La parrocchia nel diritto italiano: storia, legislazione, dottrina, giurisprudenza

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Unione Tipografica-Editrice, 1900 - 1024 Seiten
 

Inhalt

Carichi dei Comuni Rinvio
538
Questue nelle chiese
544
Le Fabbricerie e la quota di concorso
551
Opinione della Cassazione torinese
557
Definizione della congrua
563
Stipendi ai parroci
569
Cause che possono ostacolare il pagamento degli stipendi
575
Württemberg
594
Svizzera
600
Gli assegni ai coadiutori e la legge 14 luglio 1887 Pag
614
Provincie modenesi
615
684ter Provincie liguriparmensi
617
Provincie piemontesi e Sardegna 685bis Provincie lombardovenete
618
Conclusioni generali
621
Significati della voce parrocchia Pag
622
La voce parrocchia nella legge 15 agosto 1867
623
Che cosa sintenda per rappresentanza 689 Esame della giurisprudenza Nessuna rappresentanza della par rocchia
624
La rappresentanza spetta al parroco 19
625
La rappresentanza spetta al parroco quando manca la fabbriceria 99
626
La rappresentanza spetta alla fabbriceria 693 La rappresentanza spetta al vescovo
627
694695 La rappresentanza spetta al Comune Opinioni miste F 696 Esame della dottrina Teoria del RIVAROLO
628
Teoria del GASTALDI
629
Nel bilancio 188586 si stanzia una somma per il pagamento della
631
Teoria del GARGIULO
632
Teoria del MORTARA
633
Teoria del MAGNI 703 Teoria dello SCADUTO
634
704705 Nostre conclusioni
635
Ineleggibilità dei parroci a consiglieri comunali e provinciali Precedenti legislativi Leggi 7 agosto 1848 23 ottobre 1859
638
Legge 14 luglio 1887 relativa alle decime
639
Progetto Depretis 25 novembre 1882
640
Esame dellarticolo Giurisdizione e cura danime
641
La cura danime abituale e la cura danime attuale 27
644
Leleggibilità dei viceparroci
645
Prova della sacramentalità
646
Economno sacramentale
648
Relazione del commissario MERZARIO
655
Circolare 16 marzo 1893
661
Tassa di ricchezza mobile
673
Circolare ministeriale 19 settembre 1865 Pag
675
Circolare ministeriale 20 luglio 1867
676
Circolare ministeriale 20 settembre 1874
677
Circolari ministeriali 26 luglio 1876 e 22 agosto 1897
678
Giurisprudenza della Cassazione di Torino
680
Giurisprudenza delle Cassazioni di Firenze Napoli e Palermo
682
Giurisprudenza del Consiglio di Stato
683
Giurisprudenza della Cassazione di Roma 760 Esame della dottrina
686
Legislazione comparata
687
Opinione del CONTI del FERRUCCI e del CLAVARINO 763 Disposizioni della nuova legge 30 giugno 1889
688
Esame della giurisprudenza
689
Circolare 3 maggio 1892
690
766766bis Questioni sorte negli ultimi tempi
691
Fatto che ha dato origine alla controversia
692
Questioni sorgenti dalla fattispecie
694
Sentenza della Suprema Corte 770 Se lapertura o chiusura di una chiesa costituisca atto di culto 9
696
Conclusioni
698
Significato della voce chiesa Pag
700
Fonti romane e canoniche 774 Esame delle varie teorie sulla proprietà delle parrocchie
702
Esame della giurisprudenza
722
Disposiz dellart 127 della legge comun e prov 4 maggio 1898
726
Funzioni ecclesiastiche straordinarie
728
Opinione dellARANGIORUIZ
734
Definizione
740
Relazione CURCIO sulla nuova legge di pubbl sicur 30 giugno 1889
747
Decreto 25 marzo 1852
755
Giurisprudenza francese
808
Sussidi dei Comuni a dette chiese
820
Quota di concorso sulle rendite degli enti di culto
828
Edifici compresi nel disposto dellart 299
838
Che cosa sintenda per presbiterio
844
Diritto francese Giurisprudenza e legislazione
850
Piantagioni e boschi dipendenti dal presbiterio
856
Obblighi dei Comuni per le riparazioni più gravi
862
Obblighi del Fondo per il culto
869
Israeliti
875
Conclusioni
890
Critica di tale teoria
892
Provincie modenesi
896
Provincie dellexStato pontificio
903
Articolo 44 del decreto 30 dicembre 1809 sulle riparazioni che spet
910
La nomina dei parroci deve essere preceduta da concorso
912
Tale decreto non è applicabile ai presbiteri di proprietà comunale 812
918
Definizione
923
Conclusioni che se ne possono trarre
926
Teoria adottata dalla Cassazione Osservazioni in proposito
933
Le spese di culto per prestazione ultratrentennale
939
Opinioni dei giureconsulti
945
Esame delle principali disposizioni
948
Le leges imperiales
951
Differenze tra le concezioni romana germanica e canonica sul tempo
952
Dottrina tedesca
958
11171118 Altre attribuzioni dei parroci Rinvio Pag
963
parroci e i testamenti fatti a norma degli art 789 e 790 del Co dice civile
964
parroci e il segreto confessionale
965
La prescrizione immemorabile nella giurisprudenza antica Deci
966
Legislazione estera Francia
967
Belgio
968
Olanda 1126 Germania 1127 Svizzera 1128 Portogallo
969
Spagna 1130 Repubblica Argentina 1131 Legislazione degli exStati italiani 1182 Disposizioni contenute nel decreto Pepoli nel 1860
970
Precedenti legislativi italiani
971
Progetto CASSINIS per la revisione del Codice Albertino
972
11351136 Disposizioni del Codice civile 1137 Dibattiti parlamentari
973
Progetti MAZZOLENI e MANCINI
974
Progetto VIGLIANI
975
Progetto CONFORTI 1141 Lon TAJANI ripresenta alla Camera il progetto CONFORTI
976
Progetto BONACCI
977
Progetto EULA
979
Progetto FINOCCHIAROAPRILE
980
Controprogetto dellUfficio centrale del Senato
986
Progetto BONASI
987
Opinione del GUALA
988
Nostre osservazioni sulla questione
989
Giurisprudenza della Corte dappello di Firenze
996
Circolare ministeriale 16 agosto 1865
1017
Pag 806
1020

