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e le deputazioni; che l' aprire le lettere appartiene al primo deputato, ed in mancanza di questo o del suo sostituto, al secondo o terzo deputato, od ai loro sostitati; e non deesi permettere all' agente di aprirle egli stesso, se non quando manchino tutti questi.

Ma l'avere così ristretti nei loro limiti naturali gli ufficj degli agenti comunali non assolve già questi da quanto è loro ordinato dagli articoli 108 e 109 delle ricordate istruzioni; imperciocchè, come sarebbe obbligo di qualunque pubblico impiegato, essi dovranno continuare a dare ai cancellieri del censo tutte le notizie ed informazioni delle quali fossero richiesti: ciò che potranno fare (escluse le cose urgenti, per le quali le loro risposte saranno sollecite a norma delle circostanze) nelle non infrequenti occasioni che dovranno recarsi al capoluogo del distretto.

Ed ecco che pochi essendo per tal modo i casi nei quali in generale gli agenti comunali debbano operare da soli, di poco rilievo saranno pure le spese per essi occorrenti, le quali o potranno soddisfarsi, come quelle d'ufficio delle deputazioni, col fondo di riserva, od essere ad essi compensate nel salario, il cui assegnamento dovrà proporzionarsi alle loro fatiche; ed obbligati così gli agenti a dipendere dagli ordini dei deputati,

sarà meno difficile, che non è

presentemente, il rinvenire nei comuni ( ove pel già citato articolo 101 delle istruzioni 12 aprile 1816 debbono essi assolutamente dimorare) chi sia capace di sostenerne gli ufficj. Milano, il 12 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

P. DE CAPITANI, CONSIGLIERE.

( N.° 33.) MANTENUTO in vigore l'art. 271 del regolamento 1.° luglio 1807, che prescrive la prestazione dell' alloggio ai gendarmi.

12 marzo 1817.

N.° 5888-882.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo stata superiormente riconosciuta non applicabile all' imperiale regia gendarmeria la notificazione 29 dicembre p. p.o, e potendo per avventura accadere che alcuni comuni in ciò indotti in errore si rifiutassero

a prestare l'alloggio ai sottufficiali e gendarmi incaricati di una girata di perlustrazione, il governo per la tutela della tranquillità pubblica ha determinato che in pendenza della nuova organizzazione di quest'arma sia mantenuto in vigore l' articolo 271 del regolamento 1.° luglio 1807, che prescrive ai comuni la prestazione dell' alloggio ai gendarmi isolatamente in giro per causa, di servizio.

Di tale superiore determinazione se ne rende informata codesta imperiale regia de legazione, affinchè dirami di conformità alle autorità comunali gli ordini per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 12 marzo 1817.

SAURAU.

† Ń.° 34.) APPLICABILI anche ai parenti è genitori che accolgano o ricoverino un figlio disertore le disposizioni dei §§ 199 e 200 del codice penale, parte I.

14 marzo 1817.

CIRCOLARE

Alle autorità politiche delle provincie

lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rescritto comunicato all' imperiale regio governo dall' imperiale regio tribunale d'appello ha dichiarato che le disposizioni dei §§ 199 e 200 del codice penale, parte I, contro i colpevoli di ajuto o favore prestato ai disertori sono senza alcun dubbio applicabili anche ai parenti e genitori che accolgano o ricoverino un figlio

disertore:

Si comunica quindi tale superiore dichiarazione a tutte le autorità politiche per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano, il 14 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU,

GOVERNATORE.

BAZETTA, CONSIGLIERE.

(N. 35.) RISERVATA l'istanza ai ricevitori per la proroga all' esercizio del privilegio fiscale nel solo caso d'inondazione o di altro grave infortunio.

14 marzo 1817.

N.° 7051-245.

CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non pochi cessati ricevitori comunali, sia direttamente, sia col mezzo delle imperiali regie delegazioni provinciali, hanno fatto pervenire al governo le loro istanze, implorando per titoli non contemplati dalla sovrana patente 18 aprile 1816 una proroga all'esercizio del privilegio fiscale contro i debitori morosi.

Volendo l'imperiale regio governo por fine a simili domande, e diffidare i ricorrenti affinchè sappiano prendere in tempo le opportune misure, l'imperiale regio governo dichiara, in via di massima, che le istanze di tal fatta non verranno secondate se non nel solo caso di una comprovata quasi totale inondazione del territorio di un comune, o di altro infortunio che portasse la devastazione di tutti i frutti.

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