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fondazioni o corporazioni alle quali sono intestati.

Queste dichiarazioni dovranno rilasciarsi 'dall' amministrazione od autorità comunale nel cui luogo esista la corporazione o la fondazione, ed essere confermate dal governatore della provincia. Con queste dovrà comprovarsi che si continua ad applicare il fondo alla causa originariamente contemplata, quantunque se ne fosse per avventura canbiata la denominazione.

Per quelle obbligazioni che in forza delle sovra rimarcate disposizioni verranno accettate dalla commissione, si rilasceranno dalla medesima dei certificati di ricognizione (reverseaux ) del debito che porti interessi effettivi, e del debito che soggiace a dilazione.

Le obbligazioni della prima specie non potranno essere inscritte nel gran registro del debito nazionale prima dell' anno 1817. I creditori però saranno tenuti ad insinuarle ‘avanti che sia scaduto il primo semestre del 1817. Quelle della seconda specie, se venissero rilasciate prima della fine di dicembre 1816, dovranno essere presentate avanti il primo di gennajo 1817 per l'inscrizione, affinchè i relativi biglietti di lotteria possano aver parte nella seconda estrazione, che avrà luogo il 1.° di marzo dell' ann suddetto 1817.

A misura che seguirà il cambio di queste partite, la commissione rilascerà dei certificati tanto per gl' interessi arretrati delle obbligazioni originali dal 1.° novembre 1815 al 1. genuajo 1816, che si conteggeranno giusta le prescrizioni dell' art. 16 del decreto 22 febbrajo 1816, quanto per gl' interessi dell' effettivo debito del 1.o e 2.o semestre dell'anno 1816.

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l'esa

Nel caso che i proprietarj delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi, sia zione degl' interessi maturati avanti il 1.° novembre 1815, che in forza di trattati si devono pagare dalle finanze imperiali austriache, sia per ottenere la restituzione dei capitali, de' quali è già seguita l'estrazione, volessero cambiarle con obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica in Vienna, sarà in loro arbitrio il farlo, ma in questo caso dovranno avere rassegnate, al più tardi per la fine di febbrajo 1817, le nuove obbligazioni dell' aulica camera alla commissione del cambio in Amsterdam. Questa commissione è anche autorizzata a restituire alle parti che volessero far valere i loro diritti in Vienna tutti quei documenti che avessero dalle medesime ricevuti.

In esecuzione dell' aulico prelodato decreto 16 dicembre anno p.° p.o, n.o 1908, si

partecipa a tutte le imp. regie prime istanze di queste provincie il contenuto nella comunicazione dell' imperiale regia aulica camera generale, a fine che sia principalmente allontanato ogni eventuale discapito da quelle persone le quali, poste sotto tutela o cura, vi avessero interesse, e a tal effetto le prime istanze faranno che sia tenuta affissa copia della presente circolare nelle rispettive cancellerie ed aule dei processi verbali a comune intelligenza o direzione.

Milano, il 14 gennajo 1817.

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PATRONI, PRESIDENTE.

FRATNICH, VICEPRESIDENTE.

BIELLA, CONSigliere.

N.o 11.) MODIFICAZIONI al regolamento 15 maggio 1804, riguardo al modo col quale debbono i comuni patroni nominare alle parrocchie ed ai beneficj.

18 gennajo 1817.

N.° 44354-6186.

CIRCOLARE

Agl' imperiali regj delegati provinciali, aċ cancellieri del censo ed ai subeconomi.

Dovendosi accordare coll' attuale forma del sistema amministrativo comunale il modo col quale debbono i comuni patroni nominare alle parrocchie ed agli altri beneficj di loro patronato, l'imperiale regio governo prescrive le seguenti modificazioni al regolamento 15 maggio 1804, mantenuto per ora in ogni altra sua parte:

1. In luogo de' ministri e prefetti ivi nominati, le rispettive loro ispezioni s'intendono devolute all' imperiale regio governo ed agl' imperiali regj delegati provinciali.

2. In luogo di municipalità s'intendono le deputazioni all'amministrazione comunale; ed in luogo de' consigli esclusivamente incaricati all' art. 11 della comunale rappresentanza per queste elezioni, s'intendono oggi

investiti i convocati generali degli estimati: mantenuta soltanto la rappresentanza nei consigli comunali dove sono concessi e fanno le veci di convocato.

3. Finalmente non sussistendo più la distinzione de' comuni in tre classi, accennata come base alla disposizione dell' art. 7, l'assistenza ai comizj ne sarà confidata sempre ai cancellieri del censo.

Milano, il 18 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIere.

(N. 12.) NORME per la compilazione della nota complessiva dei malati di tifo o di febbre contagiosa.

19 gennajo 1817.

N.° r794-198.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni.

Dai diversi rapporti stati fatti dalle imperiali regie delegazioni tanto all' imperiale

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