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pavimento, e si darà di bianco con latte di calce alle pareti, alle soffitta, alle porte, alle finestre ed a tutto quanto di stabile si troverà nella stanza.

37. I mobili di legno od altri esistenti nella stanza si laveranno con forte ranno, se non potranno soffrire detrimento, ed in caso diverso, con acqua semplice.

38. Le biancherie si espurgheranno colla lisciva, e le altre robe, sia che servissero di addobbo alle stanze, sia di vestiario, si esporranno per lungo tempo alla libera ventilazione in luogo separato, quando potessero essere danneggiate colla lavatura.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

39. S'invigilerà attentamente in ogni tenpo, e massime in circostanze di manifestazione di malattie contagiose nei paesi esteri confinanti, perchè non entrino in questo stato vagabondi ed accattoni forestieri; e qualora si trovasse alcuno di essi girare in qualche comune, verrà subito spedito al di fuori del confine, se sano, o trasportato allo spedale più vicino, se ammalato, per poi rimandarlo al suo paese subito dopo la guarigione.

Circ. ed Atti 1817, Vol. I, P. II,

40. Manifestatasi qualche malattia contagiosa in un comune, sarà severamente proibito di ammettere nelle stalle del medesimo (ove si radunano i villici nell'inverno) vagabondi ed accattoni, ancorchè appartenenti al comune stesso, come neppure persone ammalate di qualunque malattia ed anche convalescenti.

Un tale divieto si estenderà inoltre a tutti gl'individui, quantunque sani, che coabitassero con una famiglia nella quale giaccia qualche infetto della malattia contagiosa.

41. Anche i fanciulli delle suddette famiglie verranno esclusi dalle scuole pubbliche durante il pericolo della diffusione della malattia.

42. Alle spese occorrenti per arrestare la diffusione delle malattie contagiose e per la cura e mantenimento degli ammalati incapaci a sostenerle da loro stessi verrà provveduto a termini degli articoli 70 e 71 del decreto 5 settembre 1806, giusta la pratica in corso. Milano, il 16 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, VICEPRESIDENTE.

R. PARAVICINI, CONSIGLIERE.

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Cognome e nome. Età. Giorno dell'ingresso Stato del malato. Metodo di cura.

OSSERVAZIONI.

(N.° 10.) PROROGATO il termine a tutto febbrajo alla presentazione delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi, da commutarsi in Amsterdam,

14 gennajo 1817.

N.° 13317-4933.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie autorità giudiziarie delle provincie lombarde.

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Il senato lombardo - veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato suo decreto 16 p. p. dicembre, n.o 1908, ha comunicato a quest' imperiale regio tribunale d'appello generale il tenore di una comunicazione dell'imperiale regia camera aulica generale delle finanze per l'insinuazione dei crediti inverso il regno de' Paesi Bassi, che porta quanto segue:

Per le ministeriali comunicazioni dell' imperiale regia cancelleria di corte e stato, dal reale governo de' Paesi Bassi fu, mediante decreto del 3 ottobre 1816, prorogato il termine a tutto il prossimo venturo febbrajo alla presentazione delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi, da commutarsi in Amsterdam.

Fino a questo termine la commissione sta bilita in Amsterdam col decreto 14 maggio 1814 continuerà a ricevere tutte le obbligazioni de' Paesi Bassi rilasciate dall' imperiale regia camera aulica in Vienna avanti il 10 ottobre 1815, per farne il cambio senza che alle parti possa derivarne alcuna perdita d' interessi.

Allo stesso scopo la commissione predetta accetterà egualmente,

1.o Le obbligazioni de' Paesi Bassi emesse in Vienna dall' imperiale regia camera aulica dopo l'epoca 9 ottobre 1815, delle quali appajono ancora in bianco i numeri nei registri di credito ;

2.o Le antiche obbligazioni dei Paesi Bassi, le quali sono qualificate pel cambio in Vienna con obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica, ma i numeri delle quali non sono stati ancora depennati dai registri di credito, semprechè non appartengano a capitali anteriormente estratti e rimborsabili.

I capitali accennati nell' articolo 2, che nei registri di credito fossero indicati come dubbj, verranno soltanto in allora riconosciuti dalla commissione per sussistenti, quando si produrranno delle dichiarazioni in forma legale, comprovanti la non mai interrotta continuazione degli stabilimenti, delle

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