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( N.o 52.) RESTANO compresi nella convenzione già stipulata con S. Santità per la reciproca consegna dei disertori anche i volontarj wizzeri presi al soldo della corte pontificia.

30. agosto 1832.

N.° s6o44-327.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Nel giorno 21 aprile 1823 venne pubblicata in queste provincie la sovrana patente 21 gennajo precedente, che porta la convenzione stipulata con S. Santità per la reciproca consegna dei disertori.

Ora avendo la corte pontificia preso a suo soldo dei volontarj svizzeri formanti nuovi reggimenti, ed espresso perciò in via diplomatica il desiderio che il cartello suddetto sia esteso anche a questi reggimenti svizzeri, la cancelleria intima di corte e di stato, d'intelligenza coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ha trovato di aderire a tale ri

cerca.

Siffatta determinazione si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna notizia e in seguito al relativo

dispaccio dell' imperiale regia aulica cancelleria unita del 9 corrente, n.o 17961-1591. Milano, il 30 agosto 1832.

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(N. 53.) SoNo messi in avvertenza i dirigenti della forza pubblica sulle penalità alle quali anderebbero incontro qualora si permettessero tanto il porto, quanto la ritenzione di stromenti od armi insidiose ed assolutamente vie tate.

N.° 26369-3r18.

1. settembre 1832.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Polizia generale.

In un caso speciale ha potuto il governo dubitare che per un' opinione erronea alcuni de' signori ispettori, viceispettori e capi delle guardie comunali credano di poter portare armi proibite, come stocchi nascosti, stili, ecc.,

nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza che lorò sono affidate.bui 191

L

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-"Il governo desidera che le imperiali regie delegazioni mettano in avvertenza i suddetti dirigenti della forza pubblica sulle penalità alle quali anderebbero incontro inevitabilmente ove si permettessero tanto il porto, quanto la ritenzione di stromenti od armi insidiose ed assolutamente vietate.

Milano, il 1° settembre 1832.* *****

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(N.o 54.) LE spese dei nuovi registri censuarj presso le commissarie dipartimentali debbono esclusivamente incumbere ai comuni.

8 settembre 1832.

N.° 23315-3657.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Intorno al dubbio stato promosso in punto se le spese di stampi, legatura ed altro occorribili per l'impianto de' nuovi registri

censuarj presso le commissarie distrettuali debbano sostenersi per intiero dai comuni, ovvero essere divisibili tra questi e il regio erario, il governo ha trovato essere consentaneo al disposto dall' art. 17 del decreto italico 10 febbrajo 1809 che simili spese debbano esclusivamente incumbere ai comuni, essendo d'altronde già a carico del regio erario la spesa del duplo di siffatti registri che si conserva presso l'amministrazione generale del

censo.

Tanto si dichiara a cotesta delegazione per sua norma ed intelligenza per le corrispondenti disposizioni.

Milano, l'8 settembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA,

(N. 55.)

accordata l'esenzione dal bollo pei certificati di nazionalità di manifatture che si rilasciano dai commercianti non fabbricatori.

N. 4464-32o3.

1 settembre 1832.

011 CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze, all' imp. regio Ufficio del bollo, ecc...

1

Sopra dubbio proposto, se i certificati di nazionalità di manifatture che si rilasciano dai commercianti non fabbricatori debbano o no andar soggetti all' obbligo del bollo, l'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 7 p. p. agosto, n.o 325062364 si compiacque di dichiarare che tali certificati vanno esenti da bollo. Che se però detti certificati e quelli pure de' fabbricatori avessero a prodursi come documenti di ricorsi, dovranno allora sottoporsi al bollo in parità d'ogni altro documento.

Tanto si comunica a cotest.

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norma propria e degli uffici dipendenti. Milano, l'11 settembre 1832.

IL PRIMO CONSIGLIERE

per

PECORONI.

PSALIDI.

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