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III. Estratto della norma giudiziaria pei reggimenti d'infanteria e cavalleria del 25 giugno 1754, § 87.

AZIONI CIVILI.

«Allorchè insorge quistione sulla vali» dità del testamento di un militare, deve » quella decidersi a norma dei particolari » diritti militari, senza alcun riguardo, se» condo l'attuale sistema militare, alla dif» ferenza o all'indagine se il militare testa> tore si sia trovato in così detta expeditione » militari vel in procinctu atteso che qualunque persona appartenente al militare, > fin tanto che gode soldo di onorario von è dimessa dall' effettivo servigio e dai corrispondenti suoi obblighi, deve star >> pronta in ogni tempo, sia di guerra, sia » di pace, se e per dove verrà essa coman» data ed impiegata ad altro imperiale regio servigio, e tenersi perciò in ogui ora pre» parata a qualsisia sua traslocazione; quindi è che tale persona addetta al militare non può venire esclusa o privata di niuna di quelle particolari franchigie che sono competenti al soldato effettivo. Un testamento perciò di un militare, scritto e sottoscritto

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» di proprio pugno, od anche soltanto co» municato a due testimonj, sarà da rite» nersi pienamente valido e legale senza » necessità di ulteriori prove, testimonianze » o formalità, e senza che vi apporti una » differenza il luogo, il domicilio od anche epoca o il giorno della morte del testa

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»tore. »

IV. Estratto del regolamento di servigio dell'infanteria dell' anno 1808, parte II, cap. I, sezione VI, § I.

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Dei diritti d' un proprietario di reggimento d'un di altre prerogative particolarmente concesse allo stato militare.

OMISSIS.

« In oltre il diritto di far testamenti meno » solenni, nei quali deve il testatore sol>> tanto aver cura che a tale ultima sua » volontà non manchi la necessaria legale » certezza; e quindi, allorchè vuole testare » in iscritto, che tale ultima sua disposi» zione, o sia scritta e sottoscritta di propria » mano, oppure scritta essendo con altrui » carattere, sia almeno da lui e da due te>>stimonj sottoscritta, quand' anche il testa» mento fosse di pugno di uno di questi

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» ultimi; oppure, volendo testare in voce, » che tale ultima sua volontà venga da esso >> in presenza di due testimonj, quali perso»nalmente lo conoscano, verbalmente di> chiarata, »

L'imperiale regio governo, in esecuzione dei superiori ordini, porta a pubblica notizia tali disposizioni per comune intelligenza ed

Osservanza.

Milano, il 5 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

BAZETTA, Consigliere.

(N.° 18.) DICHIARATO libero il traffico della lana di pecore negli stati interni della monarchia, e sottoposta al dazio per l'estero di lire 37. 15 al quintale.

9 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sempre intenta S. M. l'augusto nostro imperatore e re a compartire tutte le provvidenze che possano giovare alla maggiore

prosperità delle manifatture e del commercio nelle provincie della sua monarchia, si è degnata con sovrana risoluzione del 15 scorso marzo, abbassata a questo governo con dispaccio 20 stesso mese, n. 1494I-I727, dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale, di ordinare le seguenti facilitazioni:

I. Il traffico della lana di pecore sarà affatto libero negli stati interni dell' intiera monarchia.

2. La stessa lana pecorina a qualunque uso per esportazione all'estero è soggetta al dazio a peso lordo per quintale di lire 37. 15.

3. Sono mantenute in rigorosa osservanza le professioni e cautele prescritte da' veglianti decreti pei movimenti ed ammassi nel circondario confinante, e per le spedizioni al

l'estero.

L'imperiale regia direzione delle dogane è incaricata dell' esecuzione di questa benefica sovrana risoluzione.

Milano, il 9 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N. 2.

( N.° 19.) NOMINA riservata al sovrano delle dignità particolari e dei canonicati in tutte le chiese cattedrali e collegiate. Quella dei cappellani corali e dei mansionari devoluta agli ordinarj.

10 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

PER determinare l'esatta intelligenza ed osservanza della sovrana risoluzione 15 luglio 1815 pubblicata colla notificazione 27 agosto di quell' anno sopra la riserva che S. M. vi ha fatta della nomina ai canonicati, e sopra la condizione ai candidati di un lodevole decennale servizio nella cura delle anime, la prefata M. S. si è degnata di ulteriormente dichiarare e stabilire ciò che segue:

1. Le dignità capitolari ed i canonicati in tutte le chiese cattedrali e collegiate, salvo quelle di patronato privato, rimangono alla perpetuità ed indistintamente di nomina sovrana, quando pure vi sia annesso l'incarico Atti 1817, Vol. I, P. I.

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