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(N.° 27.) MODO col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 9.a estratta il 1, agosto 1832.

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sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 9.o estratta il giorno 1.o agosto 1832.

In seguito ad un decreto dell' imperiale regia camera aulica generale del 1.o corrente ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella 9.a serie estratta il 1.° agosto

corrente dal n.o 7021

inclusivo al n.° 8008 verranno concambiate

con altre obbligazioni dello stato fruttanti il

5 per 100 in moneta di convenzione, a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818.

Milano, il 23 agosto 1832.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere.

(N.o 28.) AGGIUNTA alla convenzione conchiusa tra l'imperiale regia corte d'Austria ed i principi · sovrani e le città libere della Germania e qui pubblicata il 25 luglio 1831 riguardo alla reciproca consegna dei disertori.

N.° 23979-2953.

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1.° settembre 1832.

1

IMPERIALE REGIO GOVERNÒ

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A termini degli ordini dati dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 16 luglio scorso, n.o 16052-1356 si rende noto che, in aggiunta alla convenzione conchiusa tra l'imperiale regia corte d'Austria ed i principi sovrani e le città libere della Germania e quì pubblicata il 25 luglio dello scorso 1831 riguardo alla reciproca consegna dei disertori, nella 17.ma seduta della dieta germanica, che ebbe luogo il 17 maggio p.o p.o, al § 167 del relativo protocollo fu stabilito e determinato quanto segue: 1. Secondo le determinazioni dell' art. 9 della convenzione 10 febbrajo 1831 non possono aspirare a premj, per la consegna di Atti 1832, Vol. II, P. I.

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disertori o di cavalli condotti seco dai medesimi, i gendarmi, i commessi di polizia, le guardie militari o di sicurezza, ed in generale tutti i funzionarj ed inservienti già per le loro ordinarie attribuzioni obbligati alla sorveglianza sopra tutte le persone sospette.

2.° L'amnistia garantita nell' articolo 18 è operativa per tutti gl' individui disertati od usciti dal paese prima della stipulazione della convenzione generale contemplati dagli articoli 1, 2, 3 e 12, sieno essi passati nelle truppe o nelle provincie di un membro della confederazione, o siensi colà sottratti al servizio militare loro incumbente.

3. Colla deliberazione presa nella sessione undecima dell' anno corrente è stato prolungato per altri sei mesi, cioè fino al 5 ottobre 1832, il termine di un anno trascorso col 10 febbrajo anno corrente, entro il quale sono tenuti coloro cui è accordata l'amnistia di manifestare la loro risoluzione a senso dell'art. 18 della convenzione.

Relativamente ai disertori che si ritrovano in possedimenti oltramarini di una potenza europea facente parte della confederazione viene rimesso all' equo giudizio de' governi il decidere della proroga da accordarsi al beneficio di amnistia.

-14. Sono in libertà gl' individui passati al servizio militare di un altro membro confederato di rimanervi fino a compiuta capitolazione o di prendere commiato, nel qual ultimo caso non potrà venir loro negato il licenziamento. I governi commetteranno alle autorità militari di rendere edotti i loro subalterni dell' articolo 18 della convenzione è dell' estensione data al medesimo, e dovranno coloro che sono intenzionati di profittare del beneficio dell' amnistia entro la nuova proroga, cioè entro il 5 ottobre 1832, dare a protocollo presso l'immediata superiorità militare la loro dichiarazione, mentre in caso contrario potrà essere loro ricusato il licenziamento prima che sarà spirato l'ingaggiamento spontaneamente contratto.

Tale spontanea dichiarazione protocollare sarà partecipata all' autorità del paese nativo.

5. Trattandosi d'individui che, disertati sul territorio di una potenza non facente parte della confederazione, si sono trasferiti in territorio federale dal quale desiderano far ritorno, viene rimesso al giudizio del rispettivo governo l'esaminare e determinare, secondo le circostanze risultanti, se sia ad essi applicabile il beneficio dell' amnistia contemplata all' art. 18.

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