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1816, comunicata al governo con aulico dispaccio del 4 successivo novembre, n.o 379855223, concernente la rettificazione degli errori di calcolo incorsi nella scrittura censuaria essendo stati dal governo medesimo invocati dalla superiore autorità alcuni schiarimenti, S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio del 3 corrente, n.° 733 si è ora degnata di emanare in proposito le dichiarazioni di massima contenute nel foglio a stampa che il governo comunica a cotesta ímperiale regia delegazione provinciale, affinchè serva di norma e direzione alla delegazione stessa, e perchè le faccia diramare agli uffici da lei dipendenti ai quali può spettare, onde abbiano a sortire in qualsivoglia evento il regolare e pieno loro effetto.

Milano, il 13 agosto 1832.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
BROGLIO.

N. 41972-2561.

All imp. regia Amministrazione generale del censo è delle imposizioni dirette.

Col dispaccio 25 ottobre p. p., n.o 39342-2501 venne autorizzata cotesta amministrazione generale, in pendenza delle invocate sovrane determinazioni di massima intorno alle correzioni d'estimo per errori di fatto e di calcolo ed agli analoghi compensi, a disporre la correzione dell' estimo ripetutamente chiesta dall' ingegnere Delmati di un di lui fondo nel territorio di Gardino con Maffina, qualora pel succennato errore se ne fosse riconosciuto di troppo aggravato il riclamante; ma in via però di eccezione, e che dal medesimo si avesse ad esigere soltanto l'imposta risultante dall' estimo rettificato, colla riserva degli opportuni pareggi a norma delle decisioni sovrane.

Dietro varj rapporti del governo relativi a questo importante argomento stati rassegnati alla commissione aulica centrale di organizzazione, si è degnata S. M. il 24 dell'ora scorso ottobre di segnare la seguente decisione :

Siccome in fatto d'imposte in generale non ha » luogo prescrizione, così anche la rettificazione » dei semplici errori di calcolo nelle scritture cen»suarie è imprescrittibile; e soltanto in occasione » di tali rettificazioni si dovrà badare attentamente, » perchè a forza di moltiplici cambiamenti i cata»sti non vengano disordinati, e quindi non ne » abbia l'erario a rimaner danneggiato.

» Per quanto poi risguarda la rettificazione della >> scrittura, cioè il successivo debito del censito » da essa risultante, si dovrà per rispetto alla fis»sazione dell' estimo di quei fondi che trovansi

» tuttora nelle mani di quelli che li possedevano » sino dal 1760, o de' loro eredi, seguire le nor» me stesse ch' ebbero vigore fino all'anno 1769. » Le nuove correzioni d'estimo però non avranno >>> effetto retroattivo, ed avranno vigore soltanto »dal giorno in cui fu presentato il relativo ri>>clamo. >>

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In aggiunta pertanto al citato dispaccio 25 ottobre le si partecipa pure anche questa recente so→ vrana decisione, ingiungendole di attenersi strettamente alla medesima, e di conformità alle massime in essa spiegate di procedere all' evenienza de' casi alla regolare correzione d'estimo con piena cognizione di causa e colla massima circospezione, facendone di mano in mano circostanziato rapporto al governo per le sue determinazioni.

A questo fine le si retrocedono gli atti che corredavano le di lei consulte 2 marzo n.o 664, 8 agosto n.o 2026 e 31 luglio n.o 3090, affinchè provveda alle istanze de' supplicanti giusta le accennate sovrane prescrizioni. depan

Milano, il 29 novembre 1816.

N.° 24052-2093,

Dichiarazioni di massima emanate da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con decreto 3 agosto 1832, n.° 7293 pel pratico eseguimento della sovrana risoluzione 24 ottobre 1816 ne casi di domanda per correzioni di errori di calcolo incorsi nella scrittura censuaria.

1.° I dati fondamentali dell' estimo rilevati sul luogo all'epoca della formazione del censimento e i relativi giudizj confermati e corretti nella revisione definitiva dei reclami sono elementi inalterabili che non ammettono ulteriore revisione, nè rettificazione se non se nel caso di perenzione totale o quasi totale del fondo, alla quale provvedono gli analoghi regolamenti. Tali sono la mappa originale e la tariffa ossia la stima dell' unità della misura agraria per ogni qualità e squadra dei fondi e per ogni morone ed ulivo, la qualità individuale d'ogni numero di mappa, la rispettiva squadra e il numero dei moroni ed ulivi, come anche il fitto attribuito agli edificj e ad altre proprietà denominate beni di seconda stazione; ben inteso che nel concorso di più atti della stessa natura, alcuni dei quali originali ed altri successivamente rettificati, debbono ritenersi come dati fondamentali ed inalterabili soltanto quelli che furono confermati o corretti all'atto di revisione definitiva susseguita dalla sentenza dell' estimo.

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2. Sono viceversa rettificabili in qualunque tempo il perticato e l'estimo complessivo d'ogni numero di mappa allorquando risulti che per errore di calcolo della mappa originale eccedente l'ordinaria tolleranza o per altri errori di conto, di applicazione, di trascrizione e simili, verificabili

a tavolino, i detti perticati ed estimo sienonstati inscritti sui registri censuarj per una quantità diversa da quella che evidentemente deriva dai sovra indicati elementi inalterabili dell' estimo. Sono pa rimente rettificabili gli errori di rommissione o di duplicità d'estimo di un fondo quando questo sia stato sommesso dalle mappe e dagli estimi, ovis ceversa quando un identico fondo sia stato compreso doppiamente nelle mappe e negli estimi di due comuni.!

3. La correzione degli errori indicati nel detto articolo 2.o può essere promossa tanto dall' amministrazione del censo o da qualunque altra autorità provinciale o distrettuale, quanto dai privati possessori. Questi ultimi però dirigono la loro petizione al commissario distrettuale, che dee inoltrarla all'amministrazione del censo col suo parere ogni qual volta dagli atti della commissaría o altrimenti possa desumere qualche notizia utile a schiarire la petizione.

4.° L'amministrazione del censo informata per qualsiasi modo dell' errore lo sottopone all' esame del suo ufficio dei periti, sul rapporto dei quali, se mediante il confronto dei dati fondamentali del censimento dichiarati nell' articolo 1.° come inalterabili trova sussistente l'errore, ne propone la correzione al governo. Avutane l'approvazione, fa eseguire la correzione nei registri ed ordina l'eguale correzione presso la commissaría del distretto. Se non trova sussistere l'errore, sottopone la petizione al governo col parere negativo, ed avutane la decisione, la partecipa al commissario, se da lui derivò l'istanza, oppure all'autore della medesima, sempre però col mezzo dello stesso commissario.

5. Il commissario distrettuale, giusta l'articolo 16a della notificazione del governo 12 aprile 1816,

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