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Nelle provincie di Milano e di Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre prossimo venturo; la seconda nel 20 febbrajo; la terza nel 20 maggio, e la quarta nel 20 agosto successivo.

Nelle provincie di Brescia, di Lodi e di Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo (venturo; la seconda nel 20 marzo; la terza nel 20 giugno, e la quarta nel 20 settembre successivo.

E nelle provincie di Cremona, di Bergamo, di Pavia e di Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel 10 aprile; la terza nel 10 luglio, e la quarta nel ro ottobre del prossimo venturo anno 1833.

2.° La tassa personale competente all' imperiale regio erario per l'anno camerale 1833 è stabilita in lire 3. 68 per ciaschedun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, di Como, di Cremona, di Pavia e di Lodi entro il mese di agosto dello

stesso anno.

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Nelle provincie di Milano, di Mantova e di Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, di Zogno, di Sarnico, di Trescorre, di Breno e di Edolo, nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti della provincia di Bergamo ed in quella di Sondrio pel giorno 10 del mese di ottobre 1833.

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3. Il pagamento della tassa per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nei tempi di sopra fissati per la tassa personale. Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporne la corrispondente esecuzione.

Milano, il 10 agosto 1832,

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere.

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( N.o 26.) RESTANO abolite le ripetizioni scolastiche private date dal personale dei ginnasj e delle scuole elementari maggiori; quali tollerate sotto determinate condizioni.

N® 19683-2847.

16 agosto 1832.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 28 aprile prossimo scorso, comunicata dall' imperiale regia commissione aulica degli studj mediante dispaccio 3 maggio, n.o 1917-518, si è degnata di ordinare che in generale le ripetizioni scolastiche private, date dal personale dei ginnasj e delle scuole elementari maggiori, sieno del tutto abolite, e che soltanto in via di eccezione possano permettersi sotto l'osservanza di determinate condizioni in que' ginnasj isolati ed in quelle scuole elementari maggiori della campagna ove non si trovano maestri privati ed istruttori patentati.

Successivamente con altra veneratissima sovrana risoluzione dello stesso giorno 28 aprile

prossimo scorso comunicata dal prefato aulico dicasteró mediante dispaccio 27 detto maggio, n.o 1938-523 è piaciuto alla sullodata M. S. di stabilire contro i trasgressori le seguenti comminatorie:

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1.° Que' pubblici professori o maestri che » si permettessero di dare delle lezioni oʻripetizioni private agli studenti fuori de' casi » permessi dalla risoluzione sovraná 28 p.o p.o aprile, dovranno per la prima volta essere > seriamente ammoniti ad astenersene imme» diatamente, e ciò per parte del vicediret» tore ginnasiale o del direttore della scuola, » ed avranno l'obbligo altresì di rifondere a

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vantaggio del fondo pei poveri tutte quelle > rimunerazioni o regali che per oggetto » delle lezioni private avessero ricevuto.

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2.° Qualora a malgrado dell' avuta ammo» nizione taluno dei detti professori o maestri persistesse nel dare le lezioni o ripetizioni, » oppure, dopo di averle dimesse per alcun » tempo, le riprendesse di nuovo, dovranno » i suddetti loro superiori farne rapporto al » delegato provinciale, e nella provincia di » Milano al direttore generale de' ginnasj od » all'ispettore in capo delle scuole elemen» tari, affinchè, sottoposta per mezzo di » queste autorità la cosa al governo, il con>> travventore abbia non solo a rifondere le

» rimunerazioni ed i regali, ma anche a sot»tostare alla sospensione del soldo per un » mese intiero; il di cui importo dovrà pure andare a vantaggio del fondo pei poveril » 3. In caso poi di ulteriore pertinace re»cidività riferita la cosa nell' egual suddetto modo al governo, si procederà anche alla ≫déstituzione dei contravventori,

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Ciò si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini del suddetto aulico dicastero per la relativa esecuzione.

Milano, il 16 agosto 1832, pozub «

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