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Seite 984 - Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturali} vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, omessa ogni formalità, purché vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del tutore.
Seite 726 - Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.
Seite 702 - Ogni cittadino gode dei diritti civili, purché non ne sia decaduto per condanna penale. 2. 1 comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone , e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Seite 927 - Le locazioni per un quinquennio e per minor tempo, che l'usufruttua« rio ha pattuite o rinnovate più di un anno prima della loro esecuzione, se « i beni sono rustici, e più di sei mesi prima, se trattasi di case, non hanno « verun effetto, quando la loro esecuzione non abbia cominciato prima che « cessasse l'usufrutto. « Se l'usufrutto doveva cessare a tempo certo e determinato, le locazioni « fatte dall'usufruttuario non dureranno in ogni caso se non per l...
Seite 520 - ... secondaria o superiore, a scuole od istituti del medesimo grado, mediante decreto reale, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato. « 3. I beni delle case, cui sono annesse chiese parrocchiali, saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccederà lire 3000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;
Seite 482 - SCADUTO, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri, Palermo, Amenta, 1887.
Seite 939 - Exequatur si farà con Decreto Reale, che sarà trasmesso al Procuratore generale, e da questo comunicato agli interessati. Se l' Exequatur viene negato, si tratterrà presso il Ministero l'originale della provvisione, e si restituirà il ricorso colla seguente annotazione : " Non si fa luogo al chiesto Exequatur. Art. 4. Chiunque intenda far uso di una provvisione degli Ordinari Diocesani, la quale concerna alcuno degli oggetti indicati nell'art.
Seite 939 - ... che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori o minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.
Seite 965 - Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speziali, alle levatrici, e ad ogni altra persona, a cui per ragione del suo stato o della sua professione od oliino fu fatta confidenza di qualche segreto; salvi i casi in cui la legge li obbliga espressamente ad informarne la pubblica autorità.
Seite 901 - Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge , si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.

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