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a reprimere ogni inconvenienza e ad un delegato beneviso alla polizia, che deve assistere e vegliare, durante la festa, pel mantenimento dell'ordine, della quiete e della decenza pubblica.

5. Nessuna festa da ballo venale potrà permettersi nei caffè, negli alberghi, nelle osteterie, nelle trattorie, nelle botteghe degli acquavitaj e venditori di birra, come pure in ogni abitazione che abbia porta o cortile di accesso comune ai suddetti negozj; e rimane altresì vietata l'introduzione nelle sale di tali feste ed il consumo di qualunque sorta di cibi, di vini e di liquori spiritosi.

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6. Le sale destinate per le feste da ballo venali dovranno essere a pian terreno ed avere un solo ingresso, sempre aperto ed accessibile a chiunque, fuorchè agl' individui diffamati, i quali dovranno essere rinviati dalle sale ogni qual volta vi si fossero introdotti.

7. Le predette sale non avranno comunicazione con altre stanze di ritiro o di privato accesso; e quando si volesse tenere comunicazione tra le sale da ballo ed altre stanze, queste dovranno essere egualmente ben illuminate, sempre aperte ed accessibili indistintamente a chiunque.

8. Le feste da ballo venali non potranno incominciare prima di sera, nè essere protratte oltre la mezzanotte.

9. Chi tenesse feste da ballo venali senza licenza in iscritto della polizia od in contravvenzione alle licenze ottenute, incorrerà per la prima volta nella multa dalle lire 25 alle 100, giusta le circostanze de' casi; questa multa sarà raddoppiata secondo il numero delle contravvenzioni.

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10. Le premesse disposizioni non riguardano per alcun modo le feste da ballo nei

teatri.

Milano, il 3 gennajo 1817.

IL CONSIGLIERE AULICO, DIRETTORE Gen. della POLIZIA, CAVALIERE DE RAAB.

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CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N. 2.

(N. 3.) METODO da tenersi dai periti nella ripartizione dei fitti sui fondi d'un beneficio

vacante.

7 gennajo 1817.

N.° 43643-6062.

CIRCOLARE

Alle imp. regie delegazioni provinciali ed ai subeconomi de' beneficj vacanti.

NELLA circostanza che la norma provvisoria 31 maggio 1816 è stata comunicata assai tempo dopo, quando molti prodotti de' fondi beneficiarj erano già maturati, ed altri erano presso a maturare, l'imperiale regio governo dichiara che la massima ivi stabilita all'articolo 19 per la divisione dei fitti a danaro debba avere la piena sua esecuzione soltanto col succeduto nuovo anno economico, vale a dire col S. Martino 1816. Quindi la ripartizione non ancora eseguita dalla direzione generale di contabilità dei fitti a danaro cadenti sopra Circ. ed Atti 1817, Vol. I, P. II.

beni di beneficj amministrati da' subeconomi prima di quest' epoca, ne sarà eseguita secondo la massima ch' era in vigore al S. Martino 1815.

Affinchè poi l'applicazione della regola antica richiamata al citato articolo 19 d'ora in avanti sia fatta con esattezza e con uniformità, l'imperiale regio governo rimette ai subeconomi un modello proposto dalla direzione generale di contabilità, secondo il quale dovranno i periti assunti dai subeconomi eseguire ne' casi individui l'operazione relativa, onde sopra gli elementi di calcolo presentati nel modo prescritto la stessa direzione generale possa determinare la ripartizione fra i rappresentanti dell' antecessore la cassa depositaria del monte ed il

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successore.

Si avverte però che questa operazione non è necessaria, e non dovrà quindi commettersi al perito nè quando i frutti si trovano attaccati al suolo od ai rami tutti quanti al momento che si verifica la vacanza del beneficio, nè quando tutti quanti i frutti vengono a maturare, e quindi a staccarsi, durante l'intervallo della vacanza, prima che ne sia placitata la nuova provvista.

Adunque l'operazione suddetta è necessaria, e dovrà commettersi al perito nel doppio

diverso supposto, 1.° che alcuni de' frutti si trovino già prima staccati, ed altri si trovino attaccati nel momento nel quale si verifica la vacanza; 2.° che essendo a quell'epoca tutti immaturi ed attaccati, alcuni ne sieno stati staccati nel periodo della vacanza, ed altri vi rimangano da staccarsi dopo la placitata nuova provvista.

Nel primo supposto l'operazione dovrà essere commessa ed eseguita dal perito sollecitamente subito dopo la vacanza avvenuta, quando il fatto sul quale si appoggia l'operazione si può facilmente verificare.

Nel secondo supposto in vece l'operazione non dovrà eseguirsi se non quando sia conosciuta la data della placitazione, la quale segna il confine del diritto fra il vacante ed il nuovo provvisto.

Nel caso poi del primo supposto i subeconomi, rimettendo al governo l'operazione del perito eseguita secondo il modello, dovranno indicare e specificare se e quali dei frutti trovati al momento della vacanza attaccati al suolo ed ai rami sieno venuti a maturanza e quindi staccati nell' intervallo della vacanza prima della placitazione.

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In questa occasione l'imperiale regio governo richiama ai subeconomi le seguenti prescrizioni d'ordine per gli atti da trasmettersi

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