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comunica l'accordata o negata correzione al censito in ogni caso anche qualora si tratti d'una correzione la quale fosse stata promossa soltanto d'ufficio.

6. La rifusione de' carichi che a fronte della correzione risultano pagati in più o in meno si accorda dal giorno in cui il possessore ne ha promossa la correzione, e quando sia questa stata promossa d'ufficio, si calcola dal giorno dell' intimazione fatta dal commissario distrettuale al censito.

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(N.o 47.) VIENE determinato che débbansi trattare in via amministrativa tutte le controvérsie

che

possono insorgere intorno all'obbligo in

cumbente ai privati di rifondere le spese an

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Limperiale regio Governo alle imp, regie Delegazioni provinciali ed alla Congregazione centrale. 1 abonariencias al n.

Un' istanza. fatta dalla congregazione municipale della regia città di Milano ha fornito argomento al governo per sottoporre all' eccelsa aulica cancelleria riunita la proposizione che siano a trattarsi nelle forme dei giudizj contenzioso-amministrativi tutte le controversie che possono insorgere intorno all' obbligo incumbente ai privati di rifondere le spese anticipate dai comuni per la cura di malattie sifilitiche od altre di genere contagioso, e che passata in giudicato la decisione sulla sussistenza del debito e sulla sua liquidità, nulla più osti all'esercizio del privilegio fiscale quando ne venga ritardato il pagamento e si tratti di persone riconosciute solvibili.

Ora S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è, mediante rispettato decreto 4 corrente agosto, n.° 7528, degnata di comunicare copia di una nota della sullodata aulica cancelleria, dalla quale appare essere stata approvata la proposizione del governo sul metodo suindicato di liquidare in via amministrativa ed esigere col privilegio fiscale i crediti dei comuni della suespressa natura.

Il governo rende partecipe cotesta. della premessa aulica dichiarazione per corrispondente sua norma nei contingibili casi e per la comunicazione da farsene alle amministrazioni comunali.

Milano, il 19 agosto 1832.5

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N.o 48.) COMUNICAZIONE älle prime istanze politiche della sovrana risoluzione del 22 dicembre 1819 prescrivente il caso dell' intervento degli assessori comunali alla prolazione delle ou sentenze nei processi di gravi trasgressioni di polizia. -i suing of 50m a Sunqiooting ib pranzo a tho do who agosto 1832. 1 op i od onoi coni's 6 m now onol roq suo Nanburistab N.° a4398-a923.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

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Sopra un dubbio avanzato dall' imperiale regio governo di Venezia, venne lo stesso abilitato a diramare alle prime istanze politiche del suo territorio la sovrana risoluzione del 22 dicembre 1819 intimata ai governi rimanenti della monarchia col decreto aulico del 27 dicembre 1819, n.o 40730-4000 quì annesso in copia e contenente la prescrizione che alle prolazioni di sentenze in processi per gravi trasgressioni di polizia non abbiano ad assumersi gli assessori comunali voluti dal § 380 del codice penale, 2. parte, che nel caso soltanto in cui presso le prime istanze politiche giudicanti non si trovi un gremio di tre giudici qualificati alla prolazione della sen

tenza.

da

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Ad oggetto di conciliare nel regno lombardo-veneto la desiderabile uniformità di processura, l'imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato dispacció 27 p. p.° luglio, n.o 16158-1744 ha commesso al governo di partecipare a tutte le prime istanze politiche di queste provincie la prelodata sovrana determinazione per loro norma e direzione. Cotesta delegazione vorrà quindi farne la corrispondente comunicazione.

Milano, il 20 agosto 1832.

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