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(N.° 58.) E permesso nei corpi di truppa appartenenti al regno lombardo-veneto che possano venire accettati come supplenti fino all'età di 40 anni dei bassi ufficiali.

a6 settembre 1832:

N.° a9359-3744.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

Sopra rapporto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 7 p. p. mese di agosto si è degnata permettere che nei corpi di truppa appartenenti al regno lombardo-veneto possano venir accettati come supplenti anche fino all' età di quarant' anni compiti de' bassi ufficiali che hanno terminata la loro capitolazione e che hanno sempre servito con distinzione.

Tale sovrana risoluzione partecipata dall'imperiale regia cancelleria aulica con ossequiato suo dispaccio II settembre corrente, n.o 210191835 si comunica a cotesto ufficio per opportuna sua notizia e per propria regola all' evenienza dei casi.

Milano, il 26 settembre 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 59.) RISOLUZIONE sovrana relativamente alla misura della pensione che fosse da accordarsi agl' impiegati de' luoghi pii dopo che furono abolite le congregazioni della carità e che vennero sistemate le nuove amministrazioni dei singoli stabilimenti di beneficenza.

30 settembre 183a.

N° 2956r-191.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sui dubbj stati promossi dal governo delle provincie venete relativamente alla misura della pensione che fosse da accordarsi agl' impiegati de' luoghi pii dopo che furono abolite le congregazioni della carità e che vennero sistemate le nuove direzioni ed amministrazioni dei singoli stabilimenti di beneficenza, S. M. J. R. A. si è degnata di prendere la seguente risoluzione:

Siccome una risoluzione emanata da me non può aver forza retroattiva nè in tutto, » nè nelle sue parti, qualora questo non vi > fosse espresso, così anche l'applicazione » delle prescrizioni generali per le pensioni » agl' impiegati degl' istituti di beneficenza del

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non già l'originale prezzo fiscale, ma bensì della delibera, venga modi

l'ultimo prezzo

ficata come segue job o'o img 2

«Non venendo per parte dei migliori of » ferenti adempiuto ai contratti d'asta con> chiusi con l'erario, sovrano e le autorità, pubblicando a tenore delle convenzioni un nuo

Vosperimento d'asta, debbono a loro giu> dizio determinare la somma del prezzo di »\grida della seconda licitazione. Di regola si dec stabilire per la seconda licitazione ap> punto quel prezzo di grida sul quale nella » precedente asta vennero fatte delle offerte; se poi per motivi particolari sembrasse, cons veniente fissare un altro prezzo di grida, » se ne deve riportare l'assenso da quell'autorità superiore nelle attribuzioni della quale » cade l'oggetto,

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In verun caso possono le persone, obbli gate per contratto verso l' erario inferire » ossia fondare delle eccezioni contro la va » lidità e le conseguenze legali della seconda >asta della misura del prezzo di

causa

grida stabilito

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aloil on..comnia Non comparendo al secondo sperimento, » d'asta alcuno che sia disposto ad assumere > il contratto in base al prezzo di grida, si » possono accettare offerte al di sotto (ov» vero secondo le circostanze al di sopra)

» del prezzo fiscale, e la prima offerta dee contemporaneamente servire di base all'aul»teriore sperimento.

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A compimento della cosa deesi ancora » rimarcare, in seguito della sullodata so> vrana risoluzione, che rispetto a quelle li» citazioni nelle quali non fu stabilito alcun prezzo fiscale, come sovente verificasi, negli acquisti di materiali, ove si aspettano > semplicemente le obbligazioni degli aspi »ranti pel licitato oggetto, non occorre al » cuna particolare disposizione; mentre, co» me è chiaro, nella seconda licitazione di » questa natura deesi procedere affatto ugual» mente come nella prima Hanturovo Boo

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» Ma se in.qualche singolo caso si trovasse » più conveniente d' adottare in via d'ecce»zione nella seconda asta un prezzo di gri» da, in tal caso devesi per questo adottare (come era stabilito finora dal decreto 30 » settembre 1826) l'ultimo prezzo di deli» bera, a meno che per motivi speciali non » venisse fissato un prezzo fiscale diverso, pel quale deesi provocare l'adesione superiore.

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» Del resto amendue le norme qui ordi»nate tanto riguardo alle licitazioni che han» no per base un prezzo fiscale, quanto riguardo a quelle nelle quali di regola non

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si adotta alcun prezzo di grida debbono » sempre inserirsi nel pubblico avviso d'asta, > come pure nel capitolato d'asta da pubbli » carsi, affinchè possano come conformi al » contratto riportarsi nelle stipulazioni rela

tive, onde prevenire così tutte le eccezioni > eventuali per parte d'imprenditori che man> cassero al contratto. »

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Tanto si affretta il governo di comunicare a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna di lei intelligenza e norma e per le occorrenti disposizioni che da essa dipendono, per la corrispondente esatta osservanza della presente sovrana risoluzione negli eventuali casi avvenire.

Milano, il 29 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

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