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granaglie, farine, eemole ed orzo, e quindi non sottoposti ad alcuna restrizione, salvo quelle prescritte dalle leggi e discipline doganali, e dalle ordinanze locali dei mercati. L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 9 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

(N. 10.) DICHIARATO libero agl' Israeliti il commercio dei grani.

15 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sino a tanto che S. M. non abbia emanato ulteriori e generali regolamenti intorno agli Israeliti, si dichiara esser libero d'ora innanzi ai medesimi, come agli altri sudditi

di S. M., il commercio de' grani nelle pro vincie lombarde, cessando,a questo riguardo le disposizioni contenute nell' editto del 23 agosto 1816.

L'imperiale regia direzione generale della polizia e le imperiali regie delegazioni disporrano, per quanto ad esse rispettivamente appartiene, ond' abbia effetto la presente determinazione, la quale verrà pubblicata ed affissa nelle consuete forme e nei soliti luoghi a comune notizia.

Milano, il 15 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente,

P. DE CAPITANI, Consiglieres

N.° 11.) APPLICABILI le prescrizioni della notificazione 20 dicembre 1816 al caso di illegale compra e vendita degli effetti di abbigliamento delle guardie di finanza e delle carceri.

29 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'oggetto d'impedire l'illegale compra e vendita degli effetti d'abbigliamento e di montura spettanti alle guardie di finanza, a quelle delle carceri, ai custodi delle case di di forza e di reclusione non che degli effetti di vestiario e casermaggio somministrati dall' erario ad uso dei detenuti e dei condannati, si dichiarano applicabili anche a tali oggetti le prescrizioni portate dalla governativa notificazione 20 dicembre 1816 per quelli appartenenti all' erario militare.

Le imperiali regie autorità amministrative e di polizia sono incaricate della relativa esecuzione.

Milano, il 29 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

BROGLIO, Consigliere.

(N.° 12.) PERMESSA l'esportazione del ling greggio dalle provincie austriache diretto al regno lombardo-veneto. Tassa di esportazione tanto del lino greggio quanto del pettinato.

31 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In forza di sovrana determinazione di S. M. I. R. A., ed in esecuzione delle disposizioni comunicate in tale occasione dall' eccelsa camera aulica con dispaccio del 18 scorso febbrajo, l'imperiale regio governo rende noto quanto segue:

I. È permessa l'esportazione del lino greggio non pettinato da tutte le provincie austriache, tedesche, ungheresi, transilvane ed illiriche, diretto al regno lombardo-veneto.

2. Il lino greggio non pettinato debb' essere munito delle relative licenze di esportazione pel regno lombardo-veneto, come destinato ad essere ivi lavorato, al qual effetto si riporteranno le occorrenti dichiarazioni dalle imperiali regie delegazioni provinciali.

3. La tassa di esportazione di detto lino greggio è stabilita in un fiorino per ogni centinajo austriaco, peso lordo.

4. La tassa di esportazione del lino pettinato che esce dalle suddette provincie austriache è stata ridotta a fiorini 2. 24 per ogni centinajo austriaco, peso lordo.

L'imperiale regio governo incarica le imperiali regie delegazioni provinciali e l'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo della corrispondente esecuzione, in quanto può loro spettare.

Milano, il 31 marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

(N. 13.) DETERMINAZIONI sul metodo di processura per le cause da promuoversi in appellazione ed in revisione.

1.° aprile 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'oggetto di far cessare nel più breve termine possibile la implicante diversità dei metodi di processura civile che necessariamente si verifica in tutte le cause già decise ir

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