Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

essere scelto in secondo o terzo deputato; così è chiaro che si sono essi voluti escludere da queste ultime cariche,

Che se dopo ciò fosse necessaria una più ampia spiegazione, si potrebbe ricorrere nominatamente all'articolo 51 della riforma 30 dicembre 1756, dietro le cui norme furono compilate le mentovate istruzioni.

Quando dunque fosse avvenuto il caso che da qualche consiglio comunale o convocato generale fossero state nominate in secondi o terzi deputati alcune delle indicate persone o stabilimenti, converrà che sia proceduto alla loro sostituzione; al qual effetto le imperiali regie delegazioni richiameranno dai cancellieri del censo la nota di quei possessori che nell' ultima adunanza ordinaria di settembre od ottobre dello scorso anno avessero avuto maggior numero di voti, per surrogarli rispettivamente alle ripetute persone o'stabilimenti. E quantunque non possa credersi che la prima adunanza ordinaria non abbia avuto luogo; pure quando per qualche speciale circostanza si verificasse l'ipotesi contraria, dovranno le rappresentanze comunali essere poste in avvertenza per riguardo oggetto di cui tratta il presente dispaccio. Milano, 8 febbrajo 1817. SAURAU.

all'

(N.° 24.) CORPI amministrativi dei comuni da intitolarsi deputazioni all' amministrazione comunale.

8 febbrajo 1817.

N.° 3799-725.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regio governo ha osservato che nel qualificare i corpi amministrativi dei comuni che non hanno congregazione municipale si usano diverse denominazioni.

Stima esso quindi opportuno di far avvertire che tali autorità non possono altrimenti intitolarsi che deputazioni all amministrazione comunale, venendo esse così chiamate dalle istruzioni 12 aprile 1816, approvate da S. M. Milano, 8 febbrajo 1817.

SAURAU.

(N.° 25.) ABILITATE le cancellerie del censo ad erigere dei libri di trasporto suppletorj.

14 febbrajo 1817.

N.° ri9-259.

CIRCOLARE.

L'imp. regia amministrazione generale del censo alle imp. regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regio governo volendo provvedere con un metodo generale ed uniforme al giro della scrittura censuaria nel caso che ì libri di trasporto non offrano spazio alle ulteriori volture, ha determinato di abilitare le cancellerie del censo ad erigere dei libri di trasporto suppletorj per quei comuni il cui libro primitivo di trasporto non presenti campo ad ulteriori giri di partite entro il limite della stessa lettera d' alfabeto, ed ha ordinato che in simili casi le cancellerie censuarie debbano attenersi alle seguenti prescrizioni:

1.o Che il libro suppletorio abbia la stessa forma di altezza e larghezza di carta come il primitivo libro di trasporto;

2. Che il libro suppletorio sia formato di un numero di fogli che presumibilmente basti a registrarvi in via di supplimento i giri di altri venti anni, avuto in ciò riguardo alle

moltissime partite che potranno essere ancora girate nel primitivo;

3. Che il libro suppletorio sia pure diviso alfabeticamente

4. Che ad ogni lettera dell' alfabeto siano almeno assegnate tre pagine, qualora presentemente non occorresse di registrarvi nessuna partita. Se poi vi fossero già presentemente delle partite da riportarsi in suppletorio, in tal caso, oltre alle suddette tre pagine per ogni lettera, se ne porranno tante quante presentemente ne occorrono, ed altrettante di quest' ultime se ne aggiungeranno ad ogni lettera per lasciarsi in bianco;

5. Che tutt'i giri di scritturazione abbiano a continuare nel libro vecchio fino a tanto che vi sarà posto, e che solo le partite non più girabili nel vecchio potranno essere riportate nel libro nuovo.

Le imperiali regie delegazioni provinciali nel partecipare ai cancellieri del censo le premesse governative prescrizioni vorranno loro ingiungere di far conoscere all' evenienza de' casi il bisogno di erigere libri di trasporto suppletorj mediante circostanziata relazione.

Le imperiali regie delegazioni nel trasmettere i trasporti dei cancellieri a questa imperiale regia amministrazione generale non ommetteranno di aggiungere le loro opportune Circ. ed Atti 1817, Vol. I, P. II.

7

osservazioni e circa la sussistenza delle cose esposte, e sulla convenienza del proposto provvedimento.

Milano, il 14 febbrajo 1817.

BRUNETTI, DIRETTORE GENERALE.

LUPI, SECRET.° gen.

(N.o 26.) SCELTA dei custodi delle carceri fra la classe dei semi-invalidi militari.

14 febbrajo 1817.

N.° r29I-529.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

S. M. l'imperatore e re nostro signore colle sovrane ossequiate sue risoluzioni del 31 dicembre 1816, relativamente alla nomina dei custodi alle carceri presso i tribunali criminali, si è degnata di stabilire le seguenti

norme :

I custodi delle carceri saranno scelti dalla classe de' semi-invalidi militari. A tal effetto l'imperiale regio aulico consiglio di guerra

« ZurückWeiter »