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estinzione de' debiti dello stato portanti interesse, acquistando e ritirando le rispettive obbligazioni che sono in corso secondo il prezzo corrente.

§ 2. Al fondo di ammortizzazione pel debito dello stato portante interesse sono assegnate immediatamente le seguenti sorgenti d'introito:

a. Le somme che in occasione degl'imprestiti anteriori furono destinate a favore di un tal fondo di ammortizzazione, e già assegnate sulle casse dello stato ;

b. Una somma di 500,000 fiorini, moneta di convenzione, che sarà aumentata in proporzione che l'importo del capitale derivante dall' imprestito nuovamente aperto richiede una quota più grande di ammortizzazione, giusta la misura stabilita dalla patente del 29 ottobre nell' uno per cento del capitale, e che sarà versata annualmente in rate mensuali nel fondo di ammortizzazione;

c. Gl'interessi delle obbligazioni di stato fruttifere ritirate per le disposizioni anteriori di ammortizzazione, i quali oltrepassano un importo di capitale di 50 milioni;

d. L'importare delle somme che s' introitano mediante la vendita de' beni dello stato che noi ordiniamo in una misura più estesa a fine di più sollecitamente effettuare la diminuzione del debito fruttifero dello stato;

e. Gl' interessi delle obbligazioni che mediante tutti questi introiti verranno ritirate, e le quali dovranno depositarsi presso il fondo d' ammortizzazione.

§ 3. Questi introiti, coi quali si assicura al fondo d' ammortizzazione già al presente, per incominciare le sue operazioni, un ammontare totale di 400,000 fiorini circa, parte in moneta di convenzione, parte in valuta di Vienna, che giusta le precedenti determinazioni andrà continuamente aumentandosi, dovranno esclusivamente essere impiegate in una non interrotta ammortizzazione della carta dello stato portante interesse e non possono essere convertite nè per supplire alle spese dello stato, nè per qualsisia altro oggetto.

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§ 4. Per raggiungere con sicurezza questo scopo, il fondo d'ammortizzazione formerà un istituto indipendente, di cui è affidata la sorveglianza al nostro ministro delle finanze, che gli darà le relative istruzioni sul metodo da osservarsi nell' acquistare e ritirare le obbligazioni dello stato, avuto riguardo alle diverse specie nelle quali si divide il debito pubblico.

§ 5. Per l'immediata amministrazione del fondo d'ammortizzazione verrà eretta una direzione apposita, che formerà ogni semestre un prospetto delle obbligazioni ritirate Atti 1817, Vol. I, P. I.

col mezzo delle rendite del medesimo, e dei risparinj d'interesse con ciò ottenutisi sulle obbligazioni medesime; prospetto che sarà presentato a noi, e col mezzo della stampa dedotto a pubblica notizia.

§ 6. Una commissione, di cui ci riserviamo la formazione, ed alla quale aggiungeremo degl'individui della già esistente deputazione per l'amministrazione della carta monetata, ed altri della banca nazionale privilegiata, si riunirà due volte l'anno per prendere cognizione degli affari e delle operazioni che si riferiscono al fondo di ammortizzazione, e ce ne presenterà immediato rapporto.

Dato nella nostra città capitale e residenza di Vienna il giorno 22 di gennajo 1817, e vigesimosesto del nostro impero.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE, Supremo Cancelliere reale di Boemia e primo Cancelliere arciducale d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAZANZKY.

GIO. NEPOMUCEMO Barone DI GEISLERN.

D'ordine supremo ed espresso

di S. M. I. R. A.,

GIO. CRISTOForo ZweygelT.

(N.° 3.) CAMBIALI ed atti già sottoposti al bollo legale vigente in un' altra provincia della monarchia austriaca non dovranno assoggettarsi ad altro bollo per farne uso avanti i tribunali e dicasteri.

25 gennajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO. NOTIFICAZIONE.

In coerenza di sovrana benefica risoluzione del giorno 1 ottobre 1816, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale delle finanze si è degnata coi venerati decreti 22 ottobre suddetto e 24 dicembre scorso di dichiarare che tanto le cambiali, come tutti gli atti e i documenti soggetti all' obbligo del bollo, i quali siano stati già sottoposti al bollo legale vigente in un'altra provincia della monarchia austriaca, non dovranno in alcun modo essere assoggettati qui a nuovo bollo, onde si possa farne uso in queste provincie anche avanti i tribunali giudiziarj ed i dicasteri, e gli uffici amministrativi politici e di finanza. Tanto l'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e direzione.

Milano, il 25 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE. Conte MELLERIO, Vicepresidente.

Conte MUGIASCA, Consigliere.

( N.o 4. ) ABOLITI i dazj d'importazione dall'estero sulle granaglie, risi, legumi e patate sino a tutto ottobre 1817.

25 gennajo 1817.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Al provido fine di animare e facilitare le introduzioni delle granaglie estere, S. M. I. R. A. con sua clementissima risoluzione del 21 scorso dicembre, comunicata a questo imperiale regio governo con dispaccio dell' eccelsa camera aulica generale del 29 detto, n.o 643-66, si è degnata di concedere che sino all' ultimo del venturo mese di ottobre 1817 siano aboliti i dazj d'importazione dall'estero sulle granaglie, risi, legumi e patate per tutt' i confini della monarchia austriaca.

L'imperiale regio governo deduce a pubblica notizia questa sovrana beneficenza, onde possa ciascuno approfittarne; ritenute per 'ingresso de' detti generi in piena osservanza le debite professioni e cautele daziarie a riparo d'ogni abuso.

Milano, il 25 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE. Conte MELLERIO, Vicepresidente.

REDAELLI, Consigliere.

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