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cause portate avanti i tribunali di commercio, in quanto non sia altrimenti ordinato nel presente capitolo. Il tribunale mercantile di Bolzano si attiene allo statuto particolare ad esso conceduto.

sopra

§ 2. Le cause da trattarsi avanti i predetti tribunali lettere di cambio devono annoverarsi fra quelle qualificate dalla legge pel processo verbale.

§3. Negli affari di cambio e mercantili può il tribunale per la presentazione della risposta, replica e duplica assegnare termini più brevi di quelli che sono generalmente stabiliti. Anche la proroga dei termini non dev' essere accordata senza grave motivo.

§ 4. Per le lettere di cambio legittimamente rilasciate sotto una firma resa pubblicamente nota e debitamente registrata al protocollo non sono necessarj gli altri requisiti voluti dal § 172 del regolamento giudiziario pei chirografi o sia per le obbligazioni fatte per causa di debito.

§ 5. Così pure il giro, quand' anche non sia interamente scritto di propria mano del girante, ma sottoscritto soltanto, ha l'effetto attribuitogli dal regolamento di cambio.

§ 6. Quanto è prescritto nel cap. XVII del regolamento giudiziario per le perizie giudiziali deve egualmente osservarsi nelle cause

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mercantili e di cambio, ove si voglia istituire la prova per mezzo di periti di commercio. § 7. I tribunali di commercio devono entro ventiquattr' ore rilasciare alla parte i motivi del giudicato.

§ 8. Tanto l' insinuazione d'appello della sentenza pronunciata dal tribunale di commercio, quanto la querela di nullità, e così pure i gravami e la risposta devono presentarsi entro il termine di tre giorni. Questo medesimo termine deve osservarsi nel produrre tutte le scritture in grado di revisione, e per qualunque ricorso che, durante il processo, venisse presentato al giudice superiore.

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§ 9. Nella sentenza si prefigge il termine di tre giorni pel pagamento di un debito mercantile o di cambio.

§ 10. Il tribunale di commercio non solo deve accordare, ma ben anche effettuare l'esecuzione domandata sopra beni mobili del debitore o col delegare persona del suo ufficio, o col ricercare a tal effetto il giudice del luogo nella cui giurisdizione esiste il bene mobile. Rispetto ai beni immobili deve bensì il tribunale di commercio accordare égualmente l'esecuzione, ma l'effettuarla spetta a quel giudice alla cui giurisdizione il bene immobile è sottoposto.

§ 11. L'intimazione di quelle ordinazioni giudiziali che deve farsi a proprie mani quando riguardi un negozio, si fa nelle mani di quello che ne ha la firma.

§ 12. Nei tribunali di commercio non vi sono ferie se non nei giorni di domenica, di festa di precetto e delle rogazioni.

13. Chi aspira ad essere ammesso come notajo presso il tribunale di commercio, deve sottomettersi all' esame sulle sue cognizioni in affari mercantili e di cambio. Un notajo che voglia inoltre essere abilitato al patrocinio delle cause presso il tribunale di commercio od altri giudizj, deve ottenere l'ammissione all' esercizio della professione d'avvocato a norma delle generali prescrizioni del regolamento giudiziario.

§ 14. Il mandato di procura per patroci

nare una ditta mercantile viene sottoscritto e rilasciato da chi ne ha la firma.

(N.° 17.) COMUNICAZIONE delle disposizioni delle leggi militari riguardanti il diritto sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico, ed i privilegi dei testamenti militari.

5 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, di concerto coll'imperiale regio consiglio aulico di guerra, si è compiaciuto di comunicare le disposizioni delle leggi militari della monarchia che stabiliscono le regole riguardanti il diritto sulle prede sulle cose ricuperate in guerra dal nemico, ed i privilegi dei testamenti militari, giusta i §§ 402 e 600 del codice civile universale.

Le premesse disposizioni sono le seguenti:

I. Estratto degli articoli di guerra per l'armata dell'anno 1808, § 23.

<< Le conquiste di artiglierie, armi, mu» nizioni, carriaggi, bandiere, stendardi, » cavalli, magazzini, casse militari, cancel»lerie, ecc. ecc. dovranno consegnarsi là

» dove sarà dal generale comandaute deter>> minato, sotto comminatoria di grave pena >> ai contravventori. >>

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II. Estratto del regolamento di servigio dell'infanteria dell' anno 1808, parte 11, cap. II, sezione IV, § 2.

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<< Quando il nemico pienamente respinto » sarà forzato a totale ritirata e che dal generale comandante sarà dato il permesso » di poter predare, sia sul campo di battaglia, » sia nel campo del nemico, i soldati dovranno » esservi condotti e diretti in piena armatura » dagli stessi loro superiori e bassufficiali. Le » bandiere, gli stendardi ed altri militari » distintivi, non che i cannoni, le munizioni e proviande, la cassa di guerra, le can» cellerie, ecc. ecc. dovranno consegnarsi e » deporsi nel quartier generale; il restante » bottino poi, di cui non si potrà nascondere » o sottrarre cosa alcuna sotto grave pena, » sarà distribuito fra i soldati medesimi, con ispeciale riguardo a quelli fra loro che sin» golarmente si saranno distinti e resi merite» voli d' una ricompensa maggiore. d'una

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