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Dato nella nostra città capitale e resi denza di Vienna il giorno 29 di ottobre 1816, e vigesimoquinto del nostro impero.

FRANCESCO,

(L. S.)

LUIGI CONTE D' UGARTE

Supremo Cancelliere reale di Boemia e primo Cancelliere arciducale d'Austria.

PROCOPIO CONTE DI LAzanzky.

GIO. NEPOMUCENO Barone DI GEISLERN.

D'ordine supremo ed espresso

di S. M. I. R. A.,

GIO. CRISTOFORO SWEYGELT.

( N.° 1.) DICHIARATI di competenza delle autorità politiche la processura ed il giudizio contro i delatori d'armi insidiose o di

proibito.

17 gennajo 1817.

genere

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO. NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli aulici decreti 23 novembre e 9 dicembre prossimo scorso, che hanno dichiarato di competenza delle autorità politiche il procedere contro i contrayventori ai regolamenti sul porto d'armi l'imperiale regio governo, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regio tribunale d'appello, notifica quanto segue:

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Art. 1. Le leggi e i decreti del cessato governo contro i delatori di armi insidiose o di genere proibito si dichiarano in piena

Osservanza.

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2. La processura ed il giudizio contro i contravventori a tali leggi e decreti sono fino a nuova disposizione, attribuiti, nella provincia di Milano, alla giudicatura di pace e polizia di questa centrale; nelle altre provincie, alla giudicatura di pace della città o del comune ove risiede la corte o il tribunale di prima istanza. Le predette giudicature, come istanze politiche specialmente delegate, eserciteranno per questi oggetti la

loro giurisdizione nel circondario giurisdizionale del rispettivo tribunale di prima istanza. 3. Nella processura si osserveranno le regole prescritte dal codice delle gravi trasgressioni politiche, le quali saranno pure applicabili al riclamo per appellazione ed al ricorso per grazia.

4. Le sentenze, prima di essere pubblicate, dovranno, col mezzo dell'imperiale regia delegazione provinciale, essere assoggettate alla revisione del governo.

5. Verificandosi contro lo stesso inquisito il concorso di una imputazione di delitto e di delazione d'armi vietate, la processura ed il giudizio per la delazione d'armi saranno devoluti al tribunale criminale, quand' anche si trattasse di delitto punibile con pena minore.

6. L'imperiale regia direzione generale della polizia, le imperiali regie delegazioni provinciali e le autorità giudiziarie e politiche di queste provincie sono incaricate della esecuzione ed osservanza delle presenti disposizioni.

Milano, il 17 gennajo 1817.

IL CONTE DI SAURAU, GOVERNATORE. Conte MELLERIO, Vicepresidente.

BAZETTA, Consigliere.

(N.° 2.) PATENTE sulla formazione ďun d'un fondo d'ammortizzazione del debito fruttifero

dello stato.

22 gennajo 1817.

NOI FRANCESCO I

Per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA, LOMBARDIA E Venezia, Dalmazia, Croazia, SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA; ARCIDUCA D' AUSTRIA,

Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Abbiamo dichiarato nella patente del 29 ottobre anno passato che, oltre il fondo per assicurare gl' interessi dell' imprestito nuovamente aperto, venisse formato anche un fondo d'ammortizzazione, a cui verrà immediatamente assicurato l'introito dell' uno per cento del debito pubblico derivante da tale imprestito, in aumento del quale saranno destinati annualmente gl' interessi delle obbligazioni che verranno ritirate cogl' introiti del fondo medesimo.

Noi avevamo con ciò la doppia vista di effettuare una regolare, ed in proporzione crescente, progressiva diminuzione del debito pubblico portante interesse, e di assicurare ai creditori dello stato, i quali colla loro fiducia promuovono le massime da noi adottate, un più solido e sempre realizzabile valore de' loro crediti.

Siccome noi siamo persuasi che, giungendo a tale scopo, si concilieranno i riguardi dovuti tanto ai nostri sudditi, quanto alla generalità de' creditori dello stato; così abbiamo determinato di estendere la suddetta massima all'intiero debito portante interesse, e d'impiegare a tal fine, relativamente alla estinzione del medesimo, tutt'i mezzi attualmente disponibili, come pure quelli che, in conseguenza di questa patente, saranno posti a disposizione dello stato, e ciò nel modo più efficace e nella massima estensione possibile. Ordiniamo quindi come segue:

§. Sarà eretto un generale ed indipen1. dente fondo di ammortizzazione del debito pubblico, che avrà un' amministrazione particolare, nel quale saranno immediatamente versati gli assegnamenti indicati nel seguente paragrafo, e successivamente tutte le rendite dello stato che andranno a rendersi disponibili, e ciò all' oggetto d'impiegarli nella

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