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non già l'originale prezzo fiscale fiscale, ma bensì l'ultimo prezzo della delibera, venga modificata come segue job o'o g in

« Non venendo per parte dei migliori of» ferenti adempiuto ai contratti d'asta con> chiusi con l'erario, sovrano e le autorità, pubblicando a tenore delle convenzioni un nuo

Vosperimento d'asta, debbono a loro giu> dizio determinare la somma del prezzo di »\ grida della seconda licitazione. Di regola si dee stabilire per la seconda licicazione ap› punto quel prezzo di grida sul quale nella precedente asta vennero fatte delle offerte; >se poi per motivi particolari sembrasse, con» véniente fissare un altro prezzo di grida, » se ne deve riportare l'assenso da quell'autorità superiore gelle attribuzioni della quale » I' Cade oggetto, lod, surb

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In verun caso possono le persone, obbli » gate per contratto verso l'erario inferire » ossia fondare delle eccezioni contro la va»lidità e le conseguenze legali della seconda » asta in causa della misura del prezzo di མ་ grida stabilito in oil socomia » Non comparendo al secondo sperimento, » d'asta alcuno che sia disposto ad assumere > il contratto in base al prezzo di grida, si » possono accettare offerte al di sotto (ov» vero secondo le circostanze al di sopra)

» del prezzo fiscale, e la prima offerta dee » contemporaneamente servire di base all'aul»teriore sperimento.

A compimento della cosa deesi ancora » rimarcare, in seguito della sullodata 80> vrana risoluzione, che rispetto a quelle li» citazioni nelle quali non fu stabilito alcun » prezzo fiscale, come sovente verificasi ne

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gli acquisti di materiali, ove si aspettano ≫ semplicemente le obbligazioni degli aspi »ranti pel licitato oggetto, non occorreal»cuna particolare disposizione; mentre, co» me è chiaro, nella seconda licitazione di » questa natura deesi procedere affatto ugual » mente come nella prima ilutuovo Beou

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» Ma se in qualche singolo caso si trovasse » più conveniente d'adottare in via d'ecce»zione nella seconda asta un prezzo di grida, in tal caso devesi per questo adottare » ( come era stabilito finora dal decreto 30 >> settembre 1826) l'ultimo prezzo di deli» bera, a meno che per motivi speciali non » venisse fissato un prezzo fiscale diverso, pel quale deesi provocare l'adesione superiore.

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» Del resto amendue le norme qui ordi»nate tanto riguardo alle licitazioni che han» no per base un prezzo fiscale, quanto ri» guardo a quelle nelle quali di regola non

› si adotta alcun prezzo di grida debbono sempre inserirsi nel pubblico avviso d'asta, come pure nel capitolato d'asta da pubbli» carsi, affinchè possano come conformi al » contratto riportarsi nelle stipulazioni relative, onde prevenire così tutte le eccezioni > eventuali per parte d'imprenditori che man» cassero al contratto. »

Tanto si affretta il governo di comunicare a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna di lei intelligenza e norma e per le occorrenti disposizioni che da essa dipendono, per la corrispondente esatta osservanza della presente sovrana risoluzione negli eventuali casi avvenire.

Milano, il 29 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

( N.o 52. )· RESTANO compresi nella convenzione già stipulata con S. Santità per la reciproca consegna dei disertori anche i volontarj wizzeri presi al soldo della corte pontificia.

30 agosto 1832.

N.° s6o44-327.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Nel giorno 21 aprile 1823 venne pubblicata in queste provincie la sovrana patente 21 gennajo precedente, che porta la convenzione stipulata con S. Santità per la reciproca conse→ gna dei disertori.

Ora avendo la corte pontificia preso a suo soldo dei volontarj svizzeri formanti nuovi reggimenti, ed espresso perciò in via diplomatica il desiderio che il cartello suddetto sia esteso anche a questi reggimenti svizzeri, la cancelleria intima di corte e di stato, d'intelligenza coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ha trovato di aderire a tale ri

cerca.

Siffatta determinazione si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna notizia e in seguito al relativo

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dispaccio dell' imperiale regia aulica cancelleria unita del 9 corrente, n.o 17961-1591.2 Milano, il 30 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N. 53.) SONO messi in avvertenza i dirigenti della forza pubblica sulle penalità alle quali anderebbero incontro qualora si permettessero

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tanto il porto, quanto la ritenzione di stromenti od armi insidiose ed assolutamente vie

:

tate.

N.° 26369-3r18.

1. settembre 1832.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Polizia generale.

In un caso speciale ha potuto il governo dubitare che per un' opinione erronea alcuni de' signori ispettori, viceispettori e capi delle guardie comunali credano di poter portare armi proibite, come stocchi nascosti, stili, ecc.,

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