, onde sono da invitarsi gli Amministratori all'osservanza di questo precetto. Sarà però sempre misura cautelativa il prendere iscrizione anche contro il possessore di fatto, attuale. Dall'opposizione, che questi per avventura facesse non sarà certo pregiudicato mai l'interesse dell' Opera pia, la quale se non altro giungerà cosi a veder regolarizzata sui libri censuari l'intestazione del possesso, e a saper quindi con certezza contro chi debba iscrivere.

Quanto al secondo quesito, è evidente che si riferisce all'antica legislazione, e che colle disposizioni di questa dovrà essere sciolto. Infatti quando il citato R. Decreto, 30 novembre 1865,

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