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(N.o 35.) LE attribuzioni del consolato austriaco in Salonicchio restano estese sopra tutte le provincie e territorj confinanti.

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L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altre Autorità.

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P.P.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 30 prossimo passato giugno, n.o 12 ha partecipato al governo che, sopra mozione per parte dell' imperiale regio internunzio austriaco a Costantinopoli, di concerto colla cancelleria intima di corte e stato, si trovò opportuno di determinare che le attribuzioni d'ufficio dell' imperiale regio consolato austriaco a Salonicchio abbiano ad estendersi internamente sopra tutte le provincie e territorj che sono confinati a levante dalla Maritza e dall' Arcipelago, a settentrione dalla Serira, a ponente dall' Albania, ed a mezzogiorno dal confine, che sarà in seguito determinato, del nuovo stato della Grecia, il quale confine non potrebbe oltrepassare la linea fra il golfo di Volo ed Arța.

Tanto il governo s'affretta di notificare a in aggiunta alle

cotest

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129)

comunicazioni fattele colla circolare del 9 p.o p.o aprile, n.o 8875-797 pei corrispondenti relativi effetti e per opportuna norma dello stato mercantile.

Milano, il 25 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 36.) I certificati delle visite mediche che si richiamano d'ufficio dagl' impiegati di sanità in merito di attitudine d'un impiegato dello stato si devono emettere gratuitamente.

27 luglio 1832.

N.° 22080-1909.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

L'eccelsa aulica camera generale con ossequiato dispaccio 9 p.° p.° giugno, n.o 225232003 si è compiaciuta di partecipare al governo che S. M. con sovrana risoluzione del 31 marzo 1832 si è degnata comandare che

i certificati delle visite mediche che si richiamano d'ufficio dagl' impiegati di sanità regj in merito all' attitudine ossia idoneità di servizio d'un impiegato dello stato debbano emettersi gratuitamente; che però nei casi in cui essi debbono allontanarsi dal luogo di lor domicilio compete loro il prescritto bonifico delle spese di viaggio e di dieta, e ciò a carico del tesoro dello stato, a meno che l'individuo che ha subita la visita non abbia forse dato motivo alla medesima mediante un fatto illegale.

Tanto si partecipa a cotest . . . . . . per propria norma e per la corrispondente partecipazione agli uffici da ess.. dipendenti. Milano, il 27 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.o 37.) APPENDICE e rettificazioni al regolamento per la navigazione sull'Adda, sul Ticino e sui canali camerali.

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L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali di Milano, Pavia e Como.

Dopo la pubblicazione del regolamento 7 agosto 1829 (*) per la navigazione sull' Adda, sul Ticino e sui canali camerali vennero presentate al governo diverse rimostranze, sulle quali il governo medesimo trova ora di fare le seguenti dichiarazioni :

1. L'immersione delle barche, la quale giusta l'articolo 4 di detto regolamento sarebbe limitata a soli metri 0,70, potrà essere tollerata sino a metri 0,75; fatta però eccezione a' navigli della Martesana e di Paderno, pei quali dovrà essere osservata la già prescritta immersione di metri 0,70.

2.° Il termine di tre giorni prescritto all'articolo 20 pel fermo delle barche nella fossa

(*) V. Raccolta 1829, vol. II, par. I, pag. 247.

interna di Milano dovrà contarsi dall' arrivo alla partenza dal luogo di scarico.

3.o La distanza di metri 400, a cui giusta l'articolo 36 debbono tenersi le barche dalla così detta colonna guida all' imboccatura del naviglio Grande, sarà limitata a soli metri 320 nel tempo di piena e mezza piena', ed a metri 160 nel tempo di acque ordinarie o magre.

4.o Il termine di un giorno stabilito all'articolo 5 dell' appendice per lo scarico delle zattere sarà in vece di due giorni feriali.

Importando poi che siffatte dichiarazioni siano portate a comune notizia, si commette alla delegazione di pubblicare all' uopo analogo avviso in appendice a quelle, con cui in forza del governativo decreto 12 agosto 1829, n.o 20474-2996 venne da essa pubblicato il succitato regolamento, nel quale nuovo avviso dovrà pure la delegazione medesima avvertire che a rettificazione di errore di stampa incorso nell' anzidetto regolamento sarà da ritenersi il n.o 35 in vece del 20 citato nella linea dodi

cesima del § 37, titolo VI, ed il n.o 19 in vece del 10 indicato nella successiva linea sedicesima.

Milano, il 30 luglio 1832.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

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