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(N.o 38.) SONO autorizzate ad eseguirsi senza decreto giudiziale le cessioni di quote di pensioni che si effettuano dai pensionati a favore dell' erario in pagamento di debiti verso, il medesimo. 2851

30 luglio 1832.

N.o 25487-2565, Dip.° IV.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale agli Uffici da lui dipendenti. (*)

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 1.° maggio prossimo passato, n.o 13019-1197 degnò di dichiarare che le formalità da osservarsi in generale per le cessioni e pei sequestri delle pensioni non debbano estendersi al caso in cui un pensionato ceda all' erario parte della sua pensione in pagamento di un debito verso il medesimo; e quindi dalle casse potranno eseguirsi i corrispondenti annotamenti e ritenersi le quote delle pensioni come sopra cedute tosto che avranno avuto l'ordine dalle autorità da cui dipendono, senza che a questo

(*) Questa disposizione è stata diramata dall' imperiale regio tribunale d'appello con circolare 16 agosto, n.o 9828.

uopo sia necessario un decreto giudiziale, come lo è negli altri casi.

Tanto si comunica a cotesto ufficio per opportuna norma.

Milano, il 30 luglio 1832..

WEINGARTEN.

BERNARDONI.

(N.° 39.) TRATTAMENTO daziario delle pipe ordinarie di terra bianca non ridotte a vernice nella loro importazione dall'estero.

2 agosto 1832.

N.° 23626-4324.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Sul dubbio stato proposto riguardo al trattamento daziario sulle pipe di terra bianca ordinarie, l'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 16 giugno prossimo passato, n.o 25201-758 si è compiaciuta di determinare che le pipe ordinarie di terra bianca non ridotte a vernice (invetriate)

debbano sottostare al pagamento del dazio d'entrata dall' estero del 20 per 100 sul loro valore come per le pipe di terra di Colonia di cui al numero 603 della tariffa vigente. Tanto si reca a notizia di cotesta intendenza per opportuna norma e per le istruzioni analoghe da darsi ai posti daziarj che da lei dipendono.

Milano, il 2 agosto 1832.

WEINGARTEN.

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PSALIDI.

(N.° 40.) IN tutt' i casi in cui s'invoca il permesso anticipato per l'erezione di fedecommessi si dovrà far conoscere il valore in danaro de' beni a ciò destinati.

4 agosto 1832.

N° 2328i-277I.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da una supplica per abilitazione anticipata di erigere un fedecommesso sotto la riserva di far poi conoscere

le condizioni allo Scopo del definitivo permesso, S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 6 luglio prossimo passato partecipata dall' eccelsa impériale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 13 detto, n.o 15702–989 si è degnata di ordinare che in tutti i casi in cui s' invoca il permesso anticipato per l'erezione di fedecommessi si debba far conoscere il valore in danaro de' beni a ciò destinati, e che si debba anche indicare se v' abbiano e quali siano gli ostacoli conosciuti derivanti da circostanze personali o famigliari degl' istanti che si opponessero al permesso invocato.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione per conveniente notizia e norma. Milano, il 4 agosto 1832.

D'ORDINE DEL SIGNOR GOVERNATORE,
BROGLIO.

(N.° 41.) INGIUNTO alle delegazioni di far conoscere al pubblico il pericolo derivante dall'uso del sale muriato di soda ricavato dalle acque che residuano dopo la confezione dei gelati.

4 agosto 1832.

N.° 22117-1290.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Dietro il giudizio manifestato dall' imperiale regia facoltà medica in Pavia, si è dovuto riconoscere che il sale muriato di soda ricavato dalle acque che residuano dopo la confezione de' gelati può riescire pregiudicevole alla salute umana, poichè vi entra anche parte di nitrato di potassa.

Sarà perciò cura di cotesta imperiale regia delegazione di diffondere tale notizia a chi occorre, vegliando a che non si faccia uso delle stesse acque, onde prevenire dispiacevoli inconvenienti a danno della pubblica salute. Milano, il 4 agosto 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

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