Lo statuto fondamentale del Regno d'Italia annotato: testo dello statuto delle leggi, dei decreti e regolamenti relativi, legislazione comparata, dottrina degli autori, massime di giurisprudenza, atti parlamentariG. Gargano, 1881 |
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13 Maggio 15 agosto 17 marzo 26 luglio amministrazione articolo atti autorità beneficio Camera dei Deputati cattolico Chiesa chiunque spetti civile colla Commissione comune condizioni Corporazioni religiose Costituzione culto decretato e decretiamo Decreti del Regno determinato devoluti dichiarazione discendenza disposizioni ecclesiastici enti morali esercitare Exequatur farlo osservare formola Governo Grazia e Giustizia guarentigie inserto nella raccolta istituzioni l'onorevole Legge salica legislativo libertà lire luglio maggiore mandando a chiunque medesima membri Ministro di Grazia monarchia costituzionale munito del Sigillo nazionale Nazione Re d'Italia nomina ordine Parlamento pensioni Plebiscito politica popolo potere esecutivo potere temporale presente Decreto presente legge principio Procuratore generale progetto di legge promulghiamo Provincie Provincie Romane provveduto provvisioni Re d'Italia Regio Exequatur Regio Placet Regio Placito Regno d'Italia regolare religione rendita repubblica Rescritti Santa Sede sanzione sarà saranno Senato società Sommo Pontefice soppresse sovranità spetti di osservarlo spirituale stabilite trono ufficiale delle leggi VITTORIO EMANUELE voto zione
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Seite 68 - VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia. Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: ART. 5. È approvata la legge sulla conversione dei beni immobili delle Fabbricerie, che costituisce 1
Seite 128 - Finis et scopus quem leges intueri atque ad quem jussiones et sanctiones suas dirigere debent, non alius est quam ut cives feliciter degant. Id fiet si pietate et religione recte instituti, moribus honesti, armis adversus hostes externos tuti, legum auxilio adversus seditiones et privatas injurias muniti, imperio et magistratibus obsequentes, copiis et opibus locupletes et florentes fuerint.
Seite lv - La Religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Seite 73 - Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.
Seite 73 - Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.
Seite lv - Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato ; comanda tutte le forze di terra e di mare : dichiara...
Seite 74 - Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano. A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.
Seite 73 - Durante la vacanza della Sede Pontificia nessuna autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.
Seite 180 - Col mezzo del suffragio universale sarà convocata una comune Assemblea costituente la quale discuta e stabilisca le basi e le forme di una nuova Monarchia costituzionale colla dinastia di Savoia...
Seite 76 - Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo : Art.