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dei regolamenti vigenti nella monarchia
risguardanti i catecumeni dell' ebraismo.

1. È proibito sotto la pena pecuniaria di 100 zecchini o di due anni di arresto il rapire contro la volontà dei parenti un ebreo in età minore, e di farlo battezzare o di battezzarlo (15 febbrajo 1765 e 8 settembre 1768).

2. Un fanciullo ebreo abbandonato dal proprio padre, oppure esposto, sarà battezzato ed educato nel cristianesimo ( 15 febbrajo 1765 ).

3. Un ebreo di età minore, volendo farsi battezzare contro il consentimento del proprio genitore, può essere battezzato sotto le seguenti condizioni :

(a) Quando abbia l'età di anni 18 ed abbia fatta la libera dichiarazione della sua volontà di abbracciare il cristianesimo;

(b) Qualora sia al disotto degli anni 18, ma però compiti i 14, mediante la dispensa dell' autorità governativa;

(c) Qualora sia minore d' anni 14, ma pure maggiore d'anni 7, previa la sovrana permissione ;

(d) Nell' estremo pericolo di morte soltanto possono i fanciulli al disotto degli anni 7, bramandolo, essere battezzati, come pure in

pericolo di morte tutti i figli in minorità, maggiori di anni 7;

(e) Non morendo il fanciullo o minore di età, deve il medico, il chirurgo, la levatrice od un altro testimonio degno di fede e presente all'atto certificare che era da temersi il pericolo di morte (15 febbrajo 1765, 8 settembre 1768, 30 ottobre 1789 e 21 ottobre 1791 ).

4. A fine poi di accertare la libera volontà di siffatti fanciulli o minori, è necessario che, presentandosi un ebreo nelle età soprindicate e contro la volontà dei parenti per essere battezzato, il caso venga notificato alla municipalità od alla regia delegazione, e pel canale di questa al governo.

5. L'autorità politica, di concerto coll'ecclesiastica ed in presenza dei genitori o parenti ebrei, deve esaminare se il postulante sia intenzionato di passare al cristianesimo per libera scelta e per principio di religione, non già per effetto di sorpresa o di minaccia.

6. Dietro l'accertata libera e sincera scelta del postulante dovrà egli istruirsi nel cristianesimo, ed indi essere battezzato, previa l'approvazione dell' autorità politica (31 maggio 1782).

7. Nel caso che un padre ebreo abbracci il cristianesimo, dovranno essere battezzati

tutti i suoi figli d'ambi i sessi che sono nati prima del di lui battesimo e che non sono ancora giunti all' età del discernimento; e qualora la madre ebrea passi sola al cristianesimo, i figli tutti d'ambidue i sessi dovranno lasciarsi nella religione del padre, vita durante soltanto del medesimo; e qualora dopo la di lui morte non esista per parte suà un avo o parente ebreo obbligato alla tutela dei figli, allora resta libero alla madre che abbracciò la religione cristiana di educare i suoi figli nella religione stessa, purchè non siano ancor giunti all' età del discernimento, siano maschi, siano femmine (19 febbrajo 1790).

8. Per maggiormente determinare quale sia l'età del discernimento, sotto il giorno 6 dicembre 1810 è stata stabilita l'età d'anni 7 compiti; di modo che i figli minori d'anni 7 dovranno essere battezzati in un col padre, rimanendo libero agli altri maggiori d'anni 7 di seguire il padre passato al cristianesimo, o pure di rimanere nel giudaismo.

Quindi il padre ebreo, il quale ha abbracciata la religione cattolica, può seco condurre i suoi figli d'ambi i sessi, contro la volontà della madre rimasta nel giudaismo, per essere battezzati, quelli cioè mancanti dell'età di anni 7, e gli altri che hanno compiti Atti 1817, Vol. I, P. I.

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gli anni 7, dietro soltanto la volontaria loro

dichiarazione.

9. Emergendo poi il caso (che non pare supponibile) che un fanciullo in età al disotto degli anni 7 dimostrasse difficoltà di cambiare la sua religione unitamente a suo padre ebreo, allora dovrà esaminarsi da una commissione composta di un ufficiale politico e di un ecclesiastico, e decidersi se un tale fanciullo sopra motivi e principj di religione con sufficiente cognizione siasi determinato di rimanere nella religione in cui è nato. Dor po poi l'istruzione di un semestre nel catecumenato si dovrà replicare l'esame ufficialmente, e nel caso della persistenza nella sua primitiva religione ebrea non dovrà farsi alcuna forza al medesimo per ricevere il battesimo. Ciò non pertanto sarà libero al padre di collocare un tal fanciullo in un luogo per un triennio, ove possa vivere secondo le massime della religione ebrea, e dove il medesimo spontaneamente possa pensare da sè allà scelta del cristianesimo.

Qualora poi non fosse giunto all'età di anni 12, potrà il padre ritenere il fanciullo in comunione presso la sua famiglia sino all'età compiuta d'anni 12, a meno che in questo frattempo non cessasse la podestà pa

terpą.

( N.° 9.) TOLTA la proibizione di esportare diversi generi fra le antiche e le nuove provincie austriache.

9 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Al provvido fine di stabilire colla possibile liberalità i rapporti interni fra le antiche provincie austriache tanto tedesche che ungheresi colle provincie nuovamente acquistate dei regni lombardo-veneto ed illirico, della Dalmazia, del Tirolo, di Salisburgo e del circolo d' Inn, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, d' intelligenza cogl' imperiali regj aulici dicasteri politici, ha ordinato con dispaccio 11 febbrajo scorso, n.o 6706-755, quanto segue:

1. Si deve riguardare come tolta la proibizione di esportare il fieno, la paglia, il fior di latte, il formaggio, il butirro, il lardo, le candele, il sapone, il pollame, le bestie da macello ed i cavalli fra le antiche e le nuove provincie austriache.

2. I rapporti interni di commercio pei succennati articoli fra di esse provincie sono interamente liberi, come lo sono di già per le

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