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esse famiglie si manifestasse il morbo petecchiale, e che le dette persone si fossero portate alle proprie case durante il morbo e il tempo dei lavori nelle filande, l'amministrazione impedisca alle medesime di ritornare allo stabilimento, dandone avviso al proprietario di esso.

Questa disposizione s'intenderà estesa anche alle persone che non pernottassero nella filanda.

7. I proprietarj, o agenti od istitori delle filande dovranno presentare all' amministrazione comunale del comune in cui sarà situata la rispettiva filanda una esatta nota nominativa delle persone state ammesse ai lavori della medesima, in cui sarà denominato il comune da cui provengono, corredandola delle fedi del medico, che le dette persone debbono seco portare.

8. I proprietarj, ecc. saranno obbligati di far tenere colla massima pulizia le stanze nelle quali pernotteranno le persone addette alle filande.

9. I proprietarj, ecc. notificheranno, senza frapporre ritardo, alla rispettiva amministrazione comunale le persone che cadessero malate, e l'amministrazione, fattele tosto visitare dal medico, le farà immediatamente trasportare all'ospedale munite della fede de

medico, nella quale sarà indicata la qualità e l'indole della malattia da cui esso le giudicherà attaccate.

L'amministrazione farà immediatamente praticare, occorrendo, gli espurghi alla stanza e al letto, ecc. in cui saranno giaciute le infette. 10. Per assicurarsi dello stato di salute delle persone impiegate nelle filande l'amministrazione comunale farà visitare nello stabilimento esse persone almeno una volta alla settimana, dando a norma dei casi i provvedimenti che potranno occorrere.

11. L'inosservanza delle surriferite disposizioni e la contravvenzione alle medesime verranno punite con una multa entro il limite stabilito all'art. 80 del decreto 5 settembre 1806.

12. Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate della esecuzione delle presenti disposizioni, e gl'imperiali regj cancellieri della vigilanza per l'esatto loro adempimento.

A questo effetto tali disposizioni verranno dalle imperiali regie delegazioni provinciali officialmente comunicate ai cancellieri, alle amministrazioni comunali e ai medici, onde non abbiano ad allegare l'ignoranza delle disposizioni medesime nel caso d' inosservanza o di contravvenzione.

Milano, il 26 giugno 1817.

(N.° 86.) NORME per l'applicazione delle pene alle contravvenzioni ai regolamenti sui

boschi.

27 giugno 1817.

N.° 16893-1556.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avendo la regia delegazione di Sondrio promosso il dubbio, se le contravvenzioni ai regolamenti sui boschi debbano essere punite giusta le disposizioni del vigente codice delle gravi trasgressioni politiche, oppure a termini del decreto 27 maggio 1811, il governo ha preso la seguente risoluzione.

Quelle contravvenzioni ai regolamenti suddetti che si trovano identicamente contemplate nel codice delle gravi trasgressioni, debbono essere conosciute e punite secondo il disposto dal codice stesso. Alle altre si applica il decreto 27 maggio 1811. Milano, il 27 giugno 1817.

SAURAU.

MILANO, DALL' IMP. REGIA Stamperia.

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(N.° 87.) SPESE di viaggio non compensabili alle deputazioni comunali.

9 marzo 1817.

N.° 5557-1003.

CIRCOLARE.

L'imp. regio, governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è fatta la dimanda se abbiano ad essere compensate alle deputazioni comunali le spese che esse dovessero sostenere per viaggi in causa di servigio del proprio comune alla residenza della rispettiva cancelleria distrettuale.

Dopo di avere sentito il parere della congregazione centrale e della direzione generale della contabilità, il governo è venuto nella determinazione di stabilire che simili spese. non abbiano in massima ad essere rimborsate, salvi i casi che dalle imperiali regie delegazioni gli venissero presentati come meritevoli di uno speciale riguardo.

Milano, il 9 marzo 1817.

SAURAU.

(N.° 88.) CAUTELE da osservarsi pei malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi e non affetti da tal morbo contagioso.

3 aprile 1817.

N.° 8927-1194.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È stato riferito al governo che negli spedali destinati per la cura delle persone colpite dal morbo contagioso petecchiale vengano talvolta ricoverati anche degl' individui affetti da altre malattie.

Volendo il governo togliere un tale inconveniente per quanto sia possibile, cioè senza impedire che vengano trasportati ai detti spedali anche quelli sui quali cada un fondato sospetto che siano attaccati dal suddetto morbo contagioso, s'incaricano le imperiali regie delegazioni provinciali di dare immediatamente le disposizioni all'uopo, che i medici ai quali è affidata la direzione dei mentovati spedali abbiano a bene esaminare le persone che vengono inviate per essere ammesse nei medesimi, affinchè riconoscendo per avventura che fossero affette da altre malattie, le facciano trasportare agli spedali

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