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7.) OREFICI e trafficanti tenuti a dichiarare in iscritto la qualità e quantità delle decorazioni da loro possedute. tal

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NOTIFICAZIONE.

A tenore di un recente dispaccio dell' imperiale regia commissione aulica centrale di organizzazione, si deduce a pubblica notizia:

1. Gli orefici o trafficanti che intendessero valersi del beneficio loro accordato coll' articolo 4 della notificazione governativa 15 febbrajo p.o p.o, saranno tenuti di farne dichiarazione per iscritto alle imperiali regie delegazioni provinciali, indicando la quantità e qualità delle decorazioni da loro possedute.

2. Questa dichiarazione dovrà farsi nel termine di giorni otto dalla pubblicazione della presente.

3. Le imperiali regie delegazioni verificheranno presso gli orefici e trafficanti suddetti il numero e la qualità delle decorazioni e croci notificate, ne formeranno sollecitamente un elenco, che verrà rassegnato al governo per la successiva trasmissione agli aulici di

casteri.

4. Gli orefici e trafficanti che non si saranno conformati alle prescrizioni contenute ne' precedenti articoli, s'intenderanno decaduti dal beneficio accordato col § 4 della succitata notificazione 15 febbrajo p. p.° Milano, il 1.° marzo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

Marchese D'ADDA, Consigliere.

(N.° 8.) RICHIAMATI in osservanza i regolamenti vigenti per chi professa la religione israelitica.

3 marzo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Volendo S. M. provvedere che nessuno dei professanti la religione israelitica sia condotto da violenza o da falso interesse ad abbracciare il cristianesimo, e che dove si tratti di figli sotto la paterna potestà o di pupilli soggetti a tutela, sia combinata la libertà della

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conversione al cristianesimo coi diritti assicurati dalle leggi ai genitori o tutori, si è degnata di determinare che pel primo riguardo si tenga ferma per ora l'osservanza del regolamento 30 gennajo 1803 del cessato governo italiano, siccome derivato dalle disposizioni prescritte per la Lombardia negli anni 1788 e 1791 dagli augusti imperatori Giuseppe II e Leopoldo II, e che pel secondo riguardo sieno estesi alla Lombardia e pubblicati i relativi regolamenti vigenti in ogni altra parte della monarchia.

In esecuzione pertanto de' venerati ordini sovrani comunicati con dispaccio 28 gennajo prossimo passato dell' eccelsa commissione aulica d'organizzazione, il governo deduce a pubblica notizia i sopra citati regolamenti, prescrivendone l'esatta osservanza.

Milano, il 3 marzo 1817.

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REGOLAMENTO

pel catecumenato del giorno 30 gennajo 1863.

Art. 1. Non si ammette al battesimo nessun ebreo, nè ebrea postulante, se non se quattro mesi dopo la prima dichiarazione o dimanda.

2. In questo intervallo cautamente e nelle forme si esamina la sincerità e fermezza dell'enunciata disposizione.

3. Frattanto si tiene ritirata o nel catecumenato, dove esiste, o in custodia di savia persona cattolica la persona ebrea che vuole ascriversi al cattolicismo, dove per di lei contó ed a spese dei proprj parenti, ed in sussidio coi fondi del catecumenato o con ispontanei soccorsi pii debb'essere mantenuta.

4. In questo stato di ritiro la polizia locale veglia che non le si faccia violenza, e permette che liberamente vi si accostino così i ministri cattolici per interrogarla ed istruirla, come i parenti ed amici ebrei a parlarle dove essa non li rispinga.

5. Onde poi sia provato che con piena cognizione, e liberamente e sinceramente cotesta è determinata al cattolicismo, sarà facoltativo all' università degli ebrei di farle presentare i cibi secondo il rito ebraico,

osservate le opportune pratiche e cautele, finchè sieno da essa rifiutati, ed in giorno stabilito saranno ammessi i rabbini e parenti a sentirla in presenza di un delegato della polizia, onde interrogata, sia dai ministri cattolici, sia dagli ebrei, liberamente esprima la sua volontà.

6. Affinchè poi in ogni tempo possa constare della spontanea e deliberata perseveranza nel proposito della parte, si dovranno in giorno destinato chiamare i genitori e prossimi parenti, se ve ne sono, ed in mancanza i massari dell'università, ed in presenza tanto di essi che di due altri testimonj maggiori d'ogni eccezione; e rilevata dietro interrogazione perentoria la definitiva volontà di abbracciare il cattolicismo, dovrà rogarsene l'atto da pubblico notajo presente, coll' assistenza pure del delegato politico, dandosene copia alle parti interessate, come pure alla curía vescovile ed alla prefettura, onde si conservi il documento.

7. Fermo stante nel resto quanto è di comune pratica politica ed ecclesiastica in tutto ciò che non si oppone ai presenti provvisorj regolamenti.

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