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in vacanza de' beneficj presi in ammini

strazione :

1.o E primieramente si raccomanda che il processo verbale che segna l'epoca della vacanza e dell' assunta amministrazione si debba al più presto rassegnare collo stato del beneficio formato secondo il modello unito alle istruzioni 23 settembre 1802. E quando per formare sollecitamente il detto stato sia necessario di restare in luogo più d'un giorno, i subeconomi, giustificando la necessità, potranno domandare abbonamento delle diete e relative spese forzose da mettersi a carico dell' antecessore e del successore in parti eguali.

2. Il conto d'amministrazione sarà reso a suo tempo con tutte le opportune indicazioni della qualità e sede del beneficio, delP epoca della vacanza e della provvista placitata.

3. Nel segnare le diverse riscossioni e nel contrapporvi le diverse spese i subeconomi avranno cura di notare l'anno, il mese, il giorno dell' introito e del pagamento fatto, col nome e cognome di chi avrà pagato o ricevuto, col titolo dell' esazione e della spesa. E se trattasi di fitti di case a danaro o d'interessi di capitali, censi o livelli attivi o passivi, si noterà eziandio l'epoca convenuta

pei relativi pagamenti, o sieno stabiliti da farsi in una sola volta, o sieno divisi per rate a certi tempi dell' anno.

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4. Rispetto ai generi che si raccolgono o si pagano in natura, si annoterà l'epoca dello staccamento dal suolo o dai rami, e quella della vendita seguita del genere stesso coll' indicazione del prezzo ottenuto.

5. Le spese fatte dai subeconomi, o sieno ordinarie autorizzate all'art. 7 della norma provvisoria 31 maggio 1816, o sieno straordinarie permesse con determinazioni superiori speciali, a termini dell'articolo stesso, dovranno essere giustificate cogli opportuni ricapiti.

6. E siccome per la giusta applicazione delle rispettive competenze è indispensabile che si conoscano le singole rendite ed i pesi di tutto l'anno, converrà che i subeconomi unitamente al conto d'amministrazione' somministrino tutti gli estremi necessarj per l'esatta e compiuta liquidazione. Essi dovranno inoltre trasmettere le note distinte degl' introiti e pagamenti fatti dall' antecessore o da' suoi eredi, e dal nuovo provvisto, qualora il beneficio sia conferito. Alle dette note poi, formate colla prescritta classificazione e chiarezza, si uniranno i relativi confessi. Finalmente con apposita specifica

sarà fatta indicazione delle rendite da riscuotersi e dei pesi non soddisfatti, colle opportune osservazioni.

7. Nel caso che nell' intervallo dalla vacanza alla placitazione i subeconomi non abbiano fatto alcuna riscossione di rendite nè quindi alcun pagamento, dovranno informare di questa circostanza, e presentare nondimeno il calcolo della rendita reale del beneficio verificato in tutto l'anno economico, e dei relativi pesi, e singolarmente dello stipendio procurato o dovuto al vicario spirituale in cura vacante, onde la direzione generale di contabilità abbia gli elementi necessarj per le relative sue operazioni. Milano, il 7 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

Cav. Ab. GIUDICI, CONSIGLIERE.

(N.° 5.) SCIOGLIMENTO del dubbio proposto, se il delitto caratterizzato nel § 89 del codice criminale sia sottoposto alle disposizioni del successivo § 442.

7 gennajo 1817.

N.° 3319-629.

CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze dipendenti.

Sul dubbio proposto, se il delitto carat-terizzato nel § 89 del codice criminale sia sottoposto non meno alle disposizioni del successivo § 442 del citato codice, il supremo tribunale di giustizia, di concerto coll'imperiale regia commissione aulica incaricata degli oggetti di legislazione civile, ha dichiarato:

<«< La disposizione del § 442 del códice » dei delitti è sempre riferibile non meno al » delitto di seduzione all' abuso d' ufficio ca» ratterizzato nell' antecedente § 89, ancorchè » la seduzione non avesse avuto alcuno dei » divisati effetti. »

La presente aulica dichiarazione si comunica a tutte le prime istanze dipendenti da

questo tribunale d'appello, onde serva loro di notizia, ed in adempimento del rispettato decreto 16 dicembre ora scorso del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

Milano, il 7 gennajo 1817.

PATRONI, PRESIDENTE.

CARLI, CONSIGLIERE.

(N.o 6.) CERTIFICATI o carte di residenza non debbono rilasciarsi senza il prescritto bollo, e contro il pagamento della relativa

tassa.

9 gennajo 1817.

N.° 13195-3054.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

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Avendo il governo avuto motivo di conoscere che le carte di residenza o siano certificati d'iscrizione nel ruolo di popolazione, vengono dalle deputazioni all'estimo di alcuni comuni rilasciate senza averle prima sottoposte al bollo, con sensibile nocumento dell'imposta; e dovendo ritenere che ciò

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