Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

ed i figli orfani essere trattati secondo i regolamenti austriaci risguardanti le pensioni, l'eccelsa imperiale regia camera aulica con dispaccio 16 p. p.° gennajo, n.o 2746-247, ha dichiarato che di conseguenza anche la competenza e la percezione del soldo mensuale devono d'ora in avanti essere regolate a favore degli stessi impiegati, e nel caso della morte di questi, a favore delle loro vedove e dei figli, giusta le seguenti norme:

a) Quegl' impiegati che hanno un soldo che non arriva ad annui fiorini mille sono in diritto di esigere la mensuale competenza anticipatamente col primo di ciascun mese o nei giorni susseguenti, ove non sia possibile per la brevità del tempo di poter pagare in un sol giorno tutti questi individui.

b) Tutti gli altri impiegati, i quali all'incontro percepiscono un soldo di mille fiorini e più, hanno diritto alla riscossione delle loro competenze mensuali soltanto dal giorno 16 del mese in avanti.

c) S'intende sempre che qualora uno dei suddetti giorni destinati pel pagamento cade in domenica o in un giorno festivo, o in una giornata della settimana in cui per sistema si tiene chiusa la cassa, il pagamento medesimo debba principiare soltanto nel giorno suc

cessivo.

[ocr errors]

d) Finalmente all' erede dell' impiegato defunto, il di cui soldo non sorpassa quello dei segretarj di governo di prima classe, che attualmente si è di fiorini mille e cinquecento, appartiene sempre l'intiero soldo del mese in cui lo stesso impiegato cessò di

vivere.

Agli eredi dell' impiegato, il di cui soldo è maggiore del suddetto, compete però l'intiero soldo del mese allora soltanto che il suddetto impiegato non abbia cessato di vivere prima del giorno 16.

In caso diverso, sarà da regolarsi la competenza solamente sino al giorno della morte inclusivamente.

Milano, il 26 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

TORDORÒ, CONSIGLIERE,

(N.o 57.) NELLA perizia degli stabili comunali, oltre l'idea del ricavo complessivo, si dovrà indicare anche la quantità dei prodotti per ogni pertica censuaria.

26 aprile 1817,

N.° 10633-1845.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia delegazione diramerà ai cancellieri distrettuali della provincia una circolare, in cui dovrà esser fatto presente che quando occorre di procedere alla stima di uno stabile comunale, del quale possono essere noti i prodotti del suolo, è importante che il perito non si limiti a dare un'idea del ricavo complessivo dello stabile, ma abbia anche ad indicare la quantità dei prodotti per ogni pertica censuaria, sia dei foraggi, se il fondo è a pascolo, sia delle legne, se è a bosco.

Queste notizie serviranno a far conoscere quale possa essere la quantità de' bestiami che possono pascolare nel fondo, e quale possa essere il prodotto delle legne ridotte in carbone; ed in tal modo si eviterà ogni motivo di dubbio sulla tenuità dei prezzi che

( 172 )

172)

potessero talvolta rilevarsi nelle stime, quando si confrontano con quelli ottenuti dall' esito delle aste ordinate per l'alienazione del fondo. Milano, il 26 aprile 1817.

SAURAU.

(N.° 58.) IN quali casi i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile.

27 aprile 1817.

N.° 10850-978.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Affinchè le autorità politiche abbiano una norma precisa per conoscere i casi ne' quali in via d'eccezione i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile, l'imperiale regio comando generale ha comunicato a questo governo il tenore di un'ordinanza in propósito emanata il 4 ottobre 1803 dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra, e contenente le seguenti disposizioni:

a) I militari in permesso restano sempre sotto la giurisdizione militare, e dipendono

dalla medesima in qualità d'istanza personale, nelle processure per delitti propriamente detti nelle cause civili, nei casi mortuarj, e per le licenze di matrimonio.

b) La suddetta giurisdizione militare non si estende però alle gravi trasgressioni di polizia, le quali a giudizio della competente autorità locale non meritano pena maggiore di otto giorni d'arresto. La pena che nod oltrepassi questo grado sarà inflitta dalle autorità civili.

c) I militari in permesso potranno poi essere sentiti in esame dal tribunale del luogo della loro dimora, tanto come danneggiati, quanto come testimonj.

L'imperiale regio governo si fa quindi sollecito di comunicare tale determinazione alle regie delegazioni provinciali, onde si attengano per l'avvenire alle norme in essa prescritte, e le facciano conoscere alle istanze politiche da esse dipendenti.

Milano, il 27 aprile 1817.

SAURAU.

« ZurückWeiter »