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(N.° 21.) OBBLIGO ai parrochi di far seguire l'intestazione dei fondi in testa della parrocchia coll' aggiunta del rispettivo loro nome e

cognome.

5 febbrajo 1817.

N.° 2976-100.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, ai regj cancellieri del censo ed alle autorità amministrative.

Quantunque dal decreto 10 febbrajo 1809 e dalla sovrana patente 12 aprile 1816 sia ingiunto l'obbligo agli attuali possessori ed anche ai semplici amministratori di qualsivoglia fondo spettante a stabilimento di culto di chiedere e far seguire l'intestazione del fondo in testa dello stabilimento cui appartiene, e di aggiungere altresì nella petizione il nome e cognome dell'attuale possessore allorquando trattasi di beni delle mense vescovili, di beneficj, cappellanie, ecc. ; ciò non ostante si è rilevato che non pochi parrochi hanno finora trascurato di domandare la loro personale intestazione de' beni parrocchiali, supponendo di non essere a ciò tenuti, perchè essendo la partita intestata alle rispettive parrocchie, ritengono che sia abbastanza indicata la proprietà del benefizio, e perchè

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nel decreto 10 febbrajo 1809 non furono individuate le parrocchie e nominate solamente le mense vescovili, i benefizj e le cappellanie, ecc.

A togliere siffatto errore, ed a vie maggiormente assicurare l'osservanza dei regolamenti veglianti in così importante materia,

L'IMPERIALE REGIO GOVERNO

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DETERMINA:

1. Si riconferma l'obbligo ne' parrochi di chiedere e far seguire l'intestazione dei fondi parrocchiali in testa bensì della parrocchia, ma di aggiungere nella relativa petizione il rispettivo loro nome e cognome, a senso dell' art. 9 del citato governativo decreto 10 febbrajo 1809.

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2. I parrochi che non avessero per anco fatta aggiungere ai beni parrocchiali la rispettiva loro personale intestazione, dovranno aver adempiuto a questo obbligo nel termine di mesi tre decorribile dalla data della presente circolare, sotto la comminatoria di essere i renitenti assoggettati alla multa prescritta dall'articolo 5 del rammentato decreto 10 febbrajo 1809.

Le imperiali regie delegazioni provinciali, i regj cancellieri del censo e le autorità amministrative sono incaricate, in ciò che loro spetta, della puntuale esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 5 febbrajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

Cav. DORDI, CONSIGLIERE

N.o 22.) RIUNIONE nelle cancellerie censuarie dei registri delle nascite e morti formati dai funzionari civili.

7 febbrajo 1817.

N° 2476-222.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In forza del § 240 delle istruzioni 12 aprile 1816 non può più avere effetto nei comuni immediatamente assistiti dai cancellieri del censo la disposizione del § 24 della notificazione 19 dicembre 1815, che raccomandava alla custodia dei podestà e sindaci i

registri delle nascite e morti formati dai funzionarj civili a norma delle leggi prima vigenti.

Essendo importante che non venga ritardata la riunione di tali registri nelle cancellerie censuarie, s'incaricano le imperiali regie delegazioni provinciali a prescrivere ai signori cancellieri del censo che ove tale concentrazione non fosse già eseguita, debbano procedere colla maggiore sollecitudine al richiamo di tali registri da tutti i comuni che si trovino nel caso contemplato dal § 240 suddetto.

Le imperiali regie delegazioni poi faranno conoscere una tale disposizione anche ai parrochi, ai quali dalla precitata notificazione 19 dicembre 1815 è permessa l'ispezione dei succennati registri.

Milano, il 7 febbrajo 1817.

SAURAU.

(N.° 23.) ESCLUSE le donne, i pupilli, i luoghi pii e i pubblici stabilimenti dalla elezione in secondi e terzi deputati all' estimo.

N.° 2867-549.

8 febbrajo 1817.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

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È stato proposto all'imperiale regio governo il dubbio, se le donne, i pupilli, i minori, gl' interdetti, i luoghi pii, i collegi, le università ed altri pubblici stabilimenti eieno o no eleggibili in secondi e terzi deputati all'amministrazione comunale, quando possono esserlo in primi.

Ove per altro si ponga mente all'intenzione del legislatore, apparirà che in tanto esso ha conceduto la prerogativa di primo deputato alle suddette persone o corpi, in quanto che i loro possedimenti sieno di tale entità da ascriverli nel numero dei principali estimati. In fatti se è vero, come non è altrimenti, che la regola generale viene ad essere limitata dall'espressa menzione tássativa, siccome l'articolo 68 delle istruzioni 12 aprile 1816 ammette tali persone e corpi all'ufficio soltanto di primo deputato, laddove in virtù del precedente articolo 60 qualunque possessore può

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