N." DATA. TITOLO DEGLI ATTI. Pag. PROIBIZIONE del giuoco del camuffo. 185 ESCLUSO l'ingresso in questo stato ai ......... 186 188 detto 19 Vedi Appendice N.o 91. 65 detto 20 MASSIME sull'applicazione dell'amni 88 69 detto 24 detto detto 29 detto detto 30 NELLE congregazioni di carità vi ha SENTENZA di nullità di un matrimo- NORME per facilitare la spedizione 198 200 202 MANTENUTA in corso ai comuni l'e- 205 N.° DATA. TITOLO DEGLI ATTI. Pag. ...... infermi, trovatelli e pazzi senza lo TASSE per le sentenze da riscuotersi ESCLUSI dalla nomina ai canonicati NORME e cautele per l'uso delle sa- ESTENSIBILE anche ai soldati della 207 209 213 215 217 218 219 220 222 PROIBITA la tenuta delle fiere finchè RICHIAMATO all'osservanza il decreto 225 ..... 229 230 SPESE di viaggio non compensabili 237 CAUTELE da osservarsi pei malati ri- .... 240 243 DISCIPLINE onde poter ottenere la licenza di formare nuove risaje.... 246 CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc. N° I. SUPPLIMENTO di atti appartenenti alla parte II dello scorso 1816. (a) SOSTITUITO nei comuni in mancanza dell'imperiale regio delegato o del podestà il più anziano delle congregazioni di carità ad assumere le funzioni di presidente negli oggetti risguardanti gli stabilimenti di pubblica beneficenza. 13 ottobre 1816. L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali. PER l'attuale sistema d'amministrazione comunale essendo generalmente cessati i sindaci e molti podestà, si è trovato necessario, in pendenza dei nuovi regolamenti per gli stabilimenti di pubblica beneficenza, di provvedere alla nomina dei membri delle congregazioni di carità che nei comuni aventi una popolazione non maggiore di 5om. abitanti era dal decreto 21 dicembre 1807 attribuita · ai podestà e sindaci suddetti. Circ. ed Atti 1817, Vol. I, P. II. I Considerato pertanto che le incumbenze di questi funzionarj sono ora esercitate dalle deputazioni all' estimo, si è determinato che ove manchi il podestà, tale nomina sia fatta dalle deputazioni stesse. Resterebbe egualmente a provvedersi riguardo alla presidenza, che era pure attribuita ai podestà e sindaci presso le congregazioni di carità. Ma siccome questa non potrebbe essere esercitata dalla deputazione in corpo, nè si troverebbe opportuno di affidarla ad uno degl' individui della medesima, poichè nei comuni di campagna in generale essi non sono sempre dei primi estimati del paese, ma anzi il più delle volte sono persone sostituite aventi pochissimo o nessun estimo; così non volendosi fare fino all' emanazione dei suddetti nuovi regolamenti alcuna innovazione assoluta, si è stabilito che ove non siavi l'imperiale regio delegato o il podestà, il più anziano della congregazione di carità faccia le funzioni di presidente della medesima, analogamente a quanto è disposto all'art. 6 del decreto 25 novembre 1808. Si partecipano tali determinazioni alle imperiali regie delegazioni perchè loro servano di norma all' evenienza del caso. Milano, il 13 ottobre 1816. SAURAU. |