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( N.° 5.) RIBASSO sul prezzo di vendita delle polveri e dei nitri, e relativa tariffa.

14 febbrajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione della superiore determinazione dell' eccelsa camera aulica generale con cui viene concesso un sensibile ribasso sull'attuale prezzo di vendita delle polveri e dei nitri,

SI ORDINA

1. Dal primo del prossimo marzo in avanti il prezzo di vendita sarà quello determinato nella sottoposta tariffa.

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2. Per godere della minorazione accordata ai compratori della polvere da mina per uso delle miniere nazionali dovrà essere debitamente giustificato il bisogno e la destinazione per la miniera nazionale alla rispettiva imperiale regia delegazione provinciale, che rilascerà il conveniente certificato.

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3. Nel rimanente sono confermate le disposizioni portate dal decreto 3 gennajo 1815. 4. L'imperiale regia direzione delle dogane e delle privative è incaricata dell'esecuzione. Milano, il 14 febbrajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE. Conte MELLERIQ, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

TARIFFA

per la vendita delle polveri e dei nitri
a libbra metrica e moneta italiana.

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QUALITA' DEI GENERI.

non raffinato del titolo del 70 per
100 di puro . .

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lir. 2. 10

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La polvere da caccia sarà venduta anche al minuto dai postari de generi di privativa nel forense ai prezzi seguenti:

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a varj disordini ed abusi nella vendita e fabbricazione delle decorazioni degli ordini nazionali e stranieri.

15 febbrajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

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Onde ovviare a varj disordini ed abusi che sotto più rapporti sonosi verificati nella vendita delle decorazioni di ordini sì nazionali che esteri per parte degli orefici od altri esercenti traffico, questo imperiale regio governo, in esecuzione degli ordini avuti in proposito dalla commissione aulica centrale d'organizzazione, rende noto quanto segue:

1. È rigorosamente vietato a chicchessia di esporre a pubblica vendita le insegne e le decorazioni, qualunque fossero, di ordini nazionali o stranieri.

2. Chi contravvenisse a questo divieto è punito, la prima volta colla confisca de' distintivi dell' ordine; la seconda, oltre alla confisca, con una multa corrispondente al valore degli oggetti confiscati; la terza con

una multa corrispondente al doppio del valore degli oggetti come sopra, oltre la confisca.

3. Agli orefici e ai trafficanti è espressamente vietata, sotto le pene iudicate nell'articolo antecedente, la fabbricazione delle decorazioni di tutti indistintamente gl'imperiali regj ordini austriaci.

4. In caso che presso alcuno degli orefici e dei trafficanti si trovassero croci o decorazioni di ordini imperiali austriaci, potranno queste essere acquistate dalle cancellerie degli ordini rispettivi, quando per l'intrinseco e per le forme si trovino corrispondere alle regole stabilite negli statuti. Le croci e decorazioni che mancassero de' requisiti necessarj, rimarranno presso i loro proprietary per disporne nel modo che più convenga a' loro interessi; purchè però s'uniformino a stretto rigore alle prescrizioni contenute nell' articolo primo.

5. I cavalieri d'un ordine imperiale austriaco, i quali abbiano smarrita la loro decorazione, in qualunque modo sia avvenuto lo smarrimento, potranno sempre dirigersi alla rispettiva cancelleria, la quale non farà difficoltà a rilasciarne una nuova, dietro la legittimazione del titolo e il pagamento delle spese relative.

6. In caso di morte di un individuo decorato di un ordine imperiale austriaco, sarà obbligo dell' autorità competente non meno che degli eredi del defunto di retrocedere alla cancelleria dell'ordine la decorazione identica che venne consegnata al defunto, e non un'altra di minor valore a danno della tesoreria dell' ordine.

7. Sono mantenute nella più rigorosa osservanza le prescrizioni contenute nella notificazione della cessata reggenza di governo 10 dicembre 1815 relativamente alla fabbricazione ed allo smercio dell'ordine austriaco della croce civile di onore.

8. Le autorità politiche sono specialmente incaricate, sotto la loro risponsabilità, d'invigilare attentamente all' esatto adempimento delle premesse disposizioni.

Milano, il 15 febbrajo 1817.

To end frol on

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE.

Conte MELLERIO, Vicepresidente.

Marchese D'ADDA, Consigliere.

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