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(N. 15.) DISPOSIZIONI prese dal governo francese e dalla commissione austriaca in Parigi pel pagamento dei debiti compensabili a termini dei trattati.

2 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L'imperiale regio governo, in esecuzione degli ordini superiori ed a norma di tutti gl' interessati, rende note rende note le disposizioni prese dal governo francese e dalla commissione austriaca di liquidazione in Parigi pel pagamento dei debiti compensabili a termini del trattato di Parigi 30 maggio 1814 e della convenzione del 20 novembre 1815, state comunicate dall' imperiale regia commissione aulica centrale d'organizzazione con dispaccio 20 febbrajo p.o p.o, n.o 2101, del tenor seguente:

L'imperiale regia commissione austriaca » instituita in Parigi in adempimento della » convenzione addizionale al trattato di pace » 20 novembre 1815, per far valere le pre» tese di credito verso la Francia de' comuni, » corporazioni e privati sudditi austriaci,

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» pervenuta sin qui nel corso delle sue trat» tative ad ottenere dal governo francese il » bonifico di varj de' summentovati crediti.

» Il modo di tale bonifico consiste in ciò > che, ad eccezione de' fondi de' depositi, » tutte le rimanenti pretese de' privati, comuni e stabilimenti vengono soddisfatte con in» scrizioni sul gran libro del debito pubblico. » In In conseguenza di questa massima e » dell' art. 21 della succitata convenzione 20 novembre 1815, detti crediti vengono » riportati sul gran libro a seconda della > somma principale determinata nella speci» fica di liquidazione, ed in testa de'rispet> tivi commissarj di liquidazione; dal che

ne nasce il bisogno che i detti commissarj » facciano in seguito trascrivere l'inscrizione » ricevuta in altrettante inscrizioni speciali » quante sono le parti interessate.

» Siccome le leggi francesi non permet> tono l'emissione d'inscrizioni di una ren» dita minore di cinquanta franchi, perciò » i crediti al disotto di franchi mille si devo»no prendere complessivamente per ottenere » l'inscrizione e si rende quindi necessarią » l'alienazione di tali inscrizioni, onde poter » in seguito ripartire fra i diversi interessati l'ammontare liquido del rispettivo loro » credito. Gl'interessi si pagano in monetą

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sonante in ragione del quattro per cento » fino al 21 marzo 1816, e da dett' epoca » in avanti in ragione del cinque per cento.

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» Questo modo complicato tenuto dal go» verno francese nel bonifico de' crediti mette » la commissione, gravata d'altronde di » molti altri affari importanti, nell'assoluta impossibilità d'occuparsi direttamente della >> realizzazione delle inscrizioni. Si è quindi >> creduto conveniente d'incaricare di que>>st'operazione, per quelle parti che non » possono eseguirla da sè medesime, o per » mezzo de' loro procuratori in Parigi, le >> case solide commerciali di Francfort Roth» schild e Goutard, le quali hanno delle case figliali in Parigi.

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>> Le nominate case procureranno adunque >> la trascrizione delle inscrizioni parziali in » testa degl' interessati, sotto la sorveglianza » ed il controllo della commissione di liqui» dazione, attendendo in seguito per loro » direzione le istruzioni che avranno richieste >> alle rispettive parti, per sapere se deb>> bano trasmettere loro le inscrizioni oppure >> realizzarne le rendite. Questa realizzazione » delle rendite sarà eseguita sotto la dire>zione della commissione, presso la quale > le suddette case dovranno ogni qual volta > informarsi del valore secondo il corso di

» queste cartelle, e giustificare che la loro » realizzazione è stata regolarmente esegui» ta secondo il medesimo. La commissione » stessa invigilerà specialmente che la rea»lizzazione delle rendite sia intrapresa sem» pre ne' momenti più vantaggiosi per gli >> interessati, e per conseguenza quando il » corso sarà nel punto più favorevole. Tutte » le rendite minori di franchi 50, e quelle >> appartenenti ad intieri comuni e corpora»zioni particolarmente si realizzeranno im» mediatamente e senza ulteriore domanda. >> Le somme ritratte dalla realizzazione rimesse dalle suddette case » saranno >> commercio Rothschild e Goutard mediante >> cambiali pagabili a vista sulla piazza di » Vienna sotto la loro propria risponsabilità. » Le dette cambiali verranno ricevute dalla >> tesoreria provinciale della Bassa Austria, » la quale procurerà l'incasso della valuta, e pagherà agl' interessati od ai loro com

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missarj contro regolari ricevute i danaro » sonante, oppure disporrà, in quanto ai pagamenti da eseguirsi in carta, che ne » sia fatto l'assegno agl' interessati per la » pronta riscossione presso la cassa d'am» mortizzazione della rispettiva provincia, o >> che siano loro trasmessi a proprie spese per la posta.

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Atti 1817, Vol. I, P. I.

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» Per tutta quest' operazione le parti non » soffrono che lo sconto dell' uno per cento, » di cui un mezzo appartiene alle casse » Rothschild e Goutard, e l'altro mezzo alla > tesoreria mentovata, in compenso delle >> rispettive cure e risponsabilità. In questo » sconto è compresa la provvisione pei sen»sali francesi.

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» Non s'impone però verun obbligo alle parti di valersi di questo mezzo offerto » loro dal governo per la riscossione dei » loro crediti, e si lascia a loro scelta di » levare direttamente in Parigi presso Roth» schild e Goutard le inscrizioni, e di dis

porne a piacimento, purchè le rendite non » siano minori di 50 franchi, oppure spet> tanti a comuni od a corporazioni. Sembra » però che mediante le sovraccitate disposi»zioni siasi prevenuto il desiderio della » maggior parte degl' interessati, i quali > trovano in questa via il mezzo più sicuro e più semplice onde pervenire con poca » spesa al possesso del loro danaro.

» Essendo che la commissione austriaca » di liquidazione farà sempre conoscere ogni >> qual volta i crediti saranno ammessi al > bonifico, trasmettendo una specifica rego> lare dei nomi degl' interessati, della natura > dei crediti, dell' importo del bonifico

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