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segua a motivo che i cancellieri censuarj consegnano alle deputazioni all' estimo, senza il prescritto bollo e senza istruzioni per farvelo apporre, i libri dei detti certificati, trova necessario d'incaricare le imperiali regie delegazioni provinciali di porre in avvertenza i cancellieri distrettuali pel censo da esse rispettivamente dipendenti, acciò sia da loro provveduto in maniera che i menzionati certificati o carte di residenza non vengano rilasciati senza il prescritto bollo, coll' esigenza della relativa tassa di centesimi 25; di cui non possono a termini del decreto 21 maggio 1811 essere tenute esenti neppure le persone indigenti, alle quali non può d' altronde, e per la tenuità della tassa e per la durata del valore della carta ad un anno, cagionare un sensibile aggravio.

Milano, il 9 gennajo 1817..

SAURA U.

(N.° 7.) IMPIEGATI stabilmente presso gli imperiali regj uffici già organizzati debbono essere trattati colle norme dei regolamenti austriaci riguardanti le pensioni, come anche le vedove ed i figli orfani dei medesimi.

10 gennajo 1817.

N.° 13844-2754.

CIRCOLARE.

S. M. I. e R. con sovrana risoluzione del giorno 29 novembre prossimo passato, presa sopra rapporto dell' imperiale regia camera generale delle finanze, si è degnata di accordare graziosamente che quegl' individui che sono stati impiegati stabilmente presso quegl' imperiali regj uffici che nelle sue provincie di nuovo acquisto si trovano già organizzati, debbano, nei contingibili casi, essere trattati colle norme portate dai regolamenti austriaci riguardanti le pensioni; come pure che le vedove ed i figli orfani dei predetti impiegati debbano trattarsi parimente secondo gli stessi regolamenti austriaci.

Tale graziosa risoluzione sovrana, stata comunicata dalla suddetta imperiale regia camera aulica con dispaccio del 5 dicembre ora scorso, 1.° 52851-3096, viene quindi dall' imperiale regio governo partecipata agli

imperiali regj uffici amministrativi delle provincie di Lombardia per loro intelligenza e per rispettiva loro norma all'occorrenza, prevenendoli altresì che la medesima imperiale regia camera aulica si è riservata di trasmettere in seguito i già detti austriaci regolamenti. Milano, il 10 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

Conte MUGIASCA, CONSIGLIERE.

(N.o 8.) TITOLI per essere rimessi gli attuali mediatori nel proprio esercizio.

11 gennajo 1817.

N.° 635-II8.

CIRCOLARE.

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L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

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Da qualche regia delegazione è stato proposto:

1.° Di prorogare il termine prescritto dall' art. 5 del regolamento 3 ottobre 1816 ai mediatori attuali per insinuare i loro titoli, onde essere confermati nei rispettivi esercizj;

2. Che' a favore dei mediatori attuali si sorpassasse la condizione comune a tutti gli altri di saper leggere e scrivere e scrivere, e l'aritme

tica inferiore ;

E il governo ha determinato:

1. Che per massima abbiansi a considerare decaduti dal diritto di esercizio quelli che non fecero nello stabilito termine la comandata inscrizione, salvo alle imperiali regie delegazioni provinciali a restituire in tempo coloro che legittimassero la propria mancanza con plausibili titoli ;

2.° Che i mediatori attuali, i quali abbiano tutte le qualità richieste dal regolamento 3 ottobre, meno quella di saper leggere, scrivere e l' aritmetica inferiore, possano nelle relative operazioni farsi sussidiare, sotto la loro risponsabilità, a preferenza dai proprj figliuoli, e non avendone, od essendo questi incapaci, da altri soggetti da riconoscersi dalle autorità municipali; ben inteso che tanto gli uni, quanto gli altri non incontrino eccezioni per riguardo alla condotta ed all' abilità necessaria.

Milano, 11 gennajo 1817.

SAURAU.

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N. 3.

(N.o 9.) REGOLAMENTO per le malattie epidemiche e contagiose.

16 gennajo 1817.

ISTRUZIONI

Per impedire la diffusione, e per procurare l'estinzione delle malattie epidemiche e contagiose che si manifestassero nella specie umana.

J.

TITOLO PRIMO.

Doveri dei medici e dei chirurghi.

AL primo svilupparsi di una malattia epidemica o contagiosa, i medici ed i chirurghi saranno tenuti a farne immediatamente la notificazione alla congregazione municipale o alla deputazione comunale, sotto la comminatoria, in caso di contravvenzione, espressa Circ. ed Atti 1817, Vol. I, P. II.

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