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del loro ingresso nello stabilimento; che all'opposto simili orfani che entrassero in un istituto che non fosse nè dotato dal tesoro pubblico, nè che dipendesse dalla direzione del governo in punto a' suoi fondi, e fosse soltanto un ramo d' industria del singolo privato, abbiano. da godere de' loro assegni sino all'età normale o sino all' epoca loro concessa; più che in que' casi in cui si volesse per degli orfani che fossero collocati in un istituto dotato dal tesoro, oppure sotto la direzione del governo, proporre la continuazione a loro favore del supplimento di educazione, della pensione, provvigione o assegno di grazia, abbiasi cadauna volta da dimostrare se e quali effetti, oggetti di vestiario, ecc. debbano gli orfani procurarsi col proprio al momento dell' ingresso nell' istituto e portarvi seco; indi se e quali oggetti debbano essi coi proprj mezzi provvedersi durante la loro dimora nello stabilimento; in fine se e dentro qual epoca sia limitato il loro soggiorno là dentro.

Si comunica la suespressa sovrana risoluzione a cotesta imperiale regia delegazione ad opportuna di lei norma all' evenimento dei casi, e con incarico di renderne di conformità intese le amministrazioni e direzioni di quegli stabilimenti pubblici di educazione e di beneficenza della provincia che possono avervi relazione e chi altro occorresse, incaricando le dette amministrazioni di riferire alla delegazione provinciale ogni qual volta si presentasse un tal caso, indicando alla medesima il

giorno nel quale avrebbe incominciato il ricovero dell' orfano in questione per potere da parte della delegazione invocare le superiori decisioni sia per la cessazione o sia per la diminuzione dell' assegno erariale di cui egli godrebbe.

Milano, il 14 luglio 1832.

HARTIG.

(N.° 30.) REGOLAMENTO delle multe da pagarsi per danni recati intorno alle opere di fortificazioni, ritenuta di competenza dell' autorità politica la procedura e giudicatura.

19 luglio 1832.

N.° 20402-2459.

CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In aggiunta al circolare decreto 14 giugno 1831, n.o 17025-1226 si accompagna a COtesta imperiale regia delegazione una copia del prospetto contenente il regolamento delle multe da infliggersi a coloro che recassero danno alle opere di fortificazioni, piantagioni

così dette glacis, o sulla spianata in contravvenzione alle recenti prescrizioni intorno alla proprietà, confini ed usufrutti del territorio di fortificazioni.

A tenore del relativo dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita in data del 7 prossimo passato giugno, n.o 12159-944,

1.° S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del giorno 28 prossimo passato maggio si è degnata d'ordinare che la procedura e giudicatura nell'argomento summentovato sia di competenza dell' autorità politica.

2.o Le multe da infliggersi dovranno sempre concordare con quelle indicate nell'elenco. 3. È vietato al giudice di commutarle in pene corporali.

Restano in pieno vigore tutte le norme comunicatele col governativo decreto suddetto. Milano, il 19 luglio 1832.

HARTIG.

REGOLAMENTO delle multe da pagarsi per danni recati intona

spianata in correlazione al nuovo regolamenti s

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I danni di maggior importanza recati ai sopra indicati oggetti intorno non che i furti d' oggetti nelle opere esterne e nelle case matte, dell'autorità civile per eseguirne un proporzionato reintegro. Colui un terzo della multa stata imposta e realmente esatta, e ciò a titolo di

e opere di fortificazioni e alle piantagioni, non che sul glacis e sulla azionato da S. M. pel corpo degl' ingegneri.

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Dr.

c. fior. c. fior. c. fior. c. fior. c. fior. c. fior. c. car. car.

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lle barriere, porte segrete, porte della fortezza, parapetti, ecc., ome ferro, ecc., sono da verificarsi in via commissionale in concorso er mezzo del quale si effettua un sequestro di tal natura otterrà imunerazione od a carico della cassa di costruzione della fortificazione.

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