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(N. 53) FIGLI abbandonati in questa capitale da rimandarsi ai comuni cui appartengono.

N.°

9783-1276.

17 aprile 1817.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Resosi frequente l'abbandono in questa capitale de' figli appartenenti ad altri comuni dello stato, ed anche esteri, l' imperiale regio governo, considerato che essi non possono mettersi a carico dei pii stabilimenti di Milano, ma che è pur necessario di non lasciarli privi d'assistenza ed esposti al pericolo di perire per mancanza di sostentamento, tra i diversi provvedimenti compartiti, ha fino dal 4 gennajo p. p. ordinato che i fanciulli i quali o per loro indicazione, o in qualche altro modo risultassero appartenere a comuni di queste provincie, sieno mandati al comune rispettivo perchè provveda in qualche maniera alla loro assistenza e sostentamento, e procuri di collocarli presso gli agricoltori ed artigiani onde imparino qualche mestiere.

Essendosi però in qualche caso incontrate difficoltà all'esecuzione di tali disposizioni per ignoranza allegatane dalle amministrazioni comunali o distrettuali, l'imperiale

regio governo comunica ora la disposizione. stessa alle imperiali regie delegazioni, invitandole a farla conoscere alle amministrazioni comunali pel mezzo delle imperiali regie cancellerie censuarie onde vi si uniformino, e si prestino rispettivamente per loro parte alla corrispondente esecuzione.

Milano, il 17 aprile 1817.

SAURAU.

( N.° 54. ) PAGAMENTO di un acconto alle vedove ed agli orfani di militari italiani non ritornati dalla campagna di Russia.

17 aprile 1817.

N.° 5603-1738.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo all' imperiale regia prefettura del monte.

Avendo l'imperiale regia camera aulica generale delle finanze con dispaccio 7 ottobre 1816, n.o 40207-1927, partecipato di avere stabilito, di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico, che i militari italiani non ritornati dalla campagna di Russia vengano col 31 dicembre 1816 riguardati come

rimasti avanti il nemico per l'effetto di trat tare le loro mogli ed i loro figli come ve dove ed orfani di militari morti in guerra, a termini del regolamento militare italiano 31 dicembre 1811;

Questo imperiale regio governo, d'intelligenza coll' imperiale regio comando militare, ha determinato di concedere alle dette vedove ed orfani, in pendenza che la liquidazione già fatta della rispettiva loro pensione venga approvata dai sullodati aulici dicasteri, il pagamento di un acconto nel limite di due terzi dell'importare di un trimestre delle rispettive competenze annuali.

Quali sieno le contemplate vedove ed orfani suddetti, e quale la somma da pagarsi loro rispettivamente in via di acconto, codesta imperiale regia prefettura lo desumerà dal prospetto qui accluso (*).

Milano, il 17 aprile 1817.

SAURAU.

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(*) Si ommette il prospetto come superfluo.

(N.° 55.) NORME pel pagamento dei debiti che diversi comuni professano verso l'ospe

A

dale maggiore ed il luogo pio della Senavra.

N.° 8589-r169,

25 aprile 1817.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Pel pagamento dei debiti che diversi comuni professano verso l'ospedale maggiore e il luogo pio della Senavra di Milano, specialmente in causa di pensioni per pazzi e cronici ricoverati negli stabilimenti medesimi, sogliono generalmente i comuni stessi spedire i relativi mandati pagabili soltanto in luogo, cosicchè per riscuotere le corrispondenti somme trovansi obbligati i pii stabilimenti di mandare ad esigerle presso i rispettivi ricevitori comunali. Riescendo però siffatto metodo molto incomodo, dispendioso ed anco pericoloso pei suddetti luoghi pii, la sezione amministratrice dei medesimi ha ricorso al governo, invocando l'opportuno provvedimento per loro interesse.

Avuto pertanto riguardo alle succennate circostanze, e considerato che, giusta la massima stabilita anche dal ministero dell' interno

del cessato regno d'Italia, tali pagamenti debbono farsi eseguire dai comuni alla cassa della congregazione di carità in Milano, si invita codesta imperiale regia delegazione ad ordinare espressamente a tutti i comuni della provincia che avendo essi qualche debito verso la congregazione anzidetta, e specialmente pei titoli di sopra accennati, debbano a tutto loro carico far versare direttamente nella cassa della medesima le somme relative nel modo che essi troveranno più sicuro e

conveniente.

Milano, il 25 aprile 1817.

SAURA U.

(N.° 56.) NORME sul pagamento mensuale tanto degl' impiegati stabili, quanto delle loro vedove e figli orfani.

26 aprile 1817.

N.° 2315-899.

CIRCOLARE.

Imperiale regio governo.

In conformità della benefica sovrana risoluzione 29 novembre 1816, fatta conoscere con governativa circolare n.o 13844-2754, dovendo tanto gl'impiegati stabili presso gl'imperiali regj uffici organizzati, quanto le loro vedove

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