Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

prima ed in seconda istanza col cessato metodo di processura civile, quando vogliasi rispettivamente esperimentare il rimedio dell' appellazione e della revisione giusta la notificazione 30 dicembre 1815, sono state prese le seguenti superiori determinazioni, comunicate dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con decreto 4 dicembre p. p. a quest' imperiale regio tribunale d'appello generale.

1. Chiunque intenda giovarsi di una sentenza in oggetti tanto civili quanto commerciali pronunciata in priina istanza secondo il codice di processura civile ora abolito, di cui non siasi ancora ottenuta la spedizione, nè fatta seguire l'intimazione, dovrà entro il termine perentorio di sei mesi dal giorno della pubblicazione delle presenti determinazioni chiederne la spedizione e l'intimazione con istanza firmata da patrocinatore ne' luoghi ove ve ne siano di autorizzati, ed indicarvi con precisione il domicilio e le qualità personali di quello a cui l' intimazione deve farsi; altrimenti, scorso tal termine, dovrà considerarsi come non avvenuto il giudizio di prima istane come non pronunciata la sentenza, salvo però il diritto di riproporre la causa coi metodi del nuovo regolamento giudiziario.

za,

2. Entro l' egual termine perentorio di sei mesi si dovrà chiedere in egual modo la spedizione e l'intimazione di quelle decisioni pronunciate coi cessati metodi in grado d'appello che non fossero per anco state intimate; e scorso tal termine senza che siasene fatta la corrispondente domanda, dovrà considerarsi come non avvenuto il giudizio d'appello, e come non pronunciata la decisione, e si riterrà la sentenza di prima istanza passata in giudicato.

Colla determinazione di questo paragrafo e dell' antecedente non s'intenderanno però in alcun modo pregiudicate le convenzioni e le transazioni che sulle rispettive cause fossero effettivamente e legalmente seguite tra le parti.

3. La spedizione delle sentenze o decisioni, nel caso che manchino le narrative concordate, si farà, premettendo semplicemente le conclusioni rispettive delle parti.

4. L'intimazione verrà fatta, in seguito a decreto del giudice o del tribunale, nei modi prescritti dai metodi veglianti personalmente alla parte avversaria; e quando trattisi di pupilli o minori, verrà fatta alla persona del tutore; e qualora vi sia il contutore, a termini del § 211 del codice universale austriaco, verrà fatta anche alla persona del contutore.

Se una delle parti sia morta nel frattempo, l'intimazione verrà fatta all' erede puro o beneficiato, od al curatore deputato all' eredità; e per gl' ignoti od assenti si eseguirà colla pubblicazione dell' editto, osservati i modi e termini prefissi dal regolamento generale del processo civile.

5. Tutte le sentenze contumaciali pronunciate avanti l'anno 1816 secondo le norme delle abolite leggi, se non furono intimate ed eseguite nel termine di sei mesi, stabilito dall'art. 156 del codice di processura civile, si hanno come non avvenute, e quindi non ha più luogo l'opposizione a norma dei successivi articoli 157, 158 e 455 del citato codice.

6. L'appellazione ed il ricorso in revisione dovrà proporsi indistintamente per tutti nel termine di tre mesi dal giorno della seguita intimazione della sentenza ordinata dal giudice, come è prescritto dall' art. 4 di queste determinazioni.

7. Tanto per l'insinuazione d'appello, quanto pel ricorso in revisione si osserveranno in queste cause le disposizioni degli articoli 12 e seguenti fino al 30 inclusivamente delle determinazioni 30 dicembre 1815.

8. Quando sia trascorso il termine fissato dall' articolo 1.o ad appellare e ricorrere in

revisione contro una sentenza o decisione pronunciata sul fondamento di un documento falso, o per condanna derivata dal non aver potuto produrre un documento decisivo ch'era nelle mani dell' avversario, rimane salvo alla parte che si crede gravata il beneficio della restituzione in intiero, da chiedersi secondo il capitolo XXXIV, §§ 476 e seguenti del regolamento generale del processo civile.

Venendo concesso il beneficio della restituzione in intiero, si riproporrà la causa, osservate le norme del regolamento generale del processo civile.

L'imperiale regio governo di Milano porta a pubblica notizia per comune intelligenza e norma tali determinazioni, e per la piena loro esecuzione ordina che siano promulgate ed affisse contemporaneamente in tutti i luoghi dal medesimo dipendenti nel giorno 15 del corrente aprile.

Milano, il 1. aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

BAZETTA, Consigliere.

(N.° 14.) TASSA personale pel 1817 fissata in lire 3. 20 per ogni testa da pagarsi in settembre.

2 aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In virtù della sovrana risoluzione del 18 ora scorso novembre essendo fissata la tassa personale per l'anno 1817 nella stessa misura che quella dell'anno scorso, l' imperiale regio governo deduce a pubblica notizia che

La tassa personale del corrente anno 1817 per conto del regio erario sarà pagata dai contribuenti in ragione di lire 3 e 20 centesimi per ogni testa nel venturo mese di

settembre.

L'imperiale regia amministrazione del censo e delle imposizioni dirette, e le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate dell'esecuzione della presente determinazione. Milano, il 2 aprile 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

Cav. DORDI, Consigliere.

« ZurückWeiter »