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» nell' inscrizione, del che le parti saranno >> esattamente informate dalle rispettive auto» rità, dovranno conseguenteinente le parti » stesse aspettare tale notificazione, ed in » allora potranno fare i passi che crederanno » opportuni, onde conseguire le rispettive

» somme.

» Del resto si preverranno per mezzo di pubblici avvisi gl' interessati del modo di » bonifico e del metodo trovato dal governo » per l'inscrizione, trascrizione, realizzazione D e rimessa delle loro rendite, affinchè ciò serva loro di norma e di direzione a suo >> tempo. »

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Milano, il 2 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

BAZETTA, Consigliere.

(N.° 16.) NORME per la processura nelle cause di cambio e commerciali.

5 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

sorta,

NOTIFICAZIONE.

Dovendosi dal giorno della seguita attivazione del nuovo regolamento del processo civile considerare abrogate tutte le leggi del cessato governo relative al modo di procedere in giudizio per le cause civili d'ogni ed essendo urgente il bisogno di provvedere al più celere andamento delle cause di cambio e commerciali, ed ai mezzi di esecuzione e di cauzione rispettiva, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha in modo interinale ed in pendenza delle leggi stabili in materia di commercio e delle disposizioni dell' imminente nuovo regolamento giudiziario pel processo civile prescritte le seguenti norme:

1. Nei processi da trattarsi avanti i tribunali di commercio si procede secondo le norme stabilite dal capitolo 41 del regolamento giudiziario della Galizia qui annesso.

2.o Alla parte che dipendentemente da atto di commercio avrà, rispetto al preteso

credito, ottenuto in prima istanza. favorevole sentenza deve sopra relativa istanza accordarsi dal giudice l'interinale assicurazione del suo credito, sia con atto di pignoramento o in altro modo analogo alla natura dell'affare di cui si tratta.

3. Il possessore di una lettera di cambio, levato debitamente il protesto di non accettazione o di non pagamento a termini dell' art. 173 e seguenti del codice di commercio, è in diritto di chiedere dal traente o indossante, sul fatto, vale a dire nel termine di ore ventiquattro, il pagamento della cambiale, de' rispettivi interessi, delle spese del protesto, del prezzo della rivalsa e di altri danni che potrà legittimare a lui derivati.

4.o E però obbligo dell' istante di corredare la rispettiva sua istanza della lettera originale di cambio, del protesto originale o della copia debitamente rilasciata a termini dell'art. 176, e dell'originale conto di ritorno conformato e certificato a senso del successivo articolo 181 del citato codice O sostenuto dal biglietto della borsa di cambio della piazza di Vienna per le lettere protestate in quella piazza.

5. Il giudice sopra tale istanza debitamente corredata rilascia, senza previa citazione delle parti in contraddittorio, sul fatto,

con primo decreto il precetto esecutivo di pagamento da eseguirsi entro ore ventiquattro; e volendo il traente o indossante impetito del pagamento eccepire, egli è tenuto di proporre e di documentare avanti il giudice le proprie eccezioni entro il surriferito termine di ore ventiquattro.

6. Trascorso questo termine senza che il debitore convenuto abbia effettuato il pagamento, o dimostrato che non gli corre l'obbligo relativo, ne rilascia il giudice, sopra nuova istanza del creditore cambiario, l'immediata esecuzione. Ma se il debitore entro il suindicato termine avesse presentate eccezioni tali che lasciassero di che dubitare del suo obbligo al pagamento, in tal caso il giudice, sull'istanza del creditore diretta all'effettuazione dell'esecuzione, non rilascia se non l'esecuzione per cauzione del credito, ed all' effetto del pegno pretorio, sia con far deporre in giudizio quanto basterà a coprimento del preteso complessivo credito, sia colla verificazione dell' atto di pignoramento, e rimette l'istante creditore e possessore della lettera protestata, alla giornata, sulla scrittura eccezionale, destinata ad ambe le parti per comparire in contraddittorio verbale all' effetto della replica e duplica rispettiva.

7.° Quanto trovasi disposto ai numeri 3.o, 4., 5.o e 6.° della presente ha luogo non meuo rispetto ai biglietti a ordine o sia vaglia, qualora saranno conformati a dell'art. 188 del codice di commercio.

tenore

8. I giudice non può accordare l'arresto personale se non nei casi espressamente indicati dal succitato regolamento del processo civile.

L'imperiale regio governo, in esecuzione dei superiori ordini, deduce a pubblica notizia tali disposizioni per comune intelligenza

e norma.

Milano, il 5 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

BAZETTA, Consigliere.

REGOLAMENTO GIUDIZIARIO

DELLA GALIZIA.

Capitolo XLI.

Del processo avanti il tribunale di commercio.

§ 1. Le norme prescritte dal regolamento giudiziario si devono osservare anche nelle

